L'inserimento della figura della nonna nella vita della nipote minorenne deve avvenire rispettando i tempi di quest'ultima. Nel caso di specie, è chiaro che la frequentazione non rispondeva al miglior interesse della nipote, già alle prese con l'acuta conflittualità tra i genitori.
Il Tribunale per i minorenni rigettava il ricorso presentato dalla nonna paterna teso alla frequentazione della nipote minorenne, a causa della inadeguatezza della medesima e del fatto che non fosse nella mente della minore.
Allo stesso modo, la Corte d'Appello ne respingeva il reclamo, asserendo che, come eccepito dal curatore speciale e alla luce della CTU espletata, il percorso di riavvicinamento tra la nonna e la minore era subordinato alla valutazione sulle condizioni psicologiche della seconda, la quale era ritenuta molto fragile, e al superamento della aspra conflittualità tra i genitori, situazione che ne vedeva la piccola inserita.
Contro tale pronuncia, la nonna propone ricorso in Cassazione.
Con l'ordinanza n. 10250 del 16 aprile 2024, la Cassazione rigetta il ricorso.
I Giudici rammentano anzitutto che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è finalizzato all'interesse proprio di questi ultimi, presupponendone una relazione positiva e soddisfacente per ognuno. Di conseguenza, il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti senza accertare prima il preciso vantaggio che ne deriva per i minori, non potendo imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i 12 anni o che risultino comunque capaci di discernimento.
Con riferimento al caso di specie, la Cassazione ravvisa che i Giudici di secondo grado avevano posto a fondamento della decisione impugnata la CTU e le relazioni della psicologa, dalle quali era emerso che il riavvicinamento tra la minore e la nonna sarebbe stato possibile solo dopo aver valutato le condizioni psicologiche della nipote e dopo aver superato la conflittualità tra i genitori, e in quel momento i tempi erano ancora precoci.
Quanto al mancato ascolto della minore, infradodicenne, la Cassazione ricorda che ciò costituisce un adempimento necessario laddove non sia in contrasto con i suoi stessi interessi. Nel caso di specie, tenuto conto della fragilità della minore e il fatto che non avesse ancora “mentalizzato” la figura della nonna paterna, la Corte d'Appello ha ritenuto di non dovervi adempiere poiché ciò non rispondeva al suo interesse, considerando il percorso terapeutico in atto volto a tutelarla dalla relazione conflittuale tra i genitori.
Svolgimento del processo
Con decreto del 4.11.22 il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta ha rigettato il ricorso presentato ex art. 317-bis da A.A. in ordine alla frequentazione della nipote minore G. C. M., nata nel 2013, in considerazione dell'inadeguatezza della stessa e del fatto che non era nella mente della minore.
La Corte d'appello ha respinto il reclamo della A.A., osservando che: come eccepito dal curatore speciale, alla luce della c.t.u., il percorso di riavvicinamento della minore alla nonna paterna era subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore, ritenuta molto fragile, e al superamento - tra i genitori - della loro elevata conflittualità, nella quale la reclamante era coinvolta; la situazione familiare si era inasprita, con una recrudescenza del conflitto che sconsigliava l'inserimento della nonna, pur considerando che quest'ultima aveva avuto comunque contatti con la minore, seppure con la compiacenza del padre.
A.A. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso B.B., con memoria, e la curatrice speciale della minore, C.C.; deposita altresì controricorso il padre, M.M., aderendo al ricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, 132, c.p.c., per difetto di motivazione sull'ammissione della c.t.u., per aver la Corte d'appello fondato la decisione impugnata sulla relazione della c.t.p. di parte (poi revocata) dott.ssa R., senza esaminare gli elementi istruttori acquisiti in primo grado, quale la c.t.u., un parere pro - veritate circa l'utilità della figura della nonna per la minore, e le stesse richieste di quest'ultima la quale, pur non incontrando la nonna da otto anni, ne serbava un buon ricordo, chiedendo sempre di lei.
La ricorrente si duole altresì del fatto che la Corte territoriale avesse inteso far gravare la conflittualità tra i coniugi sulla nonna, senza indagare quale sarebbe la reazione della minore in caso di riavvicinamento alla stessa ricorrente, adottando una motivazione contraddittoria e sostanzialmente apparente.
Il secondo motivo deduce violazione del contraddittorio e violazione degli artt. 12 Convenzione New York e 6 Convenzione Strasburgo, in quanto la minore non era stata mai sentita, neppure attraverso il c.t.u., senza nessuna motivazione.
Il terzo motivo denunzia, in via gradata, violazione degli artt. 315-bis e 317-bis, c.p.c., per aver la decisione impugnata precluso la possibilità per la ricorrente, quale ascendente, di intrattenere rapporti significativi con la minore, ciò che avrebbe potuto consentire anche di superare la conflittualità tra i genitori.
Il primo e terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto diretti al riesame dei fatti in ordine alla rispondenza all'interesse del minore della richiesta di frequentazione con la nonna ricorrente.
Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass., n. 2881/23; n. 15238/18).
Nella specie, la Corte territoriale ha posto a sostegno della decisione sia la c.t.u., espletata nel giudizio divorzile, che le relazioni della dott.ssa R., psicologa incaricata dal padre della minore, poi da quest'ultimo revocata, recependo in sostanza i rilievi di tali professionisti a tenore dei quali la decisione di consentire il riavvicinamento della minore alla nonna (i cui rapporti erano sospesi fin dall'accordo di divorzio) era subordinata a una previa valutazione delle condizioni psicologiche della stessa minore e al superamento della conflittualità familiare nella quale la ricorrente era risultata profondamente coinvolta (come peraltro confermato in motivazione con riferimento ai riferiti incontri tra nonna e figli, in violazione delle prescrizioni dettata dal giudice), tentativo questo che non era riuscito con una recrudescenza della predetta conflittualità.
Pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto ancora insussistenti i presupposti per la ripresa della relazione in questione, essendo evidente l'inopportunità di una introduzione nel conflitto in atto della figura della nonna, anche considerando la fragilità mostrata dalla minore, priva di una effettiva "mentalizzazione" di quella figura. Inoltre, è stata evidenziata la correttezza delle preoccupazioni espresse dagli operatori (c.t.u. e psicoterapeuta) circa il coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e sulla necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la minore.
Il secondo motivo è infondato.
In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione dell'ascolto, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato espletamento, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione (Cass., n. 16410/20, che ha dettato il principio in un giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore - critica respinta - e della mancata audizione di quest'ultimo, censura che è stata invece accolta, con rinvio della causa al giudice dell'appello).
Nel caso concreto, dagli atti non emerge che il minore sia stato sentito in ordine alla questione della frequentazione con la nonna ricorrente, né è stata fornita una motivazione giustificatrice del mancato ascolto. Sul punto, è stato ritenuto che l'art. 315-bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 , n. 219, prevede il diritto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, e quindi anche in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con il suo "superiore interesse".
Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore (Cass., n. 24626/23; n. 1474/21; n. 9691/22).
Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince la fragilità della minore la quale non aveva "mentalizzato" la figura della nonna paterna, come rilevato dal c.t.u.; inoltre, come detto, i vari operatori avevano evidenziato l'inopportunità del coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e la necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la nipote.
Se ne deve dunque dedurre che l'omesso ascolto della minore sia stato adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale, non rispondendo la relativa audizione all'interesse della stessa. Infatti, nel decreto impugnato è stato rilevato che la nonna era stata messa ampiamente in contatto con la nipote, liberamente e al di fuori di ogni cautela, ciò attraverso contatti telefonici e poi, durante le vacanza estive del 2022, grazie alla compiacenza dello stesso padre.
Invero, in tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere (Cass., n. 23247/23).
Nel caso concreto, è dunque evidente come il mancato ascolto della minore fosse stato ritenuto necessario nel suo interesse, nell'ambito del percorso terapeutico volto a tutelare G.C. riguardo alle conflittuali relazioni familiari.
Sussistono giusti motivi compensare le spese tra le parti, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.