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11 aprile 2024
L’ascolto del minore non costituisce adempimento da eseguire automaticamente ad ogni richiesta

Ove già disposto ed eseguito, l'ascolto del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza reiterata in appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati.

di La Redazione

Il Tribunale di Varese rigettava le domande del padre di modificare il regime dell'affido della figlia e di regolamentare il suo diritto di visita, disponendo il collocamento della giovane presso la madre e ponendo a carico del padre il contributo di mantenimento e il 50% delle spese straordinarie.
La Corte d'Appello confermava la decisione, con particolare riguardo all'infondatezza dell'istanza sul reintegro del padre in relazione agli aspetti riguardanti le scelte sanitarie in favore della figlia minore, affetta da un grave scompenso psichico, poiché egli aveva sempre assunto una condotta oppositiva ai percorsi terapeutici prospettati.
Contro tale pronuncia, il padre propone ricorso in Cassazione lamentando, in particolare, l'omesso ascolto della figlia, la quale aveva più di 12 anni ed era stata sentita solo in primo grado.

Con l'ordinanza n. 9071 del 5 aprile 2024, la Cassazione dichiara infondato il ricorso, osservando come nel caso concreto l'ascolto non era rispondente al miglior interesse della minore, la quale aveva compiuto sì i 12 anni, ma era affetta da una patologia psichiatrica ed era soggetta a terapie particolari da molto tempo. Inoltre, la Corte d'Appello aveva tenuto conto della criticità dei rapporti padre-figlia, tra i quali vi era una comunicazione epistolare ritenuta dalla minore poco efficace per la tendenza del padre a rifiutare qualsiasi confronto più autentico. Ciò aveva condotto infatti i Giudici ad affidare ai servizi sociali la verifica di una possibile progressiva apertura della figlia verso il padre.
Ciò posto, la Cassazione ricorda che 

giurisprudenza

«nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito».

Nel caso in esame, il diniego di ascolto della minore si desume implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato, in ragione della patologia particolare da cui era affetta la stessa e della gradualità delle cure cui era sottoposta, oltre alla criticità caratterizzante i rapporti con il padre.
Per questo motivo, si considera il mancato ascolto della minore dinanzi al Giudice di secondo grado giustificato per il superiore interesse della stessa.
Segue il rigetto del motivo di ricorso.

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