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Motivi della decisione
1) ... delle parti e svolgimento del procedimento
1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, la ... - ... per la ... dei ... - S.p.A., proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2021 emesso dal Tribunale di ... il 22.03.2021 e notificato il 06.04.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in solido con la ... di ... in favore di ... la somma di € 3.566,61, oltre interessi e spese di procedimento.
A fondamento della spiegata opposizione, la ... eccepiva in via preliminare l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, poiché privo di numero e data di pubblicazione, e il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, contestava la sussistenza del diritto di credito di parte opposta a causa del tardivo deposito dell'istanza di liquidazione dei compensi nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1961/2017 R.G., nel quale il ... aveva espletato l'incarico di consulente tecnico d'ufficio, nonché la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Deduceva, ancora, che parte opposta non si era munita del preventivo parere di liquidazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza né aveva provveduto all'invio di lettera di messa in mora prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Deduceva, infine, l'odierna parte opponente che il ... aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto senza prima esperire apposita azione nei confronti della società ... di ... parte del procedimento iscritto al n. 1961/2017 R.G. a carico della quale erano state poste definitivamente a carico le spese di CTU con la sentenza n. 919/2019 pronunciata all'esito del suddetto procedimento. ...
S.p.A. concludeva dunque chiedendo al Tribunale di: “…In via preliminare, Non concedere la provvisoria esecuzione del ... ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione e stante l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi indicati in narrativa.
Ritenere e dichiarare l'inesistenza del decreto ingiuntivo notificato da
... lo 06.04.2021, stante l'assoluta mancanza dei requisiti di forma stabiliti dalla legge, per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito, ... E ... il difetto di legittimazione passiva di ...# - ... per la ... dei ... - S.p.A. per i motivi meglio dedotti in narrativa. ... E ... in subordine, che l'opponente ... - ... per la ... dei ... - S.p.A. nulla deve, a nessun titolo, all'opposto. REVOCARE in ogni caso, per i tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni e qualsiasi statuizione, nei confronti di BCC ... - ... per la ... dei ... - S.p.A., il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 1.2) Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ... il quale, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del ... del ... e della ... di ... ripercorse le vicende del procedimento iscritto al n. 1691/2017 R.G., contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della proposta opposizione. 1.3) Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, istruita in via documentale, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 30.11.2023, svoltasi mediante il sistema della trattazione scritta, previsto dall'art. 127 ter c.p.c. 2) Il merito della controversia Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della terza chiamata
... di ... che, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Ed ancora, in via preliminare deve dichiararsi la decadenza della parte opposta dal potere di chiamare in causa il ... del ... poiché, contrariamente a quanto dedotto dalla medesima parte, la procura conferita dal menzionato ... alla ...# S.p.A. non era una procura generale, ma limitata alle sole cause concernenti le “…sofferenze originatesi presso ...# in liquidazione coatta amministrativa…” (v. procura conferita con atto a rogito del ... del 15.12.2017).
Ne consegue che non può ritenersi valida la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del ... del ... effettuata dalla parte opposta presso la ... S.p.A. in forza della procura a quest'ultima rilasciata in data 12.15.2017.
Tanto premesso, l'opposizione proposta da ... - ... per la ... dei ... -
S.p.A. è fondata e merita accoglimento.
Giova, innanzitutto, rammentare che la particolare struttura bifasica del procedimento monitorio, in cui ad una fase priva di contraddittorio può seguirne una a contraddittorio pieno su iniziativa della parte ingiunta, realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo un'inversione tra le posizioni sostanziali e processuali delle parti: parte opponente, attrice in senso formale, riveste la posizione sostanziale di convenuta e, viceversa, parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo.
Sicché, sotto il profilo probatorio, sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. ex multiis Cassazione civile n. 22123/2009; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815), mentre la parte opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito azionato.
Ed ancora, l'644 c.p.c. del codice di procedura civile prevede che il decreto ingiuntivo diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine, ritenuto perentorio, di sessanta giorni dalla pronuncia, aggiungendo che la domanda può essere riproposta.
La rilevata e dichiarata inefficacia, tuttavia, non esime il Giudice dal decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.
Invero, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. 4 civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio.
La notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è, infatti, indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.
Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910; Cass. civ. n. 3908/2016).
Orbene, ciò posto e venendo alla fattispecie concreta, giova ricostruire i fatti emersi nel corso del giudizio.
Con decreto ingiuntivo n. 359/17 emesso dal Tribunale di ... in data 11.05.2017 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1251/17,veniva ingiunto alla ... di ... di pagare, per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, in favore di ... di ... “...# Grammatico” di ... società cooperativa in A.S., la somma complessiva di € 99.476,49, oltre interessi sulla sorte capitale al tasso convenzionale pattuito dalla data del 21.03.2017, sino al soddisfo, oltre le spese e le competenze del procedimento monitorio. ... di ... proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, così che si instaurava il procedimento iscritto al n. 1961/2017 R.G., citando in giudizio la ... di ... “...# ” di ... società cooperativa in A.S. (v. documentazione in atti).
Nelle more, la menzionata banca cedeva, con contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 02.12.2017, i rapporti creditizi dei quali era titolare, tra i quali quello relativo alla ... al ... del ... il quale si costituiva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rappresentato dalla ... - ... per la ... dei ... - S.p.A., suo procuratore con rappresentanza, come da procura conferita con atto a rogito del ... del 15.12.2017 (v. documentazione in atti).
Nel procedimento iscritto al n. 1961/2017 R.G. veniva nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, il dott. commercialista ... che, espletato l'incarico conferito e depositata la relazione di consulenza tecnica, depositava istanza per la liquidazione del proprio compenso in data 23.06.2020.
Con provvedimento del 18.09.2020 il Giudice titolare del procedimento, rilevato che l'istanza di liquidazione era stata depositata dal consulente tecnico d'ufficio oltre il termine di cui all'art. 71, comma 2, D.P.R. 115/2002, disponeva il non luogo a provvedere (v. documenti di cui al n. 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione di parte opposta). ... proponeva dunque ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della ... di ... e della ... (v. documento n. 1 allegato all'atto di citazione). ... S.p.A. proponeva tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
Ebbene, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla odierna opponente è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, il ... ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della ... S.p.A. in proprio.
Dall'esame della documentazione versata in atti si evince, invece, che la società odierna opponente ha agito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1961/2017 R.G., quale mandataria nonché procuratrice speciale del ... del ... Poiché il mandante, allorquando agisce a mezzo del mandatario, non perde la titolarità, attiva e passiva, delle situazioni dedotte in giudizio (cfr. Cass. sez. II, n. 9319/2009), deve ritenersi che unico titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, dunque, soggetto tenuto, in solido con la ... al pagamento del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio è il ... del ... Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ... S.p.A. deve, dunque, essere revocato, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza formulati dalla società opponente.
Il menzionato decreto ingiuntivo deve essere altresì revocato nei confronti della ... di ... poiché, come allegato dalla stessa parte opposta, è divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.
Tuttavia, sulla scorta dei principi giurisprudenziali prima richiamati, il Giudice investito della cognizione della causa con la proposta opposizione deve decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.
Nel caso di specie, la produzione documentale allegata dal ... è idonea a ritenere dimostrato la pretesa azionata, sia sotto il dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività professionale svolta nel procedimento iscritto al n. 1961/2017 R.G.
Invero, i documenti versati in atti, quali l'ordinanza con la quale è disposta consulenza tecnica bancaria, il verbale dell'udienza fissata per il giuramento e il conferimento dell'incarico al ... la relazione di consulenza tecnica, la sentenza n. 919/2019 emessa all'esito del giudizio consentono di ritenere dimostrato l'espletamento dell'attività professionale dedotta.
Quanto alla misura del compenso, nel caso di specie è stata disposta consulenza tecnica contabile in materia bancaria.
Ne consegue che ai fini della liquidazione del compenso spettante alla odierna parte opposta deve trovare applicazione l'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, che riguarda le perizie e consulenze tecniche in materia contabile.
Pertanto, considerato che la liquidazione di un compenso pari ai valori medi del D.M. è giustificata in ragione della natura dell'attività svolta e della qualità della relazione di consulenza e tenuto conto del valore della controversia (€ 99.474,49), deve liquidarsi al nominato ... la complessiva somma di € 3.566,61, oltre ... contributi dovuti come per legge ed interessi legali, disponendone il pagamento a carico della ... di ... 3) Le spese del procedimento Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alle ragioni della decisione e all'attività processuale concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della ... di ...
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva della ... - ... per la ... dei ... - S.p.A.;
3) in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 233/2021 emesso dal Tribunale di ... in data 22.03.2021, notificato il 06.04.2021;
4) dichiara nei confronti della ... di ... l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 233/2021 emesso dal Tribunale di ... in data 22.03.2021;
5) condanna la ... di ... al pagamento in favore di ... del complessivo importo di € 3.566,61, oltre IVA e contributi dovuti per legge ed oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
6) condanna ... alla rifusione in favore della ... - ... per la ... dei ... -
S.p.A. delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna ... di ... alla rifusione in favore di ... delle spese di lite che si quantificano in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.