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26 marzo 2024
Pagamento del contributo unificato mediante PagoPA: arrivano chiarimenti dal Ministero
Il Ministero della Giustizia, mediante il Canale Filo diretto fornisce chiarimenti in merito ad alcune segnalazioni riguardanti la prassi seguita da degli avvocati che, a fronte dell'invito al pagamento del contributo unificato, pervenuto da Equitalia, invece che effettuare il pagamento con modello F23, come indicato nell'invito, provvedono al versamento mediante la piattaforma PagoPA o accedendo direttamente al fascicolo telematico ovvero utilizzando il Portale dei Servizi Telematici.
di La Redazione
Con la Circolare del 19 marzo 2024, il Ministero della Giustizia si sofferma su alcune segnalazioni in merito alla prassi seguita da alcuni avvocati che, a fronte dell'invito al pagamento del contributo unificato, pervenuto da Equitalia, anziché effettuare il pagamento con modello F23, come indicato nell'invito, provvedono al versamento mediante la piattaforma PagoPA o accedendo direttamente al fascicolo telematico ovvero utilizzando il Portale dei Servizi Telematici.
Come noto, Equitalia è demandata al recupero dei crediti di giustizia, tra i quali figura anche il contributo unificato omesso o insufficiente; l'attività di riscossione del contributo unificato principia con l'inoltro al debitore della nota “C”, contenente l'invito al pagamento e l'indicazione della modalità da seguire per l'estinzione del debito, che attualmente consistono nel pagamento con modello F23, se eseguito dall'Italia, oppure nel pagamento con bonifico bancario, se eseguito all'estero.
È emerso che spesso l'avvocato, nel ricevere l'invito al pagamento da parte di Equitalia, proceda al pagamento mediante PagoPA direttamente dal fascicolo telematico o tramite PST; tale prassi incide sensibilmente sull'intera procedura di riscossione con conseguenze di rilievo per le entrate dello Stato.
Infatti, è stato accertato che spesso il pagamento telematico avviene oltre il termine fissato nell'invito al pagamento, con la conseguenza che il recupero della sanzione previsto dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 115/2002 risulta complesso e non sempre possibile.
Difatti, «il pagamento eseguito con modalità telematiche, dopo l'avvio della procedura di riscossione, non può essere rendicontato e l'annullamento della partita di credito, a seguito di comunicazione dell'avvenuto incasso da parte della cancelleria, comporta “la cessazione degli effetti di ogni azione di recupero sia del contributo unificato sia della sua sanzione. La stessa sorte di annullamento investe le eventuali iscrizioni nei ruoli esattoriali (sgravio delle cartelle di pagamento)”».
Il Ministero, mediante il Canale Filodiretto chiarisce che «Dal momento in cui Equitalia Giustizia, a seguito dell'invio della nota A1 da parte dell'ufficio giudiziario, prende in carico la riscossione del contributo unificato e apre la relativa partita di credito, il debitore non ha più la facoltà di procedere al pagamento telematico depositando la ricevuta Pago PA al fascicolo informatico, dovendo utilizzare le modalità (attualmente, modello F-23) indicate nell'avviso di pagamento che gli viene notificato da Equitalia Giustizia; pertanto, laddove il pagamento del contributo sia comunque eseguito accedendo al SICID o al PST, la cancelleria non è tenuta ad accettare la ricevuta telematica di pagamento; quest'ultima, quand'anche depositata nel fascicolo informatico, ma non annullata dalla cancelleria tramite bruciatura, potrà essere riutilizzata dall'avvocato per una nuova iscrizione a ruolo di un diverso procedimento, anche presso altri uffici giudiziari».