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Il giudice ingiungeva all'opponente il pagamento della complessiva somma per il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di merce. Avverso il decreto ingiuntivo, veniva spiegata opposizione per ottenere la revoca del provvedimento monitorio. L'opponente chiedeva di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, nonché il difetto di legittimazione attiva della società in quanto non esisteva prova di alcun rapporto di qualsivoglia genere in essere tra la parte ricorrente in sede monitoria e l'odierno opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. |
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La ricognizione del debito, prevista dall' |
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Nella scrittura privata, prodotta in atti e sottoscritta dall'opponente e posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, lo stesso opponente aveva tra l'altro dichiarato dell'importo complessivo a titolo di corrispettivo per l'acquisto di profilati ed accessori di alluminio portato come da estratto conto allegato. Tale dichiarazione costituiva un riconoscimento di debito ed era quindi idonea a costituire prova scritta del credito ingiunto. Inoltre, l'opponente non aveva disconosciuto con l'atto di opposizione il contenuto della suddetta scrittura privata e la sua sottoscrizione. Dal tenore letterale della suddetta scrittura privata era emerso che le odierne parti in causa con la stessa: non avevano previsto alcuna cessione di credito; inoltre, era previsto che l'odierno opponente aveva concesso alla un mandato irrevocabile all'incasso “a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni” e senza la previsione di un termine essenziale per il recupero, di alcuni suoi crediti verso i suoi clienti autorizzandola “a trattenere le somme riscosse” fino all'estinzione del suo debito. Dunque, l'odierno opponente non aveva documentato sia l'incasso da parte dell'opposta delle somme di cui alla suddetta scrittura, contenente un mandato all'incasso, sia di aver corrisposto quanto riconosciuto all'odierna opposta. Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risultava meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che era provata l'esistenza della prestazione per cui è causa. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 867/22 il Tribunale di Lecce, su istanza dell’opposta, ingiungeva all’opponente il pagamento della complessiva somma di € 12.284,70 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare, il ricorrente sosteneva di vantare un credito per il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di merce.
Avverso il decreto ingiuntivo, veniva spiegata opposizione per ottenere la revoca del provvedimento monitorio.
L’opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere come segue: ¿ IN VIA PREGIUDIZIALE: - Sospendere ex art. 649 c.p.c. con provvedimento inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in presenza di gravi motivi che giustificano il provvedimento, nonché sulla base delle argomentazioni in fatto ed in diritto su cui si fonda la proposta opposizione che propendono per l’integrale accoglimento; ¿ IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale di Lecce per tutte le ragioni esposte in narrativa, con conseguente revoca – in quanto nullo – del Decreto Ingiuntivo n. 867/2022 del 30.04.2022; - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società
CP_1 in quanto non esiste prova di alcun rapporto di qualsivoglia genere in essere tra la parte ricorrente in sede monitoria e l’odierno opponente, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 867/2022 del 30.04.2022; ¿ NEL MERITO: - Revocare il decreto ingiuntivo opposto per: ¿ insussistenza del credito azionato, in ragione delle prove documentali depositate in atti; ¿ ovvero, in ragione dell’intervenuto accordo di cessione del credito che rende sostanzialmente inesigibile la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto; - Per l’effetto dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto dall'opponente Sig. Parte_1 in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Ditta Individuale Parte_1 di M. Parte_1 , in relazione alle causali di cui all’opposto decreto; ¿ IN OGNI CASO: -
Condannare la società CP_1 al pagamento di spese, competenze ed
onorari di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio l’opposto chiedendo il rigetto dell’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
L’opposto rassegnava le seguenti conclusioni: “Per quanto innanzi si conclude: voglia l’On.le Tribunale adito, 1) rigettare quanto dedotto, eccepito e richiesto dall’opponente con l’atto introduttivo del presente giudizio, in quanto totalmente temerario, pretestuoso e comunque infondato in fatto ed in diritto; 2) in subordine, nella remota ipotesi in cui dovesse essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l’opponente al pagamento in favore della CP_1 della somma di €.12.284,70 a titolo di saldo del corrispettivo portato dalle fatture accompagnatorie nn. 56, 858, 884, 935,971, 988, 1009, 1018, 1064, 1137, 1164, 1180,1202, 1205, 1219, 1227, 1232, 1248, 1283, 1297, 1309 e 1404, emesse nel periodo maggio-luglio 2012 ed oggetto di riconoscimento di debito con la scritta privata del 15.11.2016, oltre gli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs 231/02 dall’8.11.18 all’effettivo pagamento; 3) condannare in ogni caso l’opponente al pagamento delle spese e competenze legali per il presente giudizio”.
Con provvedimento del 19.05.23 venivano rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva, di incompetenza territoriale e di sospensione della provvisoria esecuzione e assegnati i termini di cui all’art. 183 VI comma.
La causa veniva rinviata all’udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc. L’opposizione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
L’eccezione di insussistenza del credito liquidato nel decreto ingiuntivo opposto è infondata per i seguenti motivi.
Nella scrittura privata del 15.11.2016, prodotta in atti e sottoscritta dall’opponente e posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, lo stesso opponete ha tra l’altro dichiarato “ABDU Pt_1 è debitrice della Parte_2 dell’importo complessivo di Euro 12.284,70 (dodicimiladuecentottantaquattro.70) a titolo di corrispettivo per l’acquisto di profilati ed accessori di alluminio portato come da estratto conto allegato”. Tale dichiarazione costituisce un riconoscimento di debito ed è quindi idonea a costituire prova scritta del credito ingiunto. Inoltre, l’opponente non ha disconosciuto con l’atto di opposizione il contenuto della suddetta scrittura privata e la sua sottoscrizione.
Dal tenore letterale della suddetta scrittura privata emerge che le odierne parti in causa con la stessa non abbiano previsto alcuna cessione di credito e che l’odierno opponente abbia concesso alla Parte_2 un mandato irrevocabile all’incasso “a garanzia dell’adempimento delle sue obbligazioni” e senza la previsione di un termine essenziale per il recupero, di alcuni suoi crediti verso i suoi clienti autorizzandola “a trattenere le somme riscosse …” fino all’estinzione del suo debito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
L’odierno opponente non ha documentato sia l’incasso da parte dell’opposta delle somme di cui alla suddetta scrittura, contenente un mandato all’incasso, sia di aver corrisposto quanto riconosciuto all’odierna opposta.
Pertanto, non avendo l’opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell’avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l’esistenza della prestazione per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza in capo all’opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l’opponente al pagamento, in favore dell’opposta, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l’opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge in favore dell’opposta;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.