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22 marzo 2024
Illegittima la pena minima di 2 anni di reclusione prevista per l’appropriazione indebita
Secondo la Consulta, è costituzionalmente illegittimo l'innalzamento della pena minima da 15 giorni a 2 anni di reclusione previsto dalla Legge n. 3/2019.
di La Redazione
Con la sentenza n. 46 del 22 marzo, la Corte costituzionale, accogliendo la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, ha stabilito che il brusco innalzamento della pena minima per l'appropriazione indebita, portata da quindici giorni a due anni di reclusione dalla Legge n. 3/2019, è sprovvisto di qualsiasi plausibile giustificazione ed è, quindi, costituzionalmente illegittimo.

precisazione

Il caso riguarda il processo per appropriazione indebita del valore di 200 euro, commessa da un agente immobilitare che aveva restituito soltanto in parte al proprio cliente la somma ricevuta a titolo di cauzione per un contratto di locazione, poi non conclusosi.

La Consulta ricorda che l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella definizione della propria politica criminale non equivale ad arbitrio. Qualsiasi legge che prevede una compressione dei diritti fondamentali della persona, infatti, deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal Legislatore, ed i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati finalità.
 
Alla luce di questo, non si capisce perché il Legislatore ha voluto innalzare proprio a 2 anni la pena minima, che dal 1931 al 2019 era stata pari a 15 giorni di reclusione, seppur l'inasprimento sembra funzionale a combattere in modo più efficace le successive pratiche corruttive.
 
Dubbio che deriva dal fatto che «a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato: produttive ora di danni assai rilevanti alle persone offese, ora (come nel caso oggetto del giudizio a quo) di pregiudizi patrimoniali in definitiva modesti», e che i fatti meno gravi di appropriazione indebita, ai quali deve applicarsi la pena minima, «nella gran maggioranza dei casi nulla hanno a che vedere con condotte prodromiche alla corruzione, e in particolare con la costituzione di ‘fondi neri' dai quali poter attingere per tale scopo».
 
Una pena simile, inoltre, appare manifestamente sproporzionata rispetto a quella minima (di sei mesi di reclusione) oggi prevista per un furto e una truffa che, in ipotesi, producano esattamente lo stesso danno patrimoniale di 200 euro.
 
Né potrebbe obiettarsi che la pena può comunque essere mitigata dalle attenuanti generiche, cui il giudice non deve essere costretto a ricorrere solo per evitare l'inflizione di pene sproporzionate. Così come l'imputato non deve essere spinto a scegliere il patteggiamento o il giudizio abbreviato, rinunciando così a una parte importante delle sue garanzie difensive, soltanto per ottenere uno sconto di pena rispetto a una pena che risulterebbe altrimenti manifestamente eccessiva.
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