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7 giugno 2024
Negoziazione assistita: sì alla trascrizione dell’assegnazione della casa familiare
Uno dei temi più discussi e centrali per il successo della negoziazione assistita in ambito familiare è la possibilità che l'accordo di negoziazione assistita, una volta autorizzato dal Pubblico Ministero, possa essere utilizzato come titolo per la trascrizione presso i Registri immobiliari con riferimento (quantomeno) all'assegnazione della casa familiare.
di La Redazione
Ebbene, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del registro, con il decreto del 4 giugno 2024 ha riconosciuto espressamente che l'accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica può essere titolo per la trascrizione (soltanto) dell'assegnazione della casa familiare.
Nel caso deciso due coniugi avevano deciso di separarsi ed avevano raggiunto un accordo di negoziazione assistita nel quale era stato previsto, per quel che qui più rileva, che la casa familiare, di proprietà esclusiva del marito e gravata da un mutuo ipotecario, fosse assegnata alla madre quale collocataria principale del figlio minore.
Due le tesi a confronto. La questione era giunta, infatti, al Tribunale poiché il Conservatore, da un lato, aveva trascritto l'atto con riserva ritenendo che, trattandosi di trascrizione e non di iscrizione, fosse necessario un titolo autenticato.
Dall'altro lato, chi aveva presentato il titolo per la trascrizione, l'accordo raggiunto all'esito della negoziazione assistita, in quanto autenticato dagli avvocati, ed equivalente al corrispondente provvedimento giurisdizionale, avrebbe dovuto essere trascritto.Secondo il Tribunale di Bologna «nel caso di trascrizione di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, che non comporta il trasferimento di diritti reali su immobili … si ritiene che la certificazione l'autografia delle firme da parte degli avvocati prevista dall'art. 5 comma 2 D.L. n. 132/2014 e soprattutto l'espressa equiparazione dell'accordo di negoziazione assistita ai procedimenti giudiziali prevista dall'art. 6 comma 3 DL 132/2014, unitamente alla considerazione che l'assegnazione della casa familiare, oltre a non comportare l'attribuzione di un diritto reale su un immobile ma di un diritto personale di godimento, è soggetta a trascrizione facoltativa non obbligatoria siano indici normativi sufficienti a far ritenere che l'accordo di negoziazione assistita possa essere trascritto ai fini e per gli effetti dell'assegnazione della casa familiare senza necessità di alcun adempimento, e in particolare senza necessità di autentica notarile».
E ciò perché l'assegnazione della casa familiare – nella prospettiva del Tribunale di Bologna – appartiene al contenuto essenziale della separazione, diversamente dagli accordi che attribuiscono diritti reali sui beni immobili (e per i quali occorre l'autentica notarile).
L'assegnazione della casa familiare, come dicevamo all'inizio, è uno degli aspetti strategici per potenziare il numero delle negoziazioni assistite in ambito familiare (dove, peraltro, l'istituto, nonostante la sua facoltatività, ha dato buoni risultati rispetto alle negoziazioni in materia civile).Ed infatti, dobbiamo ricordare due temi: il primo tema è la possibilità de jure condendo di estendere anche alla negoziazione assistita in materia familiare la possibilità di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per il momento limitata soltanto alle negoziazioni assistite obbligatorie).
Il secondo tema è ripensare (ancora una volta) al tema dei trasferimenti immobiliari contenuti nell'accordo di negoziazione assistita: da ultimo la riforma Cartabia, infatti, non soltanto non ha previsto l'immediata trascrivibilità degli accordi di negoziazione assistita quando prevedono passaggi di proprietà o costituzione di diritti reali, ma ha previsto che gli eventuali accordi non potranno mai avere efficacia reale, ma soltanto obbligatoria (così peraltro incidendo sul diritto sostanziale dove è pacifico che, a norma del codice civile, per l'effetto traslativo è sufficiente una scrittura privata occorrendo viceversa l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata soltanto per la trascrizione).
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