
Svolgimento del processo
1. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 4992/17/21, depositata il 09/11/2021, dichiarava inammissibile il ricorso in ottemperanza presentato da (omissis) e afferente ad una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (CTP) con la quale si era condannata A.M.A. S.p.a. al pagamento delle spese di lite a favore dello stesso (omissis) quale procuratore antistatario del contribuente vittorioso. A fondamento della statuizione di inammissibilità, la CTR rilevava, da un lato, che la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza era oggetto di appello dinnanzi alla stessa CTR e che, pertanto, le somme richieste dal (omissis) non erano oggetto di giudicato e, dall’altro, che non era applicabile in via estensiva il disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 alle sentenze di condanna alle spese di lite in favore del contribuente.
2. Avverso tale sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
3. L’A.M.A. S.p.a. non si è costituita.
Motivi della decisione
1. (omissis) lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 nella versione ratione temporis applicabile per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’esecutività immediata delle sentenze prevista dall’art. 69 cit. non sia estendibile alle statuizioni di condanna alle spese di lite in favore del contribuente e, conseguentemente, non sia attivabile il relativo giudizio di ottemperanza ex art 70 cit.
Allo stesso modo, la CTR sarebbe incorsa in una errata interpretazione normativa nel ritenere che l’art. 69 cit. non è applicabile alle spese richieste dal procuratore antistatario, in quanto quest’ultimo non assume un’autonoma posizione processuale rispetto a quella del contribuente assistito in giudizio e vittorioso a seguito della lite.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 L'art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente) del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia. (omissis) 4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. 5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale».
Tale norma risulta frutto della novella del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156, prevedendo il previgente art 69 che «1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell’articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, comma 2». Per effetto del d.lgs. n. 156 del 2016, applicabile al caso di specie in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. a decorrere del 10 giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo, di talché il ricorso al giudice dell’ottemperanza in questo caso, è ammesso anche in presenza di sentenza da ottemperare non passata in giudicato.
In proposito, il richiamato art 70 nel disciplinare il giudizio di ottemperanza prevede che «1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado. 2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto. (omissis)».
In conclusione, per effetto del combinato disposto delle norme in esame risulta che il ricorso al giudizio di ottemperanza può avvenire in due casi: il primo quando l’Amministrazione non adempia al pagamento derivante da una sentenza immediatamente esecutiva ex art 69 cit. nel termine indicato nel comma 4 della medesima disposizione; il secondo quando si è in presenza di una sentenza coperta da giudicato che disponga degli obblighi a carico della parte soccombente rimasti inadempiuti.
In tal modo si è esteso al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, dell’art. 69, d.lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d.lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992.
Tale disciplina è stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (Cass. n. 11286 del 2022 Rv. 664349 - 01) che ha affermato che «In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo».
Tale principio va ulteriormente precisato dovendosi affermare l’applicabilità dell’art. 69 cit. anche al distrattario delle spese di lite e, dunque la sua legittimazione ad ottenere le somme liquidate, trovando ciò ragione nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa per effetto del quale s’instaura, con la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti; rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
- Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.