
Il Tribunale di Torino ha negato l'autorizzazione a trasferire la figlia minore in un'altra Regione richiesta dalla madre prevalentemente collocataria la quale, dopo la fine della relazione col genitore della minore, si era sposata con un altro uomo da cui aspettava un bambino.
La donna, dopo aver esperito vanamente il tentativo di mediazione, si rivolgeva al Tribunale di Torino per chiedere l'autorizzazione a trasferirsi in provincia di Bologna con la figlia minore, collocata prevalentemente presso di lei a fronte di un precedente decreto definitivo. Il padre si opponeva chiedendo, in subordine, per il caso di trasferimento della donna in altra Regione, il collocamento della figlia presso di sé.
Il giudice, chiesto dell'autorizzazione al trasferimento di residenza da parte del genitore collocatario del minore, deve valutare l'interesse del figlio rispetto sia a quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e sia a quello dell'altro genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino. (Cass. 14.2.2022, n. 4796)
- le motivazioni del trasferimento che devono essere “sostanziali” e non solo causate da più remunerative chance lavorative ovvero da un mero “cambio di ambiente sociale” che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta; |
Il Tribunale di Torino, applicando i principi sopra esposti al caso di specie, benchè le ragioni sottese alla decisione della madre di trasferirsi fossero condivisibili (connesse al ricongiungimento del nuovo nucleo familiare costituito), rigetta la domanda dovendosi ritenere preminente l'interesse della minore a mantenere la costante e quotidiana presenza del padre nella propria vita ed a preservare la stabilità ambientale, emotiva e relazionale conseguita, tenuto conto che la bambina ha sempre vissuto in provincia di Torino.
L'attuazione di un suo eventuale trasferimento avrebbe inevitabili ricadute sulla qualità della relazione con l'altro genitore attualmente molto intensa, poiché la distanza geografica tra i luoghi di residenza ed i progressivi crescenti impegni anche scolastici della bambina, andrebbero a ridurre sensibilmente la partecipazione del padre alla vita della figlia, limitandone significativamente la presenza nelle abitudini ed attività quotidiane, che costituiscono i momenti in cui si attua, giorno per giorno, il percorso di crescita ed educativo della prole.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La minore è nata dalla relazione tra G. F. e G. M., non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 G. F. ha chiesto la modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 6.6.2022, instando in particolare per l’autorizzazione al trasferimento della residenza della minore, unitamente alla madre, in S. L. D. S. (BO), nonché per la modifica del calendario di incontri padre-figlia e la previsione di un contributo al suo mantenimento a carico dell’ex compagno.
Si è costituito G. M. chiedendo il rigetto del ricorso e in subordine, per il caso del trasferimento della sig.ra F. in altra regione, instando per il collocamento della minore presso di sé.
All’udienza del 21.3.2024 le parti venivano sentite e raggiungevano accordi provvisori in modifica/integrazione dell’attuale calendario di incontri ed all’esito, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Osserva, preliminarmente, il Collegio che la residenza abituale del minore rientra, per espressa previsione normativa, tra le decisioni rilevanti per la vita dei figli che devono essere oggetto di decisione condivisa e che, in caso di mancato accordo tra i genitori, si impone una decisione giudiziale che deve avere come unico punto di riferimento il superiore interesse del minore, inteso come interesse ad un percorso di sana crescita e a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, liberi certamente di stabilire la propria personale residenza e il proprio personale centro di vita e di interessi dove ritengono, trattandosi di espressione di diritti costituzionalmente garantiti della persona (Cass. 14.9.2016, n. 18087; Cass. 12.5.2015 n. 9633).
In tali ipotesi, quindi, il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno del diritto alla vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 CEDU), impone al giudice del merito, chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore, di valutare con l'interesse del figlio quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino. (Cass. 14.2.2022, n. 4796).
Sotto tale ultimo aspetto, il diritto fondamentale alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU (Corte EDU 09/02/2017, Solarino c. Italia), è leso da quelle disposizioni che in concreto adottate in materia di frequentazione e visita del minore da parte del genitore non collocatario, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento e sono tali da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole, il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore (Cass. 08/04/2019, n. 9764).
La giurisprudenza di merito, in tema di conflitto genitoriale in ordine alla residenza della prole, ha elaborato una serie di criteri che possono guidare il giudice nella valutazione: un primo criterio attiene all'analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario, che deve avere 'sostanziali ' ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da più remunerative chance lavorative ovvero da un mero 'cambio di ambiente sociale' che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta; un secondo aspetto riguarda i tempi e le modalità dì frequentazione tra il figlio ad il genitore non collocatario che il genitore, che intende trasferirsi, ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, che non costringano il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi; un terzo criterio -che costituisce il reverse di quello appena indicato- guarda alla manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale; un quarto criterio riguarda la necessità di verificare come e con quali modalità siano salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza, che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare/parentale e ne preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali (art. 337 ter I comma); un quinto criterio richiede di valutare -anche in prospettiva- gli effetti del trasferimento sul minore comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, dì relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta (e quindi continuamente decisa) dalle esigenze del genitore collocatario; un sesto criterio chiama all'analisi delle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali; un ulteriore criterio riguarda l'età dei figli, minore è l'età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario, infine, va considerata, ove l'età lo consenta, la volontà del minore di volersi trasferire (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 12.8.2014);
Sotto il profilo istruttorio, ritiene il Collegio come la causa sia matura per la decisione, non rendendosi necessario né opportuno il compimento di ulteriori indagini ed accertamenti anche demandati ad un CTU, tenuto conto che nel caso di specie non è in discussione il profondo legame esistente tra la minore ed entrambi i genitori, nonché le rispettive risorse e capacità genitoriali, che le parti, a ben vedere, non mettono neppure in discussione (non v’è richiesta di modifica dell’affidamento e la domanda di revisione del collocamento della minore è stata dal padre svolta in via meramente subordinata, per il caso in cui la madre dovesse trasferirsi dal Piemonte), essendo chiamato il Tribunale ad assumere una decisione in ordine all’opportunità del richiesto trasferimento della minore in altra Regione, sulla base di elementi che esulano da un accertamento di tipo psicologico, con la conseguenza che la CTU richiesta si conferma esplorativa e va dunque respinta.
Nel merito, facendo applicazione delle suesposte linee ermeneutiche al caso di specie, occorre considerare anzitutto come la coppia genitoriale abbia stabilmente convissuto in C., sin dalla nascita della minore (2019); in seguito alla fine della relazione, i sig.ri F.-M. hanno depositato un ricorso congiunto atto a regolare le modalità di affido, collocamento e visita della minore, condizioni recepite nel decreto emesso da questo Tribunale il 6.6.2022.
La ricorrente, che in passato aveva gestito un negozio di abbigliamento in C., risulta attualmente assunta da un’azienda di moda (“L. S. srl” (con decorrenza 1.09.2023), con sede in S. L. di S. (BO), ove l’attuale compagno è socio di maggioranza nonché amministratore delegato ed ha riferito svolgere incarichi di agente – prevalentemente sul territorio di Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna – e di curare l’organizzazione di eventi fieristici che si tengono in due periodi dell’anno (a settembre e a febbraio); ella ha inoltre riferito come la relazione con l’attuale compagno sia stata sugellata da un matrimonio (celebrato il 18.11.23) e di essere incinta del figlio della loro unione (con scadenza del parto prevista per il 28.6.2024); la sig.ra F. ha dunque motivato la propria intenzione di trasferirsi unitamente a C. in provincia di Bologna, presso l’abitazione del marito, onde intraprendere la convivenza matrimoniale unitamente ai figli, data anche l’impossibilità dello stesso di trasferirsi in Piemonte per ragioni lavorative.
Il sig. M. si è opposto al richiesto trasferimento della minore, osservando come la considerevole distanza geografica sussistente tra i luoghi di rispettiva (eventuale e futura) residenza ridurrebbe significativamente i tempi di frequentazione della bambina, che egli attualmente tiene presso di sé per tempi sostanzialmente paritari (secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto ratificato da questo Tribunale il 6.6.2022), occupandosi della figlia quotidianamente ed anche laddove la madre, per ragioni di lavoro, ne sia impossibilitata, nonché contestando nel merito le ragioni evidenziate dalla sig.ra F. a sostegno della propria istanza di trasferimento e rilevando l’inopportunità di esporre la minore a così grandi cambiamenti (casa, contesto di vita, famiglia, arrivo del fratellino) senza la necessaria gradualità e tenuto anche conto dell’assenza di riferimenti familiari nel territorio in cui vorrebbe trasferirsi la madre (diversamente da C. dove risiede la nonna paterna, mentre la nonna materna si troverebbe stabilmente in F.).
Ritiene il Collegio che l'istanza di trasferimento della madre unitamente alla figlia minore in un contesto così lontano da quello da sempre vissuto, ancorché motivata da condivisibili ragioni connesse al ricongiungimento del nuovo nucleo familiare costituito, non possa trovare accoglimento, dovendosi ritenere preminente l’interesse della minore a mantenere, come sinora avvenuto, la costante e quotidiana presenza del padre nella propria vita ed a preservare la stabilità ambientale, emotiva e relazionale conseguita, tenuto conto che la bambina ha sempre vissuto in C., ove frequenta la scuola materna, nonché corsi extra scolatici e sportivi ed ove si trovano i propri riferimenti familiari primari.
Occorre, dunque, considerare come il contesto di vita e di affetti di C. sia, dalla sua nascita, collocato in C. e che l’attuazione di un suo eventuale trasferimento avrebbe inevitabili ricadute sulla qualità della relazione con l’altro genitore (prima ancora che con i rispettivi rami familiari allargati), attualmente molto intensa, poiché la distanza geografica tra i luoghi di residenza ed i progressivi crescenti impegni anche scolastici della bambina, andrebbero a ridurre sensibilmente la partecipazione del padre alla vita della figlia, limitandone significativamente la presenza nelle abitudini ed attività quotidiane, che costituiscono i momenti in cui si attua, giorno per giorno, il percorso di crescita ed educativo della prole.
Alla luce delle considerazioni che precedono dunque la domanda di trasferimento della minore avanzata dalla sig.ra F. deve essere respinta, confermandosi l’attuale collocamento e residenza anagrafica della minore presso la stessa in C. via P., n. XX.
Deve essere inoltre respinta anche la domanda di previsione di un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, svolta dalla sig.ra F. posto che, per un verso, le parti hanno adottato sin dalla prima regolamentazione un regime di visita paritario, senza prevedere alcun assegno perequativo in capo al sig. M. e, per altro verso, la sig.ra F. ha certamente aumentato i propri redditi avendo prospettato come fosse stata costretta a chiudere il negozio di abbigliamento precedentemente gestito in C. poiché in forte perdita ed avendo invece medio tempore intrapreso nuova attività lavorativa (con contratto a tempo indeterminato e stipe4ndio di € 2.000 mensili, cfr. estratto c/c).
Infine, tenuto conto degli accordi parziali raggiunti dalle parti all’udienza in relazione alla modifica dell’attuale calendario di incontri padre-figlia, anche al fine di formalizzare modifiche che i genitori avevano spontaneamente apportato al predetto assetto, tenuto conto che la sig.ra F. si reca a weekend alternati presso il marito in provincia di Bologna e che la stessa non è più occupata, come in passato, in negozio il sabato pomeriggio, viene disposto che, per il ciclo della scuola materna, nei weekend di spettanza materna la ricorrente terrà con sé la minore dal giovedì sera e sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, con la precisazione che la stessa preleverà C. da scuola il giovedì dopo pranzo e che si recheranno a S. L. di S. insieme, prevedendosi invece che a partire dalla prima elementare il weekend partirà dal venerdì dall’uscita da scuola.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3 stante l’accordo parziale raggiunto in merito al regime di visita e dovendosi porre la restante parte (2/3) carico della ricorrente, soccombente sull’istanza di trasferimento e sul contributo al mantenimento; esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l’attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell’assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Rigetta la domanda di trasferimento della sig.ra F.G. unitamente alla minore in S. L. di S. (BO) e di mutamento della residenza anagrafica della minore
Rigetta la richiesta di versamento di un assegno perequativo per il mantenimento della minore a carico del sig. M.;
ad integrazione del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 6.6.2022 e ferme le altre statuizioni ivi contenute:
dispone che, salvo diverso accordo tra i genitori, per il ciclo della scuola materna, nei weekend di spettanza materna la ricorrente terrà con sé la minore dal giovedì sera e sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, con la precisazione che la stessa preleverà C. da scuola il giovedì dopo pranzo e che si recheranno a S. L. di S. insieme, prevedendosi invece che a partire dalla prima elementare il weekend partirà dal venerdì dall’uscita da scuola;
compensa nella misura di 1/3 le spese di giudizio;
dichiara tenuta e condanna G. F. a rifondere a M. G. la restante parte di dette spese che liquida, per il loro intero ammontare, in € 3.000 (di cui € 800 per fase studio € 700 per fase introduttiva e € 1500 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.