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22 marzo 2024
Conflitto di interessi genitori-figli: nullo il giudizio se non si nomina il curatore speciale

L'emersione di condotte pregiudizievoli per il figlio ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 333 c.c. pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale, a causa del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, e in caso di inottemperanza l'intero giudizio si rivela nullo.

di La Redazione

Il Giudice di primo grado disponeva l'affidamento della minore al Comune con il compito, attraverso i servizi sociali, di monitorare il nucleo familiare e di attuare gli interventi necessari per regolamentare gli incontri tra la piccola e il padre, collocando la medesima prevalentemente presso la madre.
Il Giudice di secondo grado riformava parzialmente la pronuncia, non ravvisando la necessità di nominare un curatore speciale per la minore poiché non erano oggetto di causa né il suo affido, né il suo collocamento.
Contro tale pronuncia, il genitore propone ricorso in Cassazione.

Questione preliminare da trattare con l'ordinanza n. 7331 del 19 marzo 2024 è la regolarità della rappresentanza processuale della minore.
Come ricordano gli Ermellini, normalmente il minore è rappresentato processualmente dai genitori, ma quando ricorre un conflitto di interessi è necessario nominare un curatore speciale e se tale nomina viene omessa, il procedimento è nullo perché il minore non ha avuto modo di esercitare il suo diritto al contraddittorio sugli atti processuali presupposto della decisione del giudice.
Recentemente, la Cassazione si è nuovamente espressa sul punto affermando che quando i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi a favore del minore possono essere distinti in due gruppi:

precisazione

  • Interventi a supporto della famiglia, che ampliano le risorse già a loro disposizione senza limitarne la responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e supporto);
  • Interventi in tutto o in parte ablativi che incidono sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Con riguardo al caso in esame, il provvedimento di affidamento al Comune veniva adottato dal Tribunale a causa dell'acuta conflittualità tra i genitori, accompagnandosi ad interventi domiciliari per il tramite dei servizi sociali in entrambi i contesti genitoriali che inevitabilmente hanno avuto l'effetto di limitare la responsabilità genitoriale, per cui sarebbe stato necessario nominare il curatore speciale a tutela della minore, soprattutto in vista della menzionata conflittualità tra i genitori.
Come evidenziano i Giudici, in materia di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione di condotte pregiudizievoli per il figlio ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 333 c.c. pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore a causa del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, e in caso di inottemperanza l'intero giudizio si rivela nullo, proprio come nel caso di specie.
La Cassazione dichiara quindi nullo l'intero giudizio rinviando la causa al giudice di appello, avuto riguardo al principio della ragionevole durata del processo in vista degli interessi in gioco che coinvolgono minori.

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