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12 aprile 2024
Nessun addebito della separazione alla moglie se non si riconosce nelle foto oscene prodotte dal marito

Le foto prodotte in giudizio dal marito, infatti, non erano attribuibili con sicurezza alla donna, oltre al fatto che non vi era prova che ella le avesse trasmesse al presunto amante.

di La Redazione

Il marito chiedeva la separazione personale con addebito alla moglie per infedeltà, deducendo di aver scoperto sullo smartphone di quest'ultima dei messaggi affettuosi e delle foto in pose oscene. Accolta la richiesta del marito, la Corte d'Appello, a seguito di gravame, ribaltava la situazione, ritenendo insufficiente la prova dell'infedeltà della moglie, accogliendo di conseguenza l'attribuzione dell'assegno.
L'uomo propone ricorso in Cassazione contestando, tra i diversi motivi, la decisione della Corte con riferimento alla prova dell'infedeltà coniugale.

Con l'ordinanza n. 9776 dell'11 aprile 2024, gli Ermellini rigettano il ricorso, evidenziando come la moglie avesse contestato nel giudizio di merito la riconducibilità delle foto a lei stessa.
Per pronunciare l'addebito, il Giudice di primo grado si era basato sostanzialmente su foto prodotte dal marito che ritraevano corpi nudi o in pose scabrose che la donna contestava essere riconducibili a lei. La Corte afferma infatti che le foto non possono ritenersi inequivocabilmente riferibili alla donna e ciò per via della qualità scadente delle foto che potrebbe indicare una manipolazione delle stesse. Inoltre, nelle foto più esplicite non si vede il viso della moglie ed i corpi nudi appaiono avere morfologie differenti.
Ancora, il ricorrente lamentava che tali foto fossero state trasmesse all'amante della moglie, tuttavia non vi è prova nemmeno di questo.
In altri termini, quello che propone il ricorrente è una rivisitazione dell'apprezzamento della prova, rimesso però al giudice del merito.
Avendo la Cassazione esaminato tutti gli elementi del processo e, in particolare, le caratteristiche delle fotografie prodotte dal ricorrente, ritenute non attribuibili con certezza alla moglie, e il fatto che non vi era certezza nemmeno della trasmissione delle stesse al presunto amante (non essendoci la trascrizione delle sue conversazioni con la persona indicata come tale), il giudizio di fatto non è più rivedibile, pertanto il ricorso è respinto.

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