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26 marzo 2024
L’indennità di frequenza per il minore con disabilità non rientra nella categoria delle spese straordinarie

Interessante la pronuncia della Corte d'Appello di Bari del 25 gennaio 2024 che affronta diverse questioni, tra le quali l'incremento dell'assegno di mantenimento in concomitanza con la crescita dei figli, la distinzione tra l'indennità di frequenza percepita dal figlio minore con disabilità e le spese straordinarie e la decorrenza dell'attribuzione esclusiva dell'assegno unico e universale in favore di uno solo dei genitori.

di La Redazione

Fatti e rivendicazioni della reclamante

Il Presidente del Tribunale di Bari confermava le statuizioni regolanti lo stato di separazione, non essendo nel frattempo intervenute modificazioni sostanziali, non potendosi ritenere tale la semplice crescita dei figli, uno dei quali divenuto maggiorenne. Ancora, il Presidente disponeva che per il futuro l'Assegno Unico e Universale (AUU) fosse percepito per intero dal genitore collocatario prevalente della prole.
Il presente reclamo viene proposto dalla madre, la quale chiede alla Corte d'Appello di Bari:

precisazione

  • Di porre a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo per il mantenimento ordinario di entrambi i figli pari a 700euro, maggiore rispetto a quello pattuito in precedenza;
  • Di porre altresì in carico all'ex il versamento del 50% delle spese straordinarie per la salute, l'istruzione, la cultura, lo sport e le spese personali per i figli;
  • Di disporre che l'AUU fosse incassato e riconosciuto in suo favore in misura pari al 100% a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'assegno stesso ovvero dalla data del deposito per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Inoltre, con specifico riferimento al figlio minore, la reclamante afferma che il egli è affetto da dislessia ed è beneficiario dell'indennità di frequenza di cui alla Legge 104 erogata per il periodo scolastico in misura pari a 300 euro al mese. In relazione a tale cifra, in sede di separazione i coniugi avevano concordato che essa fosse destinata alle attività extra-scolastiche del figlio; tuttavia, adesso la reclamante ritiene che tale beneficio sia insufficiente a soddisfare le esigenze del figlio, al punto che gravano su di lei le spese per l'acquisto dei libri, le spese mediche e altre spese extra, anche urgenti. Tale pattuizione, dunque, secondo la reclamante sarebbe illegittima, nulla ed illecita.

Il mantenimento cresce di pari passo con la crescita dei figli

Con l'ordinanza del 25 gennaio 2024, la Corte d'Appello di Bari ha innanzitutto ribadito un principio importante:

ildiritto

«l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione (da ultimo, Cass. Civ., ordinanza 04.5.2023 n. 11724). Infatti, secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità le spese di cura, educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l'età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass.Civ., sent. n. 13664/2022), anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato, purché l'aumento del mantenimento sia nelle sue disponibilità patrimoniali».

Ciò porta a ritenere che, per via del tempo trascorso dalla convenzione di separazione, dell'età raggiunta nonché delle mutate esigenze di vita, di studio e di relazioni sociali dei due ragazzi e delle accresciute esigenze e bisogni in termini alimentari, di vestiario, di studio ecc., la Corte ritiene equo rideterminare in complessivi Euro 650,00 mensili la misura del mantenimento in favore della reclamante a carico del padre con decorrenza dalla domanda.

Spese straordinarie e indennità di frequenza per il minore con disabilità

Quanto alle spese straordinarie, devono qualificarsi come tali quelle riguardanti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore ovvero spese episodiche, saltuarie e imprevedibili, nonché quelle riguardanti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento. Esse, di conseguenza, non sono prevedibili a priori per cui non possono essere ricomprese nell'assegno di mantenimento poiché ciò contrasterebbe con l'art. 155 c.c..
Con riferimento all'indennità di frequenza percepita dal secondogenito nel caso in esame, a parere della Corte la finalità specifica dell'indennità ne caratterizza la destinazione, al punto da evitare qualsiasi tipo di confusione con la più ampia “categoria” delle spese straordinarie del tutto differenti.
Detto ciò, i Giudici accolgono il rilievo della reclamante e dispongono a carico dell'ex marito il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore, fatta eccezione per le spese da sostenere in relazione alla problematica della dislessia.

AUU attribuito esclusivamente a un genitore “per il futuro”

La Corte d'Appello disattende, invece, la censura riguardante l'AUU. Ora, la normativa di riferimento prevede che l'assegno spetti ad entrambi i coniugi in misura pari al 50%, salvo espresso accordo inter partes o diversa statuizione giudiziale. Ciò significa che non può ravvisarsi la consecutio tra i due benefici e l'automatismo nell'attribuzione dell'assegno addotto dalla reclamante, rendendosi necessaria la pronuncia del giudice.
Ne consegue allora che l'AUU venga attribuito sì in maniera esclusiva in favore della reclamante, ma “per il futuro”, cioè dalla pronuncia in questione.