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17 aprile 2024
Ok alla ripresa dei rapporti nonna-nipote ma solo una volta superata l’elevata conflittualità tra i genitori

L'inserimento della figura della nonna nella vita della nipote minorenne deve avvenire rispettando i tempi di quest'ultima. Nel caso di specie, è chiaro che la frequentazione non rispondeva al miglior interesse della nipote, già alle prese con l'acuta conflittualità tra i genitori.

di La Redazione

Il Tribunale per i minorenni rigettava il ricorso presentato dalla nonna paterna teso alla frequentazione della nipote minorenne, a causa della inadeguatezza della medesima e del fatto che non fosse nella mente della minore.
Allo stesso modo, la Corte d'Appello ne respingeva il reclamo, asserendo che, come eccepito dal curatore speciale e alla luce della CTU espletata, il percorso di riavvicinamento tra la nonna e la minore era subordinato alla valutazione sulle condizioni psicologiche della seconda, la quale era ritenuta molto fragile, e al superamento della aspra conflittualità tra i genitori, situazione che ne vedeva la piccola inserita.
Contro tale pronuncia, la nonna propone ricorso in Cassazione.

Con l'ordinanza n. 10250 del 16 aprile 2024, la Cassazione rigetta il ricorso.
I Giudici rammentano anzitutto che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è finalizzato all'interesse proprio di questi ultimi, presupponendone una relazione positiva e soddisfacente per ognuno. Di conseguenza, il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti senza accertare prima il preciso vantaggio che ne deriva per i minori, non potendo imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i 12 anni o che risultino comunque capaci di discernimento.
Con riferimento al caso di specie, la Cassazione ravvisa che i Giudici di secondo grado avevano posto a fondamento della decisione impugnata la CTU e le relazioni della psicologa, dalle quali era emerso che il riavvicinamento tra la minore e la nonna sarebbe stato possibile solo dopo aver valutato le condizioni psicologiche della nipote e dopo aver superato la conflittualità tra i genitori, e in quel momento i tempi erano ancora precoci.
Quanto al mancato ascolto della minore, infradodicenne, la Cassazione ricorda che ciò costituisce un adempimento necessario laddove non sia in contrasto con i suoi stessi interessi. Nel caso di specie, tenuto conto della fragilità della minore e il fatto che non avesse ancora “mentalizzato” la figura della nonna paterna, la Corte d'Appello ha ritenuto di non dovervi adempiere poiché ciò non rispondeva al suo interesse, considerando il percorso terapeutico in atto volto a tutelarla dalla relazione conflittuale tra i genitori.

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