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25 marzo 2024
Daspo urbano: legittimo il divieto di accesso a certe aree se sussiste il concreto rischio di commissione di reati
Non fondate le questioni di legittimità costituzionale sul divieto di accesso alle aree delle infrastrutture dei servizi di trasporto e alle altre aree urbane specificamente individuate dai regolamenti comunali, che può disporre il questore in base al Decreto Minniti.
di La Redazione
Con la sentenza n. 47 del 25 marzo, la Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sul divieto di accesso ad aree delle infrastrutture dei servizi di trasporto e ad altre aree urbane specificamente individuate dai regolamenti comunali che, in base al Decreto Minniti, il questore può disporre nei confronti di chi, nelle stesse aree, abbia reiteratamente commesso le violazioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2.
 
La Corte ritiene che la norma censurata (l'art.10, comma 2, del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 48/2017) vada interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal giudice a quo, tale da escludere il prospettato contrasto con gli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU).
 
Nello specifico, si deve escludere che, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, la disposizione faccia riferimento alla «sicurezza urbana» quale definita dall'art. 4 del Decreto Minniti: concetto più ampio di quello contemplato dall'art. 16 Cost. quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in quanto comprensivo anche del mero «decoro urbano». Il termine «sicurezza» deve essere inteso invece nel senso – coerente con la natura di misura di prevenzione atipica dell'istituto – di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose.
 
Dunque, affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, occorre che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal destinatario. Ciò esclude anche l'asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione, sotto il profilo della carenza di precisione della norma nell'individuazione dei presupposti della misura.
 
La Corte ha anche dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del Decreto Minniti, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. con riguardo all'individuazione delle condotte illecite, sul rilievo che sarebbe irragionevole colpire con il DASPO urbano chi, violando divieti di stazionamento e occupazioni di spazi, impedisca l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti – condotta normalmente priva di rilievo penale – e non invece chi, nelle stesse aree, tenga condotte penalmente rilevanti e ben più pericolose per la sicurezza.
 
Si è infatti di fronte a una scelta espressiva dell'ampia discrezionalità rimessa al Legislatore in materia e non manifestamente irragionevole. Vengono individuate quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell'esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di insicurezza nelle aree considerate e che implicano una prolungata e indebita occupazione di spazi nevralgici per la mobilità o comunque interessati da rilevanti flussi di persone. Il legislatore non ha mancato, tra l'altro, di prendere in considerazione condotte di diverso ordine e di rilievo penale ai fini dell'applicazione di altre figure di DASPO urbano, quali quelle previste dagli artt. 13 e 13-bis del Decreto Minniti.
 
Infine, sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, le questioni aventi ad oggetto l'ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo di commissione del fatto, che ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del Decreto Minniti deve essere impartito al trasgressore dall'organo accertatore delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9.
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