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23 maggio 2024
Separazione: come stabilire se un immobile ricade o meno nella comunione legale tra coniugi?

L'attrice chiede l'attribuzione dell'immobile che era di proprietà dell'INPDAP acquistato esercitando l'opzione di cui all'art. 3 D.L. n. 351/2001, previa contrazione di mutuo intestato ad entrambi i coniugi ma le cui rate erano state pagate prevalentemente da lei.

di La Redazione

Il fatto

Oggetto di contesa è un immobile sito in Messina. L'attrice rappresentava che esso era di proprietà dell'INPDAP ed era stato assegnato in locazione all'allora marito, al quale era stata poi offerta la vendita nell'ambito di un programma di dimissione del patrimonio dell'Ente. Ora, poiché l'ex marito non era residente a Messina, egli non avrebbe potuto esercitare l'opzione che competeva al conduttore e ai suoi familiari conviventi ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410, rinunciando dunque all'acquisto in favore della moglie, l'attrice, la quale esercitando l'opzione indicata aveva acquistato con atto notarile l'immobile, previa contrazione di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ma le cui rate erano state pagate prevalentemente da lei.


Cosa chiede l'attrice in giudizio?

L'attribuzione dell'immobile, previo scioglimento della comunione legale.


Cosa replica il convenuto?

L'ex marito, costituitosi nel giudizio di primo grado, oltre alla divisione dei beni facenti parte della comunione legale, chiedeva il riconoscimento del 50% dei frutti dell'immobile perché goduto in via esclusiva dalla ex moglie.


Primo e secondo grado di giudizio

Con sentenza definitiva, il Tribunale di Messina determinava il conguaglio dovuto al convenuto in euro 71mila circa.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello confermava l'importo, tenuto conto che la comunione legale non viene meno con la separazione di fatto dei coniugi, ma solo attraverso il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione o con l'omologazione della separazione consensuale. Inoltre, anche gli acquisti conclusi separatamente dai coniugi in regime di comunione legale ricadono nella medesima, non essendovi nel caso concreto alcuna dichiarazione di esclusività dell'acquisto da parte dell'attrice nell'atto notarile.


La Cassazione respinge il ricorso

In terzo grado di giudizio, le sorti del ricorso dell'attrice non cambiano.
Come rammentano i Giudici di legittimità, ciò che conta per stabilire se l'immobile ricade o meno nella comunione legale è se l'acquisto della proprietà sia stato effettuato da uno o da entrambi i coniugi durante la vigenza del regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi e se ricorra o no una delle eccezioni previste dall'art. 179 c.c., tra le quali non è compreso l'esercizio da parte di uno dei coniugi del diritto di opzione o di un precedente diritto di prelazione.
La normativa speciale sull'opzione relativa agli immobili di proprietà dell'INPDAP, seppur introdotta in seguito alla riforma del diritto di famiglia, è infatti compatibile con gli artt. 177 e 179 c.c.. In tale contesto, non rileva il divieto di trasferimento quinquennale a terzi dopo l'acquisto, visto che l'immobile ricade in comunione legale al momento dell'acquisto stesso, salvo il coniuge non lo acquisti separatamente rispetto all'altro dichiarando nell'atto di comprarlo usando il proprio denaro, ipotesi non riscontrata nel caso di specie ove l'acquisto dell'immobile è avvenuto in costanza di matrimonio e prima dell'omologazione della separazione consensuale.
Inevitabile, allora, l'infondatezza del motivo di ricorso.

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