
L'emersione di condotte pregiudizievoli per il figlio ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 333 c.c. pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale, a causa del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, e in caso di inottemperanza l'intero giudizio si rivela nullo.
Il Giudice di primo grado disponeva l'affidamento della minore al Comune con il compito, attraverso i servizi sociali, di monitorare il nucleo familiare e di attuare gli interventi necessari per regolamentare gli incontri tra la piccola e il padre, collocando la medesima prevalentemente presso la madre.
Il Giudice di secondo grado riformava parzialmente la pronuncia, non ravvisando la necessità di nominare un curatore speciale per la minore poiché non erano oggetto di causa né il suo affido, né il suo collocamento.
Contro tale pronuncia, il genitore propone ricorso in Cassazione.
Questione preliminare da trattare con l'ordinanza n. 7331 del 19 marzo 2024 è la regolarità della rappresentanza processuale della minore.
Come ricordano gli Ermellini, normalmente il minore è rappresentato processualmente dai genitori, ma quando ricorre un
Recentemente, la Cassazione si è nuovamente espressa sul punto affermando che quando i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi a favore del minore possono essere distinti in due gruppi:
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Con riguardo al caso in esame, il provvedimento di affidamento al Comune veniva adottato dal Tribunale a causa dell'acuta conflittualità tra i genitori, accompagnandosi ad interventi domiciliari per il tramite dei servizi sociali in entrambi i contesti genitoriali che inevitabilmente hanno avuto l'effetto di limitare la responsabilità genitoriale, per cui sarebbe stato necessario nominare il curatore speciale a tutela della minore, soprattutto in vista della menzionata conflittualità tra i genitori.
Come evidenziano i Giudici, in materia di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione di condotte pregiudizievoli per il figlio ritenute rilevanti ai sensi dell'
La Cassazione dichiara quindi nullo l'intero giudizio rinviando la causa al giudice di appello, avuto riguardo al principio della ragionevole durata del processo in vista degli interessi in gioco che coinvolgono minori.
Svolgimento del processo
1.- Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n.362/2022 emessa nel giudizio di separazione personale dei coniugi A.A. e B.B., dalla cui unione era nata, in data (omissis), la figlia C.C., ebbe a disporre, tra l'altro, l'affido della minore al Comune di V. con il compito, attraverso i Servizi Sociali, di monitorare il nucleo familiare e di attuare interventi meglio precisati in sentenza per regolamentare gli incontri padre-figlia, e la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione materna.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 222/2023, pubblicata il 24/1/2023, ha parzialmente accolto l'appello di B.B.
Innanzi tutto, la Corte di appello ha affermato di non ravvisare la necessità della nomina di un curatore speciale per la minore in quanto non erano contestati in causa né l'affido, né il collocamento della bambina.
Quindi, in parziale accoglimento del gravame proposto da B.B., ha disposto lo svolgimento degli incontri padre-figlia in modalità protetta; ha, inoltre, incaricato il Comune di V. di monitorare il nucleo familiare, di proseguire con gli interventi di supporto e di adottare ogni ulteriore opportuno intervento nell'interesse della minore; ha disposto, infine, la trasmissione degli atti al Giudice tutelare competente per territorio onerando l'ente affidatario di far pervenire ivi una relazione con cadenza semestrale.
A.A. ha proposto ricorso con cinque mezzi ed ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata. B.B. ha replicato con controricorso e memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.- Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi:
I) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: a parere del ricorrente, la Corte d'Appello ha modificato il regime di incontri padre-figlia dalla forma libera a quella protetta sulla base di dichiarazioni di parte appellante, omettendo di esaminare fatti decisivi documentati ed accertati in sede di CTU e disattendendo l'esito di quest'ultima, senza sostituirla con altra valutazione tecnico-scientifica.
II) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: a parere del ricorrente, nella sentenza di secondo grado non sono motivate le ragioni per cui la Corte territoriale ha deciso d'ignorare le conclusioni del CTU.
III) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: secondo il ricorrente, la Corte d'Appello ha omesso l'esame di fatti decisivi per il giudizio (perizia del 29/09/2020, certificazioni mediche di parte resistente, relazioni servizi sociali).
IV) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: nella sentenza di secondo grado, secondo il ricorrente, sarebbe stata omessa la pronuncia sulla domanda di parte appellante di affido esclusivo della minore.
V) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la Corte d'Appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento alla domanda dell'appellante di riforma della parte di sentenza di primo grado che aveva previsto la condanna di B.B. a rifondere le spese di lite relative ai procedimenti incidentali n. 1 e n. 2.
3.- Preliminarmente va esaminata la regolarità della rappresentanza processuale della minore.
Normalmente il minore è rappresentato processualmente da entrambi i genitori ma, qualora ricorra un conflitto di interessi deve essere rappresentato da un curatore speciale e, ove la nomina del curatore speciale sia stata omessa, il procedimento è nullo, non avendo potuto il minore esercitare il suo diritto al contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito.
Nel caso in esame, la decisione della Corte di appello di non provvedere alla nomina del curatore speciale, sulla quale non si è formato alcun giudicato, risulta errata ed impone la cassazione della sentenza impugnata.
4.- In proposito va richiamato quanto affermato da questa Corte con la recentissima ordinanza n. 32290/2023, e ribadito con l'ordinanza n. 33185/2023, in ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune "condizione" dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici e atipici a tutela del minore.
Nella prima ordinanza, si è osservato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice "affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza", ipotesi nella quale "nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child"; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorché, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione.
Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis "l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale", in quanto: a) "nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore", tipologia di "affidamento" ai servizi, che "è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale", né essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i Servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che "il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili"; b) nel secondo caso, invece, "il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale" e "costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)", cosicché "deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità", presupponendo l'adozione di questo provvedimento "la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale" e dovendo i contenuti del provvedimento "essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito", con adeguata vigilanza sull'operato dei Servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis che "i compiti dei Servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori", oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.
Si è poi evidenziato che "ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di affidamento ai servizi sociali, non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale; questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale", apparendo più corretto "utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto".
5.- Pertanto, tenuto conto dei principi sopra illustrati, nella specie, va considerato che il provvedimento di affidamento del minore al Comune di V. venne adottato dal Tribunale di Pavia per la rilevantissima conflittualità esistente tra i due genitori, con affidamento della minore al Comune e con la previsione di interventi domiciliari in entrambi i contesti genitoriali, per il tramite dei Servizi Sociali più volte ostacolati dalla madre, di avvio della minore ad un percorso psicologico e di predisposizione di incontri protetti tra la minore e il padre da avviare ad una progressiva liberalizzazione, di guisa che: da un lato, emerge un carattere limitativo della responsabilità genitoriale, stante gli ampi poteri attribuiti all'Ente affidatario per il tramite dei Servizi Sociali nella gestione dei rapporti tra le parti; e, dall'altro, una esasperata conflittualità in ragione delle quali il giudice avrebbe dovuto procedere alla decisione del conflitto previa nomina del curatore speciale a tutela della minore.
Infatti, in tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111 Cost., comma 2, e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 2829/2023; Cass. n. 33185/2023; Cass. n. 12020/2019).
6.- Pertanto, decidendo sul ricorso proposto dal genitore avverso la sentenza di appello, in quanto svoltosi senza la nomina del curatore speciale della minore, va dichiarata la nullità dell'intero processo.
La causa va però rinviata al giudice di appello, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato e a cui va data in questa sede ulteriore continuità, in considerazione della ragionevole durata che occorre assicurare al procedimento (onde - se non altro - impedire che i diritti della minore si estinguano con il raggiungimento della sua maggiore età) previa acquisizione della nomina del curatore speciale della stessa. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che si atterrà a quanto prescritto, decidendo della controversia e regolando anche le spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.