
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermando la condanna per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, provvedendo alla rideterminazione della pena.
2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza di appello stante la nullità del decreto di citazione. Rappresenta il difensore di aver eccepito, con le conclusioni presentate in vista della trattazione scritta, l'omessa notifica del decreto di citazione, nonché la nullità della notifica eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte di appello riteneva che la notifica presso il difensore doveva ritenersi nulla, in quanto disposta senza la preventiva ricerca del destinatario presso i luoghi di cui all'art. 157 cod. proc. pen. essendo, peraltro, emerso il trasferimento dell'imputato in Spagna. In ogni caso, la notifica presso il difensore doveva ritenersi tardiva, in quanto effettuata solo il 16 marzo 2023 per l'udienza del 3 aprile 2023, cosicchè non veniva rispettato il termine minimo di quaranta giorni, previsto dal novellato art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sul presupposto che la sentenza avrebbe contraddittoriamente interpretato i plurimi elementi addotti dalla difesa a sostegno della destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato.
A tal fine, si era dato rilievo a circostanze neutre se non favorevoli all'imputato, quali il fatto che questi avesse portato con sé lo stupefacente in occasione di un periodo di vacanza in una località balneare. La Corte di appello aveva valorizzato il luogo di detenzione, ritenuto indicativo della destinazione per lo spaccio, anziché valutare l'illogicità di una condotta illecita, peraltro relativa ad un modesto quantitativo, che sarebbe stata svolta ad una notevole distanza dal luogo di abituale residenza, il che ne avrebbe comportato l'assoluta antieconomicità.
2.3. Con il terzo motivo, si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si censurava la mancata applicazione della pena che era stata proposta in sede di patteggiamento, ritenendosi immotivata l'esclusione di tale rito. Si contesta, inoltre, il trattamento sanzionatorio, anche in relazione al diniego delle generiche e dell'attenuante del lucro di speciale tenuità.
3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta assorbente la questione relativa al rispetto o meno del termine minimo a comparire, che presuppone l'individuazione della disciplina applicabile e, cioè, se quella antecedente alla riforma "Cartabia" che fissava il termine minimo in venti giorni, ovvero la nuova previsione del novellato art. 601, comma 3, cod. proc. pen. che stabilisce il termine in quaranta giorni.
A tal proposito è necessario procedere alla schematica individuazione della normativa succedutasi in materia:
l'art.34, comma 1, lett.g), d.lgs. n. 150 del 2022 ha elevato a quaranta giorni il termine minimo di comparizione, modificando l'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.;
l'art. 99-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto l'entrata in vigore della riforma a far data dal 30 dicembre 2022, salvo le previsioni derogatorie dettate dalla disciplina transitoria per specifici aspetti;
l'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dall'art. 5- duodecies l.n. 199 del 2022) ha stabilito che per le impugnazioni proposte fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2024) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020;
l'art.23-bis d.l. n. 137 del 2020 disciplina le diverse forme di trattazione - orale o in presenza - dei giudizi di impugnazione, ma non aveva apportato alcuna modifica circa i termini di comparizione.
Orbene, sulla base della sintetica individuazione delle norme applicabili, emerge che la modifica dei termini di comparizione, non essendo stata oggetto di specifico differimento, è entrata in vigore dal 30 dicembre 2022.
Viceversa, per quanto concerne la disciplina della trattazione dei giudizi d'appello, l'art. 94 cit. ha previsto l'ultrattività della sola disciplina emergenziale che, tuttavia, non conteneva una regolamentazione complessiva della materia, limitandosi a prevedere l'alternativa tra la trattazione orale o cartolare, con le conseguenti cadenze temporali in ordine alla richiesta di discussione (quindici giorni prima dell'udienza) ed al deposito delle conclusioni delle parti (dieci giorni per il pubblico ministero e cinque giorni per le parti private).
Quanto detto consente di affermare che, allo stato, la nuova previsione contenuta all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al termine di comparizione nel giudizio di appello (elevato a 40 giorni) deve ritenersi entrata in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, mentre le ulteriori modifiche relative alle modalità di trattazione non sono ancora applicabili, dovendosi continuare a far riferimento alla normativa emergenziale (Sez.2, n. 49644 del 2/11/2023, Delle Fratte, Rv. 285674; si veda anche, in motivazione, Sez.4, n.48056 del 16/11/2023, Toto).
2.1. Occorre dar atto della presenza di un diverso orientamento, secondo cui la stretta correlazione tra la disciplina del termine di comparizione e la trattazione del giudizio di appello nella duplice forma dell'udienza cartolare o con discussione orale, dovrebbe indurre a ritenere che il differimento dell'entrata in vigore riguarderebbe anche l'ampliamento del termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Si è anche sottolineato come il significato della scelta normativa di estendere l'applicabilità del rito emergenziale non è quello di frazionare artificiosamente la disciplina processuale applicabile, ma di includere in positivo, all'interno del testo del d.lgs. 150 del 2022, le regole destinate a garantire, oltre il 30 dicembre 2022, l'applicazione sino a quel momento sperimentata del cd. rito emergenziale, come innestato nelle disposizioni codicistiche, risolvendo esplicitamente il tema dell'atto al quale far riferimento per individuare la disciplina applicabile (così in motivazione Sez.5, n. 5347 del 2/2/2024, Pedata; in senso conforme (Sez.2, n.7990 del 31/1/2024, Monaco).
Entrambe le citate sentenze, inoltre, ricostruiscono l'evoluzione che ha subito l'art. 94, d.lgs. n. 150 del 2022, sottolineando che, nella sua originaria previsione, stabiliva che le disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) e g), n. 2, 3, 4 si applicassero a decorrere dalla scadenza del termine di efficacia del regime emergenziale; solo con la riformulazione della normativa transitoria è stato eliminato il riferimento all'art. 34 (che detta anche la modifica del termine di comparizione), inserendo il richiamo alle sole disposizioni di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020.
Si sostiene che, nonostante la modifica intervenuta, la ratio della norma transitoria sarebbe quella di differire in blocco l'entrata in vigore della nuova disciplina del giudizio di appello.
2.2. Pur dovendosi dare atto dell'obiettiva incertezza determinata dalla scelta normativa, si ritiene che l'interpretazione letterale dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, lì dove ha espressamente stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020» fino al 30 giugno 2024, non consente in alcun modo di ricomprendere in tale previsione anche il differimento dell'entrata in vigore del termine di comparizione, essendo questo estraneo alle modifiche apportate dalla normativa emergenziale.
A tale conclusione si giunge in primo luogo considerando proprio l'evoluzione della normativa transitoria che, nell'originaria previsione, richiamava espressamente l'art. 34, lett.g), d.lgs. n. 150 del 2022 e, cioè, la norma che contiene anche la modifica del termine di comparizione.
Il fatto che nella successiva formulazione dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, tale richiamo non sia stato riprodotto, essendosi fatto riferimento alla sola normativa emergenziale, depone a favore della tesi secondo cui si è voluto non differire l'entrata in vigore della disciplina del termine di comparizione.
A diverse conclusioni non può neppure giungersi valorizzandosi una presunta interdipendenza tra il termine di comparizione e la disciplina della trattazione emergenziale dettata dall'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020.
Invero, quest'ultima previsione - lì dove introduce il rito cartolare quale forma ordinaria di trattazione, salva la richiesta di discussione orale - è del tutto indipendente dalla determinazione del termine di comparizione. La disciplina di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 opera indifferentemente sia che il termine di comparizione sia quello originario di venti giorni, sia che si applichi quello più ampio introdotto dalla novella.
In conclusione, si ritiene che in mancanza di una incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione introdotto dalla riforma e la perdurante applicazione del rito emergenziale ed a fronte del dato letterale della norma transitoria, nella quale è stato soppresso il riferimento alla norma che ha modifica il termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., si ritiene che debba prevalere l'interpretazione favorevole al riconoscimento dell'immediata applicabilità della nuova previsione che stabilisce il termine di quaranta giorni per la comparizione in sede di appello.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio o ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione ella Corte di appello di Venezia.