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2 aprile 2024
Il caso processuale: validità dei patti modificativi del contratto di agenzia
È valido il patto verbale modificativo del compenso stabilito nel contratto di agenzia?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di agenzia

ilcaso

Con ricorso depositato, la società proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma richiesta da parte opposta. Secondo parte opponente, la notifica era sguarnita di relata, sicché l'odierno opposto aveva rinotificato a sanatoria. Inoltre, il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del preteso creditore, il quale aveva sostenuto di aver intrattenuto, con essa opponente, un rapporto di agenzia in virtù di mandato, svolgendo l'attività di agente all'estero con prestazione personale, e di aver maturato il credito ingiunto. Precisato che il rapporto aveva ad oggetto la promozione di vendite, eccepiva l'infondatezza della domanda di pagamento per erronea determinazione del credito.  Deduceva l'insussistenza di un valido riconoscimento di debito nelle missive addotte dall'opposto, prive degli elementi stabiliti dall'art. 1334 c.c. 

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 2723 c.c. prevede che qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali. Dunque, secondo la disposizione in commento, il giudice può discrezionalmente valutare l'ammissibilità della prova testimoniale di un patto stipulato successivamente alla redazione del documento in questione, aggiunto o contrario al contenuto di esso, ammettendolo soltanto qualora ritenga verosimili le alterazioni ivi citate.

La procedura

esempio

Poiché per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al D.Lgs. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta né "ad probationem" né "ad substantiam", il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie clausole del contratto scritto (Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2019, n. 6021).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nel merito, era del tutto pacifica la natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti, riconducibile alla agenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c.; inoltre, era altrettanto pacifico, poiché non contestato, l'effettivo espletamento dell'incarico di agente da parte dell'opposto, così come il buon esito delle vendite da lui procurate. In particolare, l'opposto aveva fornito la prova che il compenso provvigionale era stato aumentato dal 3% al 5%, previa apposita rinegoziazione delle condizioni economiche stabilite nel contratto del 1982. In specie, nella missiva, si rilevava la prova di una modifica in executivis della percentuale stabilita nel contratto di agenzia, tanto che la società chiedeva di ridurla nuovamente, formulando una proposta evidentemente non raccolta dall'agente. In ordine al quantum debeatur, era quindi intervenuto, tra le parti, un patto modificativo delle condizioni contrattuali originarie, attuato attraverso una specifica manifestazione consensuale di modifica della misura del compenso. Invero, dall'istruttoria di causa, era emerso che le fatture emesse dall'opposto e dedotte nel monitorio recavano importi quantificati attraverso l'applicazione della percentuale provvigionale come modificata in rialzo tra le parti. Emergeva, perciò, la prova scritta di un patto verbale modificativo del compenso stabilito per contratto, ossia di un accordo orale posteriore alla formazione del documento contrattuale del 1982, la cui dimostrazione risaliva agli atti succitati, in linea con la norma di cui all'art. 2723 c.c. e con il principio di libertà delle forme negoziali.