
Nello specifico, è stato chiesto se, in caso di omessa integrazione, da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, delle copie dell'impugnazione trasmessa via PEC, possa essere esperita la procedura contemplata dall'art. 272 D.P.R. n. 115/2002.
Con la circolare del 4 aprile 2024, il Ministero della Giustizia risponde al quesito pervenuto dalla Corte d'Appello di Campobasso in merito all'applicazione degli
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Nello specifico, è stato chiesto se in caso di omessa integrazione, da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, delle copie dell'impugnazione trasmessa via PEC, possa essere esperita la procedura contemplata dall' |
Secondo tale disposizione, nel caso di mancata integrazione delle copie dell'atto di impugnazione
- il diritto di copia è triplicato;
- se l'impugnante non procede al versamento, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo secondo le disposizioni della parte VII del Testo Unico e relative norme transitorie, “in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore”.
Emerge dunque un onere a carico dell'impugnante di depositare le copie destinate ad essere inserite al fascicolo e alla cancelleria di munirsene motu proprio, con spese (triplicate) a carico dell'impugnante, laddove quest'ultimo resti inerte.
Tuttavia, il Ministero della Giustizia precisa che «gli Uffici giudiziari sono invitati, prima di ricorrere alla procedura di recupero di cui all'
In questa direzione, le cancellerie richiedono preliminarmente ai difensori degli impugnanti di integrare le copie dell'atto di impugnazione, entro un termine compatibile sia con i princìpi di correttezza e buona fede, sia con le esigenze del processo e dell'Ufficio.
Per concludere, sul tema dell'integrazione delle copie dell'atto di impugnazione pervenuto via PEC, il Ministero della Giustizia suggerisce l'adozione delle seguenti modalità operative:
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