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10 giugno 2024
Obblighi professionali, l’incarico di mera redazione di un atto non esime il professionista dall’adempimento degli obblighi informativi sui rischi che ne derivano
Il professionista che non rende noti al cliente i possibili pregiu dizi che possono derivare dalla stipula di un contratto può rispondere per grave negligenza nell'esercizio dei suoi compiti, venendo meno l'obbligo di correttezza che deve osservarsi nella sua scrittura e nella successiva esecuzione.
di La Redazione

Nel caso in esame, C.V. e G.V. si rivolgevano allo Studio di commercialisti omissis per la vendita della quota del 25% del capitale della Emilia Holding s.p.a. proprietaria del 100% della Ondulati Maranello s.p.a.. In seguito contro questi venivano emessi dal Tribunale due decreti ingiuntivi che li condannavo al pagamento, nei confronti dei professionisti, dei compensi. I due proponevano opposizione deducendo l'inadempimento rispetto alle obbligazioni negoziali degli opposti, che li avevano costretti a stipulare una transazione con Cartiera del Polesine s.p.a.necessaria per la soluzione dei problemi che erano sorti per effetto di un contratto di mutuo, in quanto non erano state valutate in maniera adeguata dai professionisti le conseguenze del contratto preliminare di vendita stipulato con l'acquirente. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava i decreti ingiuntivi, accertando che l'operato dei professionisti era stato connotato da grave negligenza professionale e da altrettanto grave carenza di informazioni, ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento alla mancata valutazione dei rischi connessi alla operazione di vendita del pacchetto azionario in presenza di una clausola contenuta nel contratto di mutuo tra i soci della Emilia Holding s.p.a. e la Cartiera del Polesine s.p.a., che prevedeva «la risoluzione del contratto nel caso di atti pregiudizievoli agli interessi del mutuante», tra questi rientravano «cessioni di azioni e quote societarie». Da questa negligenza era derivato un danno patrimoniale per C.V. e G.V.

Lo studio di commercialisti ha criticato le motivazioni della Corte d'Appello, che respingeva il ricorso accertando la responsabilità dei professionisti che non avevano fornito «ai propri clienti le necessarie informazioni sui rischi connessi alla operazione di cessione del pacchetto azionario». I ricorrenti affermano che il rapporto in essere tra lo studio e i clienti non aveva carattere informativo, ma si limitava alla redazione di un contratto. La Suprema Corte ha evidenziato come i principi normativi in materia negoziale siano rinvenibili nell'obbligo di correttezza tra debitore e creditore e reciproca collaborazione tra i contraenti in ogni fase per garantire la salvaguardia degli interessi di ogni parte, nel principio della buona fede precontrattuale e nell'interpretazione e esecuzione dell'accordo finale. Non convince i giudici di legittimità nemmeno l'addotta scusante secondo cui le tempistiche brevi non avrebbero permesso ai commercialisti di rendere noto ai clienti delle conseguenze del pregiudizio che sarebbe stato arrecato. I ricorrenti avrebbero avuto solo due giorno per redigere l'atto, ma questo non giustificava sicuramente il venir meno degli obblighi in informazione che gravavano sul professionista. Sulla base di questo la Cassazione rigetta il ricorso. 

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