
L'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità.
In un giudizio avente ad oggetto una controversia di natura fallimentare, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una srl per difetto di procura.
Nella sua intestazione, infatti, si legge che la srl, in persona dell'amministratore rappresentante pro tempore avvocato Tizio, «rappresentata e difesa da sé medesimo».
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Svolgimento del processo
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza dell'll ottobre 2022, riformando la sentenza del 27 marzo 2020 pronunciata dal Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo reso da quest'ultimo a favore di B s.c.p.a. - nelle more fallita - proposta da C S.r.l., condannando quindi C a pagare all'appellante Fallimento la somma di euro 127.030,30, oltre a interessi moratori e spese processuali di entrambi i gradi.
Ha presentato apparentemente ricorso C , sulla base di quattro motivi. Si è difeso il Fallimento con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile - assorbendo ciò ogni altro profilo -, in quanto non include o comunque non offre alcuna procura.
Nella sua intestazione, infatti, si dichiara che agisce C S.r.l., in persona dell'amministratore rappresentante pro tempore avvocato AR "rappresentata e aifesa da se medesimo".
La società a responsabilità limitata è una persona giuridica, la quale, per presentare ricor o per cassazione, deve rilasciare procura speciale come previsto dall'articolo 365 c.p.c., a pena di inammissibilità.
Una procura speciale, nel caso in esame, non sussiste neppure materialmente, in quanto il legale rappresentante della società ha ritenuto di poter fruire della sua qualità di avvocato cassazionista e quindi adottare una autodifesa, come emerge dall'inciso sopra riportato. Tuttavia, l'autodifesa può essere soltanto ad opera dello stesso soggetto, che quindi sia al contempo parte e difensore. Nel caso in esame, però, parte non è difensore, in quanto è una persona giuridica, distinta quindi dalla persona fisica del difensore.
Che poi l'avvocato sia anche legale rappresentante non è certo sufficiente per "fondere" in un unico soggetto la persona giuridica con la persona fisica ai fini della difesa in processo, la legale rappresentanza valendo per le attività proprie della persona giuridica come da legge e statuto. Diversamente ragionando, si arriverebbe, in modo palesemente erroneo, persino ad ammettere l'esercizio di attività forense da parte di persone giuridiche, e anche per soggetti diversi da sé stesse.
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
La conseguente condanna alla rifusione delle spese deve essere pronunciata a carico dell'avvocato AR , e non a carico di e S.r.l., in quanto S.U. 10 maggio 2006 n. 10706 (seguita, tra gli arresti massimati, da Cass. ord. 961/2009, Cass. 11551/2015, Cass. ord. 58/2016, Cass. ord. 27530/2017, Cass. ord. 13055/2018, Cass. ord. 16177/2018, Cass, ord. 14474/2019 e Cass. ord. 34638/2021) insegna che, qualora sia proposta azione o impugnazione da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire (€ome nelle ipotesi di inesistenza della procura alle liti o di procura falsa o di procura rilasciata dal soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), "l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio".
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'avv. AR al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del R i, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.