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12 settembre 2023
Non viola il RGPD l’autorità nazionale antidoping che pubblica su internet i dati personali di un atleta professionista dopato

Per l'Avvocato generale, «divulgare il nome dell'atleta, la violazione della disposizione antidoping di cui trattasi e la sospensione imposta sul sito Internet accessibile al pubblico di un'autorità nazionale antidoping risulta, nel periodo della sua sospensione, adeguato e necessario per raggiungere l'obiettivo della funzione preventiva di dissuasione e per informare i soggetti interessati».

La Redazione

Con le sue conclusioni nella causa C-115/22 del 14 settembre 2023, l'Avvocato generale si occupa di risolvere la questione relativa alla compatibilità o meno con il RGPD della pubblicazione su internet dei dati personali di un'atleta professionista dopato.
Nel caso di specie, l'Agenzia antidoping indipendente austriaca pubblicava sul suo sito internet il nome di un'atleta professionista riconosciuta colpevole per aver agito in violazione delle disposizioni antidoping nazionali, le condotte antigiuridiche commesse e il periodo di sospensione.

Nelle sue argomentazioni, l'Avvocato generale ritiene anzitutto che il RGPD non si applichi alla circostanza di fatto della causa per il seguente motivo: attualmente non esistono norme UE che riguardano le politiche antidoping degli Stati membri e pertanto il RGPD non può disciplinare tali attività di trattamento.
In subordine, l'Avvocato generale osserva che il RGPD autorizza il trattamento di dati personali in un contesto predeterminato senza che sia necessario effettuare una qualsivoglia valutazione individualizzata della proporzionalità.
Ciò detto, afferma che «l'ingerenza nei diritti degli atleti professionisti derivante dalla divulgazione al pubblico può essere giustificata dall'obiettivo preventivo consistente nel dissuadere i giovani atleti dal commettere infrazioni relative al doping e nell'informare i pertinenti soggetti interessati». Nella società moderne, l'unico modo per adempiere ad un obbligo di divulgazione è la pubblicazione su internet.
Dunque, «divulgare il nome dell'atleta, la violazione della disposizione antidoping di cui trattasi e la sospensione imposta sul sito Internet accessibile al pubblico di un'autorità nazionale antidoping risulta, nel periodo della sua sospensione, adeguato e necessario per raggiungere l'obiettivo della funzione preventiva di dissuasione e per informare i soggetti interessati».

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