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27 maggio 2024
Il caso processuale: riconoscimento di debito tramite scrittura privata ai fini del decreto ingiuntivo
La dichiarazione contenuta nella scrittura privata può costituire prova scritta ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo – scrittura privata

ilcaso

Il giudice ingiungeva all'opponente il pagamento della complessiva somma per il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di merce. Avverso il decreto ingiuntivo, veniva spiegata opposizione per ottenere la revoca del provvedimento monitorio. L'opponente chiedeva di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, nonché il difetto di legittimazione attiva della società in quanto non esisteva prova di alcun rapporto di qualsivoglia genere in essere tra la parte ricorrente in sede monitoria e l'odierno opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

La normativa risolutativa

legislazione

L'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. La norma si riferisce all'ipotesi in cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito siano pure, cioè non facciano riferimento al rapporto fondamentale (che è quello dal quale traggono giustificazione). In tal caso esse sono, secondo la tesi dominante, dichiarazioni confessorie, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova (2697 c.c.). La prova contraria, che può essere fornita anche per testimoni (2721 c.c.), può coprire non solo l'inesistenza ma anche l'invalidità, l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.

La procedura

esempio

La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della “causa debendi”: in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sua sottoscrizione (Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26334). La ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo (Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2016 n. 14993). In definitiva, il riconoscimento e la ricognizione di debito costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2104).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nella scrittura privata, prodotta in atti e sottoscritta dall'opponente e posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, lo stesso opponente aveva tra l'altro dichiarato dell'importo complessivo a titolo di corrispettivo per l'acquisto di profilati ed accessori di alluminio portato come da estratto conto allegato. Tale dichiarazione costituiva un riconoscimento di debito ed era quindi idonea a costituire prova scritta del credito ingiunto. Inoltre, l'opponente non aveva disconosciuto con l'atto di opposizione il contenuto della suddetta scrittura privata e la sua sottoscrizione. Dal tenore letterale della suddetta scrittura privata era emerso che le odierne parti in causa con la stessa: non avevano previsto alcuna cessione di credito; inoltre, era previsto che l'odierno opponente aveva concesso alla un mandato irrevocabile all'incasso a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni” e senza la previsione di un termine essenziale per il recupero, di alcuni suoi crediti verso i suoi clienti autorizzandola “a trattenere le somme riscosse” fino all'estinzione del suo debito. Dunque, l'odierno opponente non aveva documentato sia l'incasso da parte dell'opposta delle somme di cui alla suddetta scrittura, contenente un mandato all'incasso, sia di aver corrisposto quanto riconosciuto all'odierna opposta. Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risultava meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che era provata l'esistenza della prestazione per cui è causa.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il giudice rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo.

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