
Interessante la pronuncia della Corte d'Appello di Bari del 25 gennaio 2024 che affronta diverse questioni, tra le quali l'incremento dell'assegno di mantenimento in concomitanza con la crescita dei figli, la distinzione tra l'indennità di frequenza percepita dal figlio minore con disabilità e le spese straordinarie e la decorrenza dell'attribuzione esclusiva dell'assegno unico e universale in favore di uno solo dei genitori.
Fatti e rivendicazioni della reclamante
Il Presidente del Tribunale di Bari confermava le statuizioni regolanti lo stato di separazione, non essendo nel frattempo intervenute modificazioni sostanziali, non potendosi ritenere tale la semplice crescita dei figli, uno dei quali divenuto maggiorenne. Ancora, il Presidente disponeva che per il futuro l'Assegno Unico e Universale (AUU) fosse percepito per intero dal genitore collocatario prevalente della prole.
Il presente reclamo viene proposto dalla madre, la quale chiede alla Corte d'Appello di Bari:
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Inoltre, con specifico riferimento al figlio minore, la reclamante afferma che il egli è affetto da dislessia ed è beneficiario dell'indennità di frequenza di cui alla Legge 104 erogata per il periodo scolastico in misura pari a 300 euro al mese. In relazione a tale cifra, in sede di separazione i coniugi avevano concordato che essa fosse destinata alle attività extra-scolastiche del figlio; tuttavia, adesso la reclamante ritiene che tale beneficio sia insufficiente a soddisfare le esigenze del figlio, al punto che gravano su di lei le spese per l'acquisto dei libri, le spese mediche e altre spese extra, anche urgenti. Tale pattuizione, dunque, secondo la reclamante sarebbe illegittima, nulla ed illecita.
Il mantenimento cresce di pari passo con la crescita dei figli
Con l'ordinanza del 25 gennaio 2024, la Corte d'Appello di Bari ha innanzitutto ribadito un principio importante:
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«l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione (da ultimo, Cass. Civ., ordinanza 04.5.2023 n. 11724). Infatti, secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità le spese di cura, educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l'età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass.Civ., sent. n. 13664/2022), anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato, purché l'aumento del mantenimento sia nelle sue disponibilità patrimoniali». |
Ciò porta a ritenere che, per via del tempo trascorso dalla convenzione di separazione, dell'età raggiunta nonché delle mutate esigenze di vita, di studio e di relazioni sociali dei due ragazzi e delle accresciute esigenze e bisogni in termini alimentari, di vestiario, di studio ecc., la Corte ritiene equo rideterminare in complessivi Euro 650,00 mensili la misura del mantenimento in favore della reclamante a carico del padre con decorrenza dalla domanda.
Spese straordinarie e indennità di frequenza per il minore con disabilità
Quanto alle spese straordinarie, devono qualificarsi come tali quelle riguardanti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore ovvero spese episodiche, saltuarie e imprevedibili, nonché quelle riguardanti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento. Esse, di conseguenza, non sono prevedibili a priori per cui non possono essere ricomprese nell'assegno di mantenimento poiché ciò contrasterebbe con l'
Con riferimento all'indennità di frequenza percepita dal secondogenito nel caso in esame, a parere della Corte la finalità specifica dell'indennità ne caratterizza la destinazione, al punto da evitare qualsiasi tipo di confusione con la più ampia “categoria” delle spese straordinarie del tutto differenti.
Detto ciò, i Giudici accolgono il rilievo della reclamante e dispongono a carico dell'ex marito il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, fatta eccezione per le spese da sostenere in relazione alla problematica della dislessia.
AUU attribuito esclusivamente a un genitore “per il futuro”
La Corte d'Appello disattende, invece, la censura riguardante l'AUU. Ora, la normativa di riferimento prevede che l'assegno spetti ad entrambi i coniugi in misura pari al 50%, salvo espresso accordo inter partes o diversa statuizione giudiziale. Ciò significa che non può ravvisarsi la consecutio tra i due benefici e l'automatismo nell'attribuzione dell'assegno addotto dalla reclamante, rendendosi necessaria la pronuncia del giudice.
Ne consegue allora che l'AUU venga attribuito sì in maniera esclusiva in favore della reclamante, ma “per il futuro”, cioè dalla pronuncia in questione.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di Bari, per quanto interessa in questa sede, ha così statuito: "....1. conferma le statuizioni regolanti lo stato di separazione non essendo intervenute nelle more modificazioni sostanziali tali da non potersi ritenere la semplice crescita dei figli, uno dei quali divenuto maggiorenne e a cui riguardo non si applicheranno le prescrizioni del diritto di visita del padre; ...3. dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito integralmente dal genitore collocatario prevalente della prole, il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;...".
1.1 Giova premettere che i sigg.ri (...) hanno contratto matrimonio concordatario il 04.9.2002 allietato dalla nascita dei figli (...) e (...) successivamente hanno sottoscritto il 28.4.2016 ricorso per separazione consensuale omologato dal Tribunale di Bari con decreto del 09.12.2016 le cui condizioni concordate hanno previsto: a) il rilascio da parte della (...) dell'immobile, già destinato a casa familiare, di proprietà esclusiva del ( ) b) l'affido condiviso dei due figli con collocamento presso la madre e la
regolamentazione degli incontri patemi; c) l'obbligo a carico del ( ) di contribuire al mantenimento della prole mediante corresponsione di complessivi Euro 550,00 mensili (Euro 275,00 per ciascun figlio) e al 50% delle spese straordinarie di natura medico-sanitaria, scolastica e sportiva relative ad (...) e la previsione che quelle per (...) sarebbero state sostenute impiegando il sussidio ex L. n. 104 del 1992 erogato in suo favore; d) l'attribuzione in favore della (...) degli assegni per il nucleo familiare spettanti per i due figli minori; e) la rinuncia reciproca dei coniugi al mantenimento in quanto entrambi titolari di reddito da lavoro.
1.2 Maturate le condizioni di legge, la (...) si è rivolta al Tribunale di Bari per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, inoltre chiedendo: a) di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 700,00 a titolo di mantenimento per i figli (Euro 350,00 per ciascuno), oltre aggiornamenti Istat dalla data della domanda (05.7.2022); b) di contribuire per il 50% alle spese straordinarie per salute, istruzione, cultura e sport e personali, per entrambi i figli, come previsto dal Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Bari, dalla data della domanda; 3) di disporre che l'assegno unico universale venga integralmente riconosciuto a suo favore, quale genitore collocatario di (...) e (...) a far data dall'entrata in vigore del medesimo assegno unico, ovvero dalla data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; con il favore delle spese di lite.
In quella sede, il resistente ha contestato la fondatezza delle argomentazioni, deduzioni ed eccezioni avversarie chiedendo il rigetto delle domande formulate.
2.1 Intervenuto il provvedimento presidenziale, la (...) ha proposto il presente reclamo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "...7) Porre a carico del sig. (...) l'obbligo di corrispondere alla sig.ra (...) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di entrambi i figli, la somma di Euro. 700,00 (trecentocinquanta pro capite) mensili, oltre adeguamento ISTAT dalla data della domanda ovvero dal 5.07.2022. Detto importo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, anche qualora cada di festivo. Il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie per salute, istruzione, cultura e sport e personali, per entrambi i figli, come previsto e differenziate dal protocollo d'intesa in materia di spese ordinarie e straordinarie familiari vigente presso il Tribunale di Bari, sottoscritto in data 08.07.2019, anche con espresso riferimento alle modalità di comunicazione e rimborso delle predette spese, dalla data della domanda ovvero dal 5.07.2022. 2) Disporre che l'assegno unico universale venga incassato e riconosciuto nella misura del 100% in favore della sig.ra (...) quale genitore collocatario dei figli, (...) a far data dall'entrata in vigore del medesimo assegno unico, ovvero dalla data del deposito per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dal 5.07.2022. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ".
La reclamante ha, in primo luogo, rilevato l'erroneità del provvedimento per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa e/o insufficiente motivazione sulla richiesta di incremento del mantenimento ordinario per i figli argomentando come le esigenze della prole fossero mutate nei sei anni trascorsi dalla data della separazione, evidenziando l'incremento dei bisogni del quattordicenne (...) e delle necessità del maggiorenne (...) e recriminando che il (...) si fosse sottratto a qualsiasi contribuzione inerente le spese straordinarie per (...) in forza della suddetta pattuizione, e anche per il primogenito.
In più, la donna ha addotto il mancato rispetto del diritto/dovere di visita paterno e la conseguente prevalente permanenza dei ragazzi presso di sé, con aggravio di oneri a suo carico.
Con ulteriore censura, la reclamante ha lamentato la violazione e falsa applicazione di principi di diritto, e l'assenza di motivazione del diniego opposto alla modifica della pattuizione circa le spese straordinarie per (...) In proposito, la (...) aveva argomentato che il minore, studente al primo anno di scuola superiore e affetto da dislessia, è beneficiario dell'indennità di frequenza di cui alla L. n. 104 del 1992 erogata per il periodo scolastico in misura di Euro 300,00 mensili, e che in sede separativa i coniugi avevano concordato che la somma venisse destinata alle attività extra- scolastiche (doposcuola, sport, etc.) necessarie a far fronte e migliorare la problematica del ragazzo.
Ebbene, la esponente ha ritenuto detto beneficio, dall'ammontare periodico e fisso, insufficiente a soddisfare ogni esigenza del ragazzo, tanto che gravano su di essa le spese per l'acquisto dei libri, quelle mediche (dentista, apparecchietto e qualsiasi esigenza di cura) o qualsivoglia spesa extra, anche urgente. Anzi, la pattuizione in oggetto sarebbe "illegittima, nulla ed illecita, perché consta in una sostanziale rinuncia ad una voce del mantenimento dei figli, che come noto, è un diritto indisponibile " nonché in ragione del fatto che le spese straordinarie sono imponderabili ed imprevedibili e, pertanto, non determinabili forfettariamente. Anche la disposizione sull'assegno unico universale violerebbe gli accordi di separazione e le disposizioni di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c. in quanto, nonostante la esplicita attribuzione a sé degli assegni familiari nella convenzione separativa, il (...) avrebbe illegittimamente incassato il 50% (pari ad Euro 175,00 mensili) del nuovo emolumento a far data dalla prima erogazione e sino al provvedimento presidenziale, in tal guisa riducendo il proprio onere mensile di mantenimento e sottraendo ai figli il diritto a quell'importo. Subordinatamente, la reclamante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la decorrenza del suo diritto all'integrale percezione dell'assegno unico a far data del deposito del ricorso (ovverosia dal 05.7.2022) e non "per il futuro", in applicazione del principio di legittimità secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
3.1 Si è costituito in giudizio il sig. (...) osservando, in ordine al primo rilievo, come il Tribunale abbia motivato la statuizione ritenendo che la "crescita dei figli" non rientri nel novero di quelle "modificazioni sostanziali" idonee a legittimare la revisione delle condizioni di carattere patrimoniale convenute tra le parti in sede di separazione consensuale, e che il principio di legittimità richiamato dalla (...) non trova applicazione automatica bensì solo qualora ricorrano le condizioni della proporzionalità del soddisfacimento delle attuali esigenze della prole alle risorse economiche dei genitori, del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza e della capienza dell'aumento nella disponibilità economica dell'obbligato. Ad avviso del reclamato, il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi alla luce della complessiva situazione economica delle parti e segnatamente di quelle del (...) il quale continua a svolgere l'attività di bracciante agricolo percependo uno stipendio variabile, condizionato dal ciclo produttivo e dalle condizioni meteorologiche, tanto da usufruire dell'indennità di disoccupazione agricola. Il reddito complessivo di costui nel triennio 2019-2021 è stato di circa Euro 14.500,00 annui (pari ad Euro 1.207,67 mensili), gravato da oneri e spese per circa Euro 900,00 mensili (comprensivi del mantenimento per i figli) così da residuargli soli Euro 300,00 con cui soddisfare i bisogni essenziali di vita e contribuire alle spese di natura straordinaria relative al figlio (...) il resistente è proprietario di ima vecchia autovettura e del modesto e vetusto appartamento in (...) ove vive, donato dai genitori e già adibito a casa coniugale. Al contrario, la (...) bracciante agricola all'epoca della separazione, dal giugno 2020 svolge l'attività di badante con un reddito netto di Euro 12.593,00 nel 2021 (pari ad Euro 1.049,42 per dodici mensilità), percepisce dal coniuge il contributo per la locazione (pari, in assenza di specificazione, alla metà di quanto erogato dal (...) a titolo di mantenimento dei figli) e usufruisce di numerose provvidenze e detrazioni fiscali (tra cui tutte le spese straordinarie per il figlio (...) sostenute utilizzando l'indennità di frequenza), sopportando unicamente il costo fisso mensile di Euro 300,00 per la locazione dell'appartamento ove si è stabilita con i figli.
In sostanza, a seguito dell'ordinanza presidenziale la (...) ha incrementato la disponibilità economica mensile ad Euro 2.095,47 con l'integrale attribuzione dell'assegno unico per i figli, e conduce un tenore di vita più elevato di quello goduto in costanza di convivenza matrimoniale.
3.2 Ad avviso del reclamato sono infondati la doglianza circa il rigetto della sua richiesta di paritaria contribuzione alle spese straordinarie per il secondogenito ed il rilievo di nullità ed inefficacia della pattuizione contenuta nella convenzione di separazione: tale clausola aveva superato il vaglio del Tribunale in sede di omologazione (e del Presidente del divorzio) ed è conforme alla finalità attribuita dalla legge alla c.d. indennità di frequenza di far fronte alle spese necessarie per il benessere psicofisico del minore invalido e a favorirne l'inserimento scolastico e sociale. Ad ogni buon conto, in via subordinata il (...) ha insistito nella richiesta di limitare la sua contribuzione per il 50% alle sole spese mediche di natura straordinaria per il figlio (...) che esulino dalla cura della dislessia da cui è affetto.
3.3 Ancora, per il reclamato è infondata l'asserita violazione degli accordi di separazione, anzi l'uomo ha legittimamente percepito la quota dell'assegno unico universale dall'entrata in vigore sino all'ordinanza presidenziale: con la convenzione di separazione i coniugi avevano convenuto in ordine agli assegni per il nucleo familiare, concordando che la (...) continuasse a percepirli e che ciascun genitore beneficiasse delle detrazioni di legge. Trattasi, pertanto, di fattispecie diverse tanto che il Presidente del Tribunale giustamente ha statuito in favore della (...) "per il futuro" senza violare alcuna disposizione di legge. Infondata, altresì, la richiesta di condanna alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura cautelare incidentale.
3.4 Da ultimo, il reclamato ha concluso chiedendo in via principale il rigetto del reclamo con integrale conferma del provvedimento gravato; "in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse prevedersi l'obbligo del sig. (...) di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie relative anche al figlio minore (...) limitare tale contribuzione alle sole spese mediche di natura straordinaria che esulino dalla cura della dislessia, coperte dall'indennità di frequenza ex L. n. 289 del 1990 di cui il ragazzo beneficia".
4. Il procedimento, già in precedenza riservato dal Collegio per la decisione, è stato rimesso sul ruolo per la trattazione alla camera di consiglio del 26.10.2023 celebrata in modalità cosiddetta "cartolare" a mezzo deposito di Note di trattazione scritta con le quali le parti hanno ribadito le rispettive deduzioni ed istanze. All'esito, la Corte ha riservato la decisione.
Con nota telematica in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
5.1 Ciò premesso in fatto, rileva la Corte che, secondo una corretta interpretazione sistematica del novellato art. 708 c.p.c., il reclamo ha il solo effetto di investire la Corte d'Appello, nei limiti di una summaria cognitio, del riesame dei provvedimenti presidenziali "allo stato degli atti" (cioè sulla scorta dello stesso materiale cognitivo ed istruttorio esaminato dal Presidente del Tribunale), laddove spetta al competente giudice istruttore nel corso del procedimento di separazione o di divorzio pendente in primo grado l'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori rispetto a quelli dedotti in sede di urgenza. Lo strumento previsto dall'art. 708, IV comma, c.p.c. attribuisce alla Corte d'Appello il riesame dei provvedimenti presidenziali sulla scorta delle produzioni, allegazioni e dichiarazioni delle parti già conosciute dal Giudicante, così che potrà aversi riguardo solo ad eventuali errori di diritto o a erronee valutazioni di fatto con esclusivo riguardo alla situazione processuale già sottoposta alla cognizione del Presidente.
5.2 E', altresì, notorio che nella fase sommaria presidenziale del procedimento di divorzio, il Presidente è chiamato a verificare il complessivo assetto economico-patrimoniale e relazionale delle parti, al fine di adottare i provvedimenti immediati e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi stessi. Di talché, deve osservarsi che, secondo il costante indirizzo di legittimità e il consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, anche di questa Corte, nell'ipotesi di immutazione del precedente scenario determinato dalla sopravvenienza di fatti e circostanze nuove che incidano significativamente sulle condizioni personali ed economico-patrimoniale dei coniugi, il Presidente darà luogo alla rimodulazione del precedente assetto dettando quei provvedimenti atti a riequilibrare la condizione delle parti.
6.1 Nel caso di specie, in primo luogo giova osservare che la separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Bari con decreto del 09.12.2016, alle condizioni innanzi illustrate tra cui il mantenimento in favore di (...) e (...) all'epoca minorenni, e che a distanza di circa sei armi è stato introitato il procedimento divorzile. Orbene, l'elemento di novità in fatto addotto dalla reclamante a sostegno dell'istanza di incremento del mantenimento per i due figli è individuato nella crescita di costoro e nel conseguente aumento delle loro esigenze e necessità di vita rispetto all'epoca della separazione allorquando (...) era dodicenne e (...) aveva appena sette anni: il passaggio dall'infanzia all'adolescenza per quest'ultimo e il raggiungimento dell'età adulta da parte del primogenito, avrebbero comportato un aumento di spese non solo per le esigenze alimentari e di vestiario ma anche per la vita di relazione, per la tipologia di studio e le necessità di vita quotidiana. I ragazzi frequentano istituti scolastici situati fuori dal paese di residenza, hanno l'esigenza di incontrare i compagni di scuola residenti in paesi limitrofi e di disporre di una "paghetta" per avere ima vita sociale; inoltre, (...) ha intenzione di iscriversi all'università e nel frattempo è in procinto di conseguire la patente di guida con cui utilizzerà l'autovettura materna con incremento dei costi di carburante e usura del mezzo. In punto di diritto, la reclamante ha sostenuto l'applicabilità del principio generale secondo cui l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e legittima la richiesta di revisione del mantenimento senza necessità di specifica dimostrazione.
6.2 Nulla ha argomentato la (...) in ordine alla condizione economico-patrimoniale dei coniugi all'attualità rispetto all'epoca della convenzione di separazione; al contrario, il reclamato ha ampiamente dedotto in proposito indicando riscontri numerici dai quali è emerso che egli continua a svolgere l'attività di bracciante agricolo con retribuzione variabile (circostanza non contestata dalla reclamante) mentre la (...) svolge all'attualità il lavoro di badante dal quale ritrae reddito annuo documentato dalla dichiarazione fiscale in atti e superiore a quello goduto in precedenza, sicchè costei avrebbe migliorato la propria condizione economica grazie anche alle provvidenze ed alle agevolazioni fiscali di cui beneficia nonché al mantenimento versato dal coniuge per i due figli. E', comunque, emerso che il (...) è proprietario dell'immobile, già casa coniugale, in cui vive affrancato da costi di locazione, mentre (...) conduce in locazione l'abitazione ove risiede con i due figli.
Orbene, è noto il principio ribadito di recente dalla Suprema Corte secondo il quale l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione (da ultimo, Cass.Civ., ordinanza 04.5.2023 n. 11724). Infatti, secondo il consolidato l'indirizzo dei giudici di legittimità le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l'età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass.Civ., sent. n. 13664/2022), anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato, purché l'aumento del mantenimento sia nelle sue disponibilità patrimoniali. Pertanto, in considerazione del tempo trascorso dalla convenzione di separazione, dell'età raggiunta nonché delle mutate esigenze di vita, di studio e di relazioni sociali dei due ragazzi (l'uno ormai maggiorenne e l'altro in piena età adolescenziale), e, da ultimo, delle accresciute esigenze e bisogni in termini alimentari, di vestiario, di studio ecc., la Corte ritiene equo rideterminare in complessivi Euro 650,00 mensili (Euro 325,00 per ciascuno) la misura mensile del mantenimento in favore di (...) e (...) a carico del padre con decorrenza dalla domanda (mese di luglio 2022).
6.3 Merita accoglimento il secondo motivo di reclamo. Osserva la Corte che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "devono qualificarsi come spese straordinarie - in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento - le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento" (Cass.Civ. n. 15995/2019), ovverosia tutte quelle spese escluse dall'assegno di mantenimento che non hanno carattere di ordinarietà, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana. Ne deriva che le spese straordinarie sono, per definizione, imprevedibili e non quantificabili a priori, motivo per cui non è possibile predeterminarle neppure in via forfettaria e ricomprenderle nell'assegno, poiché potrebbe aversi contrasto con il disposto dell'art. 155 cod. civ. e pregiudizio del mantenimento stesso, con danno per la prole che potrebbe essere privata di cure necessarie o altri apporti da parte del genitore obbligato (Cass.Civ., Sez. VI-1, ordinanza 23.01.2020 n. 1562; in senso conforme, Cass.Civ., Se. 1, sentenza 08.6.2012 n. 9372).
Nel caso di specie, il secondogenito (...) percepisce la cosiddetta "indennità di frequenza" ovverosia la provvidenza destinata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità ed erogata sino al compimento della maggiore età, "per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione... e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap" (art. 1 L. n. 289 del 1990). A parere della Corte la specifica finalità della indennità de qua ne caratterizza la peculiare destinazione, tanto da evitare qualsivoglia confusione o commistione con la più ampia "categoria" delle spese straordinarie del tutto differenti. Vero è che, in proposito, le parti avevano diversamente concordato nella convenzione di separazione omologata dal Tribunale di Bari, tuttavia nel caso in cui sono in gioco i diritti e gli interessi di figli minori, quella libera facoltà incontra il limite della indisponibilità ai sensi dell'art. 160 cod. civ., così che deve ritenersi equo e di giustizia accogliere le prospettazioni della reclamante in proposito. Al riguardo, giova rammentare il potere officioso del giudice di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei al superiore interesse del minore finanche nel silenzio o in contrasto con le richieste avanzate dai genitori, vieppiù osservando che, diversamente opinando, si avrebbe finanche la illegittima e ingiustificabile disparità di trattamento tra i due fratelli.
In contrario, non appaiono pregnanti i rilievi della parte reclamata non potendosi, allo stato, escludere che (...) possa determinarsi a praticare sport o a seguire specifici corsi di apprendimento e formazione, né potendosi predeterminarne il necessario esborso e ritenerlo ricompreso nell'ammontare dell'indennità di frequenza. Per l'effetto, può accogliersi il rilievo della (...) e disporre che il (...) sia obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore (...) fatta eccezione per le spese strettamente connesse alla problematica della dislessia da cui il ragazzo è affetto, e da individuarsi con riferimento al Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Bari.
6.4 Deve disattendersi l'istanza proposta con il terzo motivo di reclamo. Giova evidenziare che l'assegno unico universale, di recente istituzione, costituisce una misura statale a sostegno della genitorialità e della natalità che si differenzia per presupposti, quantificazione e finalità dal precedente beneficio previsto dal Legislatore ovverosia dagli assegni per il nucleo familiare erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore. Orbene, gli accordi di separazione dei coniugi recepiti dal Tribunale di Bari avevano previsto che gli assegni familiari fossero versati dall'Ente erogatore direttamente alla (...) come di fatto avvenuto. La normativa di riferimento ha previsto che l'assegno unico universale è di spettanza di entrambi i genitori, di regola esercenti la responsabilità sulla prole, in ragione del 50% ciascuno, salvo espresso accordo inter partes (con specifica rinuncia da parte di uno di essi) o diversa statuizione giudiziale: tanto comporta che non può ravvisarsi la consecutio tra i due benefici e l'automatismo nella attribuzione dell'assegno de quo addotto dalla reclamante, rendendosi necessaria la pronuncia giudiziale. Ne consegue che correttamente il Tribunale di Bari ha disposto l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico universale a favore della (...) "per il futuro", ossia dalla pronuncia in questione.
7. Ad ogni buon conto, le recriminazioni e le argomentazioni delle parti potranno essere oggetto di opportuna valutazione nella fase istruttoria del procedimento di divorzio, sulla scorta delle ulteriori deduzioni che esse vorranno formulare e all'esito dell'attività probatoria da espletarsi in quella sede. Non v'è dubbio, infatti, che le rispettive prospettazioni sono divergenti e contrastanti, tanto che la precisa indagine fattuale necessita di puntuale ed attenta istruttoria che potrà certamente trovare sfogo nella fase processuale del merito innanzi al giudice designato per il prosieguo del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. Per quanto sopra, il reclamo proposto da (...) merita accoglimento in parte qua relativamente all'incremento della misura del mantenimento per i figli e alla contribuzione alle spese straordinarie nell'interesse di (...) come innanzi specificato.
Trattandosi di procedimento incidentale, sulle spese e competenze della presente fase dovrà provvedersi con la sentenza conclusiva del giudizio di separazione.
P.Q.M.
la Corte, visti l'art. 708, IV comma, c.p.c., e gli artt. 2 e 4 L. 8 febbraio 2006, n. 54, definitivamente pronunciando così dispone: 1) accoglie in parte qua il reclamo proposto da (...) iscritto innanzi a questa Corte al n. .../2022 R.G.V.G.; 2) per l'effetto, a modifica dell'ordinanza presidenziale impugnata pone a carico di (...) l'obbligo di versare mensilmente a favore di (...) l'importo complessivo di Euro 650,00 a titolo di assegno di mantenimento per i figli (in ragione di Euro 325,00 ciascuno), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda; 3) dispone che (...) contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore (...) da individuarsi con riferimento al Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Bari, fatta eccezione per le spese strettamente connesse alla problematica della dislessia da cui il ragazzo è affetto e coperte dalla "indennità di frequenza"; 4) riserva all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni statuizione sulle spese e competenze del presente procedimento.