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29 marzo 2024
Il reato di turbata libertà degli incanti può concorrere con quello di estorsione

Lo hanno affermato le SS.UU. Penali con l'informazione provvisoria n. 6/2024, precisando che ciò avviene quando la perdita di chance è «seria e consistente». Con l'informazione provvisoria n. 5/2024, hanno sciolto il dubbio circa la possibilità del giudice di pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie.

di La Redazione

In data 28 marzo 2024, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno pubblicato due informazioni provvisorie. Si tratta della n. 5/2024 e della n. 6/2024.

Con riguardo all'informazione provvisoria n. 5/2024, si chiede se:

«nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base delle regola del giudizio processual-penalistiche dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non”».

All'esito dell'udienza del 28 marzo 2024, le SS.UU. hanno adottato la seguente soluzione:

il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da SS.UU. n. 35490/2009 e in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 CEDU e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza.

Con riguardo all'informazione provvisoria n. 6/2024, si chiede se:

  1. «nella nozione di danno di cui all'art. 629 c.p. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico»;
  2. in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara «nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione».

Le soluzioni adottate dalle SS.UU sono le seguenti:

  1. rientra nella nozione di dannoex art. 629 c.p. anche «la perdita della serie e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale»;
  2. risposta affermativa, ma ad una condizione: che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro.
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