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3 aprile 2024
Scioglimento del matrimonio: niente revoca dell’assegno di divorzio per la ex moglie che si è sempre occupata del figlio disabile

Il Tribunale di Rovigo accoglie la richiesta del marito volta allo scioglimento del matrimonio, ma non anche quelle relative alla revoca dell’assegno di divorzio e del mantenimento per il figlio maggiorenne affetto da grave handicap.

di La Redazione

Le richieste del marito

L’attore si rivolge al Tribunale di Rovigo per chiedere lo scioglimento del matrimonio, asserendo che la separazione si era ormai protratta ininterrottamente per quasi trent’anni dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, senza che la comunione materiale e spirituale tra i due coniugi si fosse mai ricostituita. Aggiunge l’uomo che, nell’arco di questi trent’anni, sono notevolmente cambiate le condizioni economiche dei coniugi e dei figli, e che ciò avrebbe reso non più necessario il suo contributo alla famiglia, quindi chiede altresì la revoca dell’assegno di mantenimento per i figli e per la moglie.

La disabilità del figlio maggiorenne

Dal canto suo la moglie, costituitasi in giudizio, portava dinanzi al Giudice una questione assai importante: la disabilità di uno dei due figli. Quest’ultimo, infatti, inizialmente era affetto da gravi problemi alimentari che presto sono sfociati in una condizione di obesità manifestatasi proprio in concomitanza con la separazione dei genitori e che aveva comportato diversi ricoveri ospedalieri fino ad un grave e improvviso episodio ove egli era stato colpito da una emorragia cerebrale. Proprio quest’ultima lo aveva reso invalido al 100%, rendendo necessaria un’assistenza giornaliera continua, motivo per il quale la donna chiede il rigetto della domanda di scioglimento del matrimonio per indeterminatezza dell’oggetto e la corresponsione da parte del marito di un assegno divorzile pari a 500 euro e di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma invalido e non economicamente sufficiente pari a 209,05 euro.

Il mantenimento dei figli maggiorenni invalidi

Con la sentenza del 20 luglio 2023, il Tribunale di Rovigo dichiara fondata la domanda di scioglimento del matrimonio, tenuto conto che la separazione tra i coniugi si era protratta senza interruzioni per oltre 6 mesi dall’avvenuta comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e fino alla proposizione dell’attuale domanda.
Questioni controverse, invece, sono quelle concernenti la sussistenza del diritto del figlio maggiorenne invalido al mantenimento a carico dei genitori.
In tal senso, il Giudice osserva che detta invalidità risulta essere pari al 100%, come accertato dalla commissione medica INPS, e a tal proposito ritiene necessario ribadire che ai sensi dell’art. 337-septies

legislazione

ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste per i figli minorenni nonché l’art. 337-sexies c.p.c. che prevede che l’assegnazione della casa familiare vada disposta a tutela della prole minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

Ora, tenendo conto che nel caso in esame il figlio è accudito solo dalla madre e che non vi è alcuna contestazione circa l’attuale e futura convivenza dello stesso con la medesima che lo assiste quotidianamente, ciò determina la necessità che lo stesso possa godere insieme alla madre dell’habitat domestico costituito dalla casa familiare, per cui il Tribunale innanzitutto assegna la casa alla resistente.

Quanto al mantenimento, il Tribunale rileva che è evidente la situazione di handicap del figlio connotata da gravità, visto che egli necessita di assistenza continua per il compimento di atti quotidiani, oltre al fatto che egli non potrà accedere verosimilmente ad alcuna opportunità lavorativa. Inoltre, occorre considerare che è solo la madre ad occuparsi di lui e a sopportare i costi di spese mediche, vitto e alloggio.
Ecco perché è necessario che anche il padre contribuisca al mantenimento del figlio in misura pari a 200 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come le spese mediche non coperte dal SSN.

L’assegno di divorzio

Ma c’è di più, poiché è necessario tener conto che la madre può contare solo sull’assegno di mantenimento stabilito in suo favore in sede di separazione, poiché ella non ha svolto attività lavorativa durante il matrimonio e neppure dopo perché, in accordo con il marito, si è occupata del figlio, risultando allora priva di mezzi sufficienti di sostentamento e impossibilitata a trovare una occupazione all’età di 70 anni.
In ossequio al recente principio affermato dalla SS.UU. secondo cui

giurisprudenza

«nel caso in cui le cause dello squilibrio reddituale tra i coniugi siano da rinvenire in una situazione incolpevole e non addebitabile alla parte più debole, occorre riconoscere a favore della stessa un contributo al suo sostentamento».

il Tribunale riconosce il diritto della donna a percepire anche l’assegno di divorzio, stabilito in misura pari a 500 euro mensili.