
La Cassazione ribadisce che il giudice dell'esecuzione può revocare tale beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, c. p. in presenza di cause ostative, a meno che dette cause non siano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
La Corte d'Appello di Brescia confermava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato e lo condannava alla reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena.
Il PG ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non ha tenuto conto della...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12 aprile 2023, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brescia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 103 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la sentenza ricorre in cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia che con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., lamenta che, nonostante la sollecitazione contenuta nelle conclusioni scritte, ritualmente depositate, la corte territoriale ha omesso di revocare la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato, in precedenza condannato dal Tribunale di Milano alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, come risultante dal certificato del casellario giudiziale aggiornato, allegato al ricorso in appello.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Premesso che avvers entenza in verifica la difesa dell'imputato non ha articolato ricorse! _ per cassazione, risulta agli atti del fascicolo -allegati al ricorso- che, effettivamente, a ) momento della pronuncia della sentenza, la corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado anche in merito al trattamento sanzionatorio -e, pertanto, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena-, nonostante la sollecitazione della pubblica accusa, non ha tenuto conto della precedente condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione inflitta all'imputato dal Tribunale di Milano, ritualmente riportata nel certificato del casellario giudiziale aggiornato, così non trendo le dovute e corrette conseguenze previste dal dettato normativo di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen.
3. Sul tema relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. si registra, nella giurisprudenza di legittimità, un contrasto.
3.1 Secondo un primo orientamento, che questo Collegio condivide, «è illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio» (Sez. 5, n. 2144 del 20/12/2023, dep. 2024; Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19547 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832-01),
Si tratta di una interpretazione esegetica che si pone in linea con quanto affermato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, secondo cui «il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».
Ad avviso del Supremo consesso, la condizione negativa risulta integrata qualora la causa ostativa, pur documentata in atti e, pertanto, compresa nel perimetro del giudizio di appello, non sia stata indagata dal giudice di merito.
Dunque, se dal certificato penale, presente negli atti del giudizio di appello, erano desumibili precedenti ostativi alla concessione del beneficio, il potere di revoca dello stesso, esercitabile anche d'ufficio ed in termini doverosi, «realizza senz'altro il presupposto dell'inclusione della questione della revocabilità del beneficio nel perimetro valutativo del giudice» e la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero sul punto assurge a elemento dimostrativo dell'acquiescenza dell'ordinamento alla concessione del beneficio e quale dato rafforzativo dell'effetto preclusivo per un successivo intervento di revoca del giudice dell'esecuzione.
3.2 Secondo un diverso orientamento - seguito da Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504 - «è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dall'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, da formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. (In motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva)».
Dunque, si tratterebbe di una statuizione eventuale e svincolata dall'effetto devolutivo tipico del giudizio di appello, la cui omissione non è censurabile con uno specifico mezzo di impugnazione, ma rimediabile dalla competenza autonoma del giudice dell'esecuzione.
Tale conclusione, ad avviso del Collegio, non è condivisibile in quanto, attribuendo natura meramente facoltativa al potere del giudice della cognizione, per un verso finisce col negare il doveroso rispetto da parte di questi delle norme che impediscono la concessione del beneficio e, per altro verso, finisce col ritenere come novum - inteso come dato non considerato dal giudice neanche attraverso una valutazione implicita - la circostanza che la causa ostativa, documentata in atti e, pertanto, compresa nel perimetro del giudizio di appello, non sia stata indagata dal giudice della cognizione.
3.3 Ad avviso del Collegio, anche l'incremento, a opera della legge 26 marzo 2001, n. 128, delle attribuzioni del giudice dell'esecuzione mediante l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen. - secondo cui «il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale» - deve essere inteso come potere che abilita il giudice dell'esecuzione a rimuovere la statuizione illegale, contenuta nella sentenza irrevocabile, di applicazione della sospensione condizionale della pena in violazione dei limiti fissati dalla legge, nel rispetto del fondamentale principio della preclusione processuale e del correlato divieto di bis in idem, che permeano e informano il procedimento in ogni grado, stato e fase, compresa quella dell'esecuzione, con il conseguente divieto della rinnovazione dello scrutinio delle questioni esaminate, anche solo implicitamente, e decise nella fase del giudizio (Sez. U, Longo cit.).
Sicché lo spazio di intervento del giudice dell'esecuzione è limitato all'ipotesi in cui le cause
ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena non fossero note documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio stesso.
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, nel caso di specie, in cui la corte d'appello ha avuto a disposizione il certificato del casellario giudiziale aggiornato e, nonostante la sollecitazione della pubblica accusa, ha confermato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'esito del giudizio di primo grado, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello di Brescia possa valutare la sussistenza di una causa ostativa alla concessione del beneficio ed esercitare il potere di revoca dello stesso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.