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15 aprile 2024
L’obbligo di mantenimento dei figli persiste anche in capo al genitore disoccupato?

Nel caso di specie, l'appellante dichiarava di essere attualmente disoccupato, nonostante svolgesse l'attività di DJ da parecchio tempo (presumibilmente a nero).

di La Redazione

Il Tribunale di Bari omologava la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso dei figli minori, collocati presso la casa coniugale insieme alla madre, e il versamento di un assegno di mantenimento a carico del padre per ciascun figlio, oltre alle spese straordinarie al 50%, senza alcun mantenimento tra coniugi.
In via interinale ed urgente, il padre chiedeva la sospensione dell'efficacia e esecutività delle condizioni di separazione consensuale, in vista del suo licenziamento ed attuale stato di disoccupazione. Egli chiedeva, nello specifico, tempistiche paritarie di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i quali avrebbero provveduto personalmente e direttamente al loro mantenimento, senza la necessità di versare un assegno perequativo, almeno fin quando lo stesso non avrebbe trovato una nuova occupazione.
Dal canto suo, la moglie chiedeva invece conferma delle condizioni separative di cui sopra, evidenziando che l'uomo non aveva mai voluto tenere i figli durante la notte e non aveva nemmeno mai condiviso con essi le vacanze, non curandosi della loro vita ordinaria. Ella chiedeva dunque l'ascolto dei minori, evidenziando che il padre aveva già smesso di versare il mantenimento ai figli, nonostante avesse capacità lavorativa e lavorasse come DJ.

Con sentenza non definitiva veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre la causa proseguiva per le altre questioni.
Nel frattempo, il padre rinunciava alla domanda relativa al mutamento di collocamento dei minori, proponendo comunque una diminuzione dell'assegno.
Il Tribunale di Bari rigettava le sue pretese confermando gli obblighi di mantenimento a suo carico, essendo emerso che egli svolgeva (presumibilmente in nero) l'attività di DJ in maniera stabile. In ogni caso, comunque, il Tribunale rammenta che resta a carico del genitore l'obbligo di mantenimento, anche qualora egli sia disoccupato, considerando peraltro che i figli erano accuditi pressocché integralmente dalla madre.

Il padre propone appello.
Con la sentenza n. 1083 del 30 giugno 2023, la Corte d'Appello di Bari osserva come vero è che la forma ordinaria di mantenimento ordinaria sia quella diretta, ma è vero anche che esso deve essere effettivo, cioè che entrambi i coniugi devono adempiervi concretamente, anche in considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi. In tal senso, il mantenimento costituisce una forma perequativa.
Nel caso di specie, invece, l'appellante chiedeva di esserne completamente esonerato nonostante, a prescindere dal fatto che non avesse un'occupazione fissa, egli avesse capacità lavorativa, elemento che non è stato negato dallo stesso, il quale ha dichiarato di svolgere da sempre l'attività di DJ. Ciò conduce a ritenere che il modesto contributo economico posto a suo carico per mantenere i figli (pari a 200 euro per ciascuno) di certo è sostenibile, viste le sue capacità lavorative e la possibilità di trovare un'occupazione, anche saltuaria.
Così facendo, i Giudici confermano l'irrilevanza della condizione, seppur temporanea, di disoccupazione dell'obbligato, considerando che l'obbligo di mantenere ed educare i figli non viene eliso neppure dall'eventuale stato di disoccupazione, posto che il genitore potrebbe in ogni caso godere di altri redditi, anche non dichiarati, e comunque percepirli.
In sostanza, se non è dimostrata l'assoluta incapienza e incapacità attuale a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione persiste.
Totalmente infondato si rivela pertanto l'appello.

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