Prosegue la sperimentazione della pace contributiva per il biennio 2024-2025, grazie alle relative disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2024. Su calcolo e versamento è intervenuta l'INPS con la circolare in esame.
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La Legge di bilancio 2024 ha infatti reintrodotto la “pace contributiva” sulla scorta della precedente versione prevista per il triennio 2019-2021. Anche in tal caso, la nuova versione è sperimentale e vale per il biennio 2024-2025.
Chi può beneficiare della facoltà di riscatto sono i soggetti iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, incluse le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata, a patto che essi siano privi di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di una pensione. Oggetto di riscatto possono essere quindi i contributi obbligatori, quelli figurativi, quelli da riscatto, quelli versati alle Casse professionali e quelli esteri.
Con riferimento al periodo da riscattare, la circolare chiarisce che è pari al massimo a 5 anni, non necessariamente continuativi, e che detto periodo deve estendersi dal 1° gennaio 1996 al 1° gennaio 2024. Resta inteso che all'interno del periodo richiesto non devono esserci periodi già coperti, né il riscatto può essere chiesto per recuperare un periodo ove il soggetto svolgeva attività di lavoro per cui era obbligato al versamento dei contributi.
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Non sussiste alcun vincolo con la precedente sperimentazione. Ciò significa che chi abbia riscattato un periodo contributivo attraverso il precedente |
Il riscatto avviene mediante pagamento di un onere calcolato sulla base del meccanismo a “percentuale”, scegliendo se versarlo in unica soluzione ovvero dilazionato in massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro cadauna, senza interessi.
L'INPS illustra anche le modalità di presentazione della domanda che può essere presentata dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 dall'interessato, dai suoi superstiti o dai parenti e affini entro il II grado. Inoltre, per i lavoratori del settore privato la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro destinando il relativo onere ai premi di produzione spettanti al lavoratore. La modalità prescritta è quella telematica.