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12 giugno 2024
Le soluzioni ai contratti pubblici: i criteri di scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate
Il MIT ha fornito alcune soluzioni operative in merito alla procedura negoziata con la consultazione degli operatori economici.
di La Redazione
Il quesito
È stato chiesto al Ministero un parere tecnico. In particolare, gli istanti hanno posto alcuni interrogativi sulla questione delle procedure di aggiudicazione. Quindi, il quesito: Col nuovo Codice è possibile indicare, in un avviso d'indagine di mercato che alla procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) oppure e), verranno invitati i 5 o 10 operatori economici che manifesteranno interesse per primi tramite PEC?
Secondo gli utenti, tale modalità non è classificabile né come sorteggio né come estrazione casuale dei nominativi e parrebbe quindi un metodo incontestabile ed oggettivo per poter individuare le ditte da invitare.
La norma di riferimento

legislazione

L'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

L'analisi normativa

esempio

Come previsto dall'art. 50 e dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.1, in caso di indicazione del numero massimo di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, i criteri per la scelta degli OE da invitare devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La soluzione

precisazione

Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che il criterio prospettato nel quesito non soddisfa le predette condizioni oggettive e appare piuttosto assimilabile ad una metodologia di selezione casuale. In senso conforme si veda il parere ANAC n. 11 del 28 febbraio 2024.

Riferimento
Risposta del Ministero (MIT) del 3 giugno 2024 n. 2597
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