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15 aprile 2024
Diritto del genitore a rifarsi una vita VS diritto del figlio minore a continuare a vivere nel luogo di residenza abituale
In gioco la richiesta della madre, in attesa di un altro figlio dal nuovo compagno, di trasferirsi in altra Regione e il diritto della figlia minore a continuare a vivere nella residenza abituale, situata nella stessa Regione ove si trova il padre.
di La Redazione
Il diritto dell'adulto di rifarsi una vita dopo la rottura di una relazione da cui ha avuto un figlio recede rispetto al diritto di quel primo figlio a continuare a vivere nel luogo in cui ha sempre vissuto con i propri genitori, ancorché separati, e a continuare a mantenere una relazione significativa con l'altro genitore.
Il Tribunale di Torino ha negato l'autorizzazione a trasferire la figlia minore in un'altra Regione richiesta dalla madre prevalentemente collocataria la quale, dopo la fine della relazione col genitore della minore, si era sposata con un altro uomo da cui aspettava un bambino.
A nulla, infatti, erano valse le ragioni – oggettive e provate – di un nuovo lavoro in altra Regione che richiedevano alla donna di trasferirsi in tale località e la circostanza che fosse in attesa di un bambino figlio del nuovo maritoresidente in quella diversa Regione.

La donna, dopo aver esperito vanamente il tentativo di mediazione, si rivolgeva al Tribunale di Torino per chiedere l'autorizzazione a trasferirsi in provincia di Bologna con la figlia minore, collocata prevalentemente presso di lei a fronte di un precedente decreto definitivo. Il padre si opponeva chiedendo, in subordine, per il caso di trasferimento della donna in altra Regione, il collocamento della figlia presso di sé.
Il Tribunale negava l'autorizzazione mettendo al centro della propria decisione i diritti e la posizione della figlia minore, a nulla rilevando le esigenze dell'adulto (legittime, di rifarsi una nuova famiglia).
La residenza abituale del minore rientra, infatti, tra le decisioni rilevanti per la vita dei figli che devono essere oggetto di decisione condivisa. In caso di mancato accordo tra i genitori, come nel caso di specie, si impone una decisione giudiziale che deve avere come unico punto di riferimento il superiore interesse del minore, inteso come interesse ad un percorso di sana crescita e a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, liberi certamente di stabilire la propria personale residenza e il proprio personale centro di vita e di interessi dove ritengono, trattandosi di espressione di diritti costituzionalmente garantiti della persona (Cass. 14.9.2016, n. 18087; Cass. 12.5.2015 n. 9633).

Il giudice, chiesto dell'autorizzazione al trasferimento di residenza da parte del genitore collocatario del minore, deve valutare l'interesse del figlio rispetto sia a quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e sia a quello dell'altro genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino. (Cass. 14.2.2022, n. 4796)
In caso di richiesta di trasferimento del genitore prevalentemente collocatario col figlio minore, il giudice deve valutare:

precisazione

- le motivazioni del trasferimento che devono essere “sostanziali” e non solo causate da più remunerative chance lavorative ovvero da un mero “cambio di ambiente sociale” che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta;
- i tempi e le modalità dì frequentazione tra il figlio ad il genitore non collocatario che non costringano il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi;
- la disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale; 
- le modalità per garantire le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza, che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/parentale e ne preservino la riconoscibilità delle proprie origini geografiche, sociali e culturali (art. 337-ter I comma);
- gli effetti del trasferimento sul minore comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, di relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta (e quindi continuamente decisa) dalle esigenze del genitore collocatario; 
- deve valutare le caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali; 
- un ulteriore criterio riguarda l'età dei figli, minore è l'età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario;
- infine, va considerata, ove l'età lo consenta, la volontà del minore di volersi trasferire (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 12.8.2014).


Il Tribunale di Torino, applicando i principi sopra esposti al caso di specie, benchè le ragioni sottese alla decisione della madre di trasferirsi fossero condivisibili (connesse al ricongiungimento del nuovo nucleo familiare costituito), rigetta la domanda dovendosi ritenere preminente l'interesse della minore a mantenere la costante e quotidiana presenza del padre nella propria vita ed a preservare la stabilità ambientale, emotiva e relazionale conseguita, tenuto conto che la bambina ha sempre vissuto in provincia di Torino.
L'attuazione di un suo eventuale trasferimento avrebbe inevitabili ricadute sulla qualità della relazione con l'altro genitore attualmente molto intensa, poiché la distanza geografica tra i luoghi di residenza ed i progressivi crescenti impegni anche scolastici della bambina, andrebbero a ridurre sensibilmente la partecipazione del padre alla vita della figlia, limitandone significativamente la presenza nelle abitudini ed attività quotidiane, che costituiscono i momenti in cui si attua, giorno per giorno, il percorso di crescita ed educativo della prole.