L'argomento è oggetto di approfondimento nel decreto in esame, emesso dal Tribunale di Ancona il 4 marzo 2024, con il quale si pone l'accento sull'importanza della figura dell'esperto in situazioni critiche come quella del caso in esame.
Il caso
Veniva richiesto al Tribunale di autorizzare la presa in carico psicologica immediata del minore e di sospendere e/o procrastinare gli incontri protetti tra lui e il padre per un dato periodo in vista del recupero della serenità emotiva e...
Svolgimento del processo
1. Con istanza del 20.2.2024 (omissis) ha chiesto di autorizzare l'immediata presa in carico psicologica del figlio (omissis) e di sospendere e/o procrastinare "gli incontri protetti col padre ad un periodo si maggiore serenità emotiva e stabilità clinica di (omissis) o comunque fino al momento di cui la presa in carico psicologica del bambino non sia fattiva, con ogni più opportuno provvedimento".
Sotto l'aspetto processuale giova anzitutto premettere che la richiesta avanzata dalla signora (omissis) va qualificata ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. essendo diretta ad ottenere un provvedimento immediato in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'integrità psicofisica del figlio (omissis).
2. (omissis) nella memoria depositata il 22.2.2024 ha manifestato il consenso alla presa in carico psicologica di (omissis) mentre con riferimento agli incontri ha rilevato che, di fatto, sono stati sospesi, in seguito al netto rifiuto opposto dal minore nel corso della seduta del 16.02.2024.
3. Il Giudice ha fissato un'apposita udienza per affrontare la questione nel contraddittorio tra le parti, che sono personalmente comparse all'udienza del 29.2.2024 ed hanno congiuntamente richiesto la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c.
Il signor (omissis) inoltre, si è dichiarato pienamente disponibile a sospendere gli incontri con il figlio fino a quanto il professionista che verrà nominato riterrà opportuna la ripresa
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4. Con riferimento alla tematica degli incontri padre figlio va premesso che all'esito dell'udienza del 13.12.2023 le parti avevano concordato che sarebbero avvenuti alla presenza di un educatore dei Servizi Sociali, con previsione di almeno due visite alla settimana
La necessità di effettuare visite protette era sorta in considerazione del fatto che, come emerso anche dalla relazione dei Servizi Sociali del 28.11.2023:
- il minore non vedeva il padre dal 28.09.2023;
- la mamma aveva deciso di sospendere gli incontri in seguito ad alcune condotte del padre ritenute non adeguate e pregiudizievoli per il bambino;
- il signor (omissis) aveva confermato in particolare che in un'occasione aveva sbattuto fortemente e in presenza del bambino un quaderno sul tavolo mentre stavano facendo i compiti poiché aveva perso la pazienza e che in un'altra circostanza aveva pianto di fronte al bambino perché l'impatto emotivo della separazione con la moglie era per lui ancora molto forte.
Pertanto, poiché i rapporti padre figlio si erano oramai interrotti da circa due mesi, per favorire la ripresa della relazione ma allo stesso tempo evitare che il signor (omissis) potesse avere delle condotte tali da provocare un ulteriore distacco da parte del figlio, la previsione di organizzare incontri protetti era apparsa la soluzione più adeguata e tutelante per il minore.
Il 26.1.2024 c'è stato il primo incontro, durante il quale non sono emerse criticità, come si evince dalla relazione dell'assistente sociale del 27.2.2024.
Il secondo incontro sarebbe dovuto avvenire il 16.2.2024, ma non si è tenuto in quanto, come comunicato dall'assistente sociale, "nel momento del distacco dalla mamma ha espresso la volontà di non procedere con l 'lP .. Avendo visto il minore in difficoltà si è naturalmente tenuto conto di tale decisione".
Con riferimento a tale episodio la signora (omissis) nell'istanza del 20.2.2024 ha rappresentato che "alla presenza del personale, il minore nella struttura ivi prevista si agitava, dichiarava di non volere vedere il padre e di voler eseguire un gesto di autolesionismo", tanto che ha portato il minore presso l'ospedale S. di Ancona, dove erano già stati nelle precedenti giornate del 12.02.2024 e 14.02.2024 in quanto "a seguito dell'incontro protetto del 26 gennaio 2024 e dei successivi colloqui telefonici quotidiani con il padre il bambino ha avuto un forte malessere, episodi di paura, disperazione e addirittura allucinazioni visive".
La signora (omissis) ha allegato all'istanza anche la certificazione medica relativa agli accessi all'ospedale, dalla quale risulta che:
- nel refetto del 12.02.2024 è stata inserita la seguente diagnosi: "riferiti crisi d'ansia, difficoltà all'addormentamento ed occasionali attacchi di panico". D minore è stato visitato dalla neuropsichiatra infantile dott.ssa (omissis) la quale ha dato atto che al colloquio il minore "verbalizza difficoltà ad accettare gli incontri e le telefonate col papà, al momento troppo dispendiose a livello emotivo sia prima che dopo essere avvenuti". Ha poi descritto il minore come "sereno nel raccontare tutti gli avvenimenti e determinato nel verbalizzare il proprio malessere" ed ha consigliato "presa in carico psicologica e supporto genitoriale" e di "procrastinare gli incontri col padre ad un periodo si maggiore serenità emotiva e stabilità clinica di (omissis)
- nel referto del 16.02.2024 si legge: "oggi prima dell'incontro programmato con il padre il bambino si mostrava estremamente oppositivo con attacco di panico e minacce di episodi autolesivi (si è puntato addosso un coltello minacciando di uccidersi). Veniva fermato dalla madre. Rifiutava categoricamente e in maniera ferma di incontrare il padre". (omissis) in questa occasione è stato visitato anche dalla dirigente della neuropsichiatra infantile, dott.ssa (omissis) la quale ha riferito che “(omissis) mostra di comprendere in modo critico l'importanza del gesto compiuta e dichiara di non volerlo più fare ma allo stesso tempo ripete di non voler più fare gli incontri con il padre. Alla luce della situazione attuale si consiglia di procrastinare suddetti incontri fino al momento di cui la presa in carico psicologica del bambino non sia fattiva".
In questo contesto, dunque, appare assolutamente necessario sospendere gli incontri tra padre e figlio fino a diversa valutazione dello psicologo che prenderà in carico (omissis)
Motivi della decisione
- (omissis) ha manifestato un forte disagio, tanto da arrivare a simulare un gesto autolesionistico, ed ha espresso la sua volontà in maniera molto chiara, sicché imporre la prosecuzione delle visite rischierebbe di produrre effetti particolarmente dannosi;
- entrambi i neuropsichiatri che hanno visitato il minore hanno consigliato l'interruzione degli incontri, fino a quando la presa in carico psicologica di (omissis) non sia fattiva;
- allo stato non è possibile comprendere quali siano le ragioni che hanno portato il minore a manifestare un così forte rifiuto della figura paterna, per cui la presa in carico psicologica potrà consentire da un lato cli ricostruire le motivazioni del minore e, allo stesso tempo, potrà agevolare il recupero della relazione;
- anche il signor (omissis) ha compreso la necessità cli subordinare la ripresa degli incontri alle valutazioni dello psicologo che prenderà in carico il nucleo familiare.
5. Entrambe le parti hanno concordemente richiesto la nomina cli un esperto ai sensi dell'a1t. 473 bis.26.
Trattandosi di un'assoluta novità introdotta dal legislatore con la recente riforma processuale è opportuna una breve premessa di carattere generale
Il primo comma della norma prevede che "Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli".
Il successivo secondo comma stabilisce che "Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte".
Per comprendere l'utilità di questa nuova figura va ricordato che l 'att. 337 ter c.c. prevede che il giudice adotti "i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa" al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori".
Senonché in alcune situazioni (si pensi ad esempio ai casi in cui pur in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore siano diradati o interrotti i rapporti genitori-figlio ovvero il figlio sia in tenera età ed emergano resistenze da patte del genitore convivente a consentire a libere frequentazioni da parte dell'altro, ovvero alle ipotesi in cui i minori adolescenti abbiano difficoltà cli relazione con l'esterno anche a causa della vicenda separativa che ha coinvolto il nucleo familiare) solo il ricorso ad un professionista esperto può consentire cli assistere l'autorità giudicante nell'adozione dei provvedimenti più adeguati a tutela dei minori.
Ed infatti per risolvere situazioni in cui le relazioni genitori figli risultino compromesse, ovvero emergano specifiche difficoltà dei minori, il ricorso a professionisti esterni può essere un aiuto valido e, spesso, necessario.
Con riferimento al perimetro di azione di tale figura appare utile evidenziare che rispetto ai minori ed alla ripresa o miglioramento dei rapporti con i genitori un intervento efficace non può chiaramente prescindere da un'indagine sulle motivazioni che hanno provocato le difficoltà relazionali.
Per aiutare a superare il conflitto è necessario conoscerne le cause ed appare opportuno - se non doveroso - che sia lo stesso professionista a poter compiere tale verifica.
Diversamente ragionando, ovvero escludendo la possibilità che l'esperto possa appurare le motivazioni che hanno condotto alle difficoltà relazionali e rimettendo tale valutazione soltanto al consulente tecnico d'ufficio o ai servizi sociali eventualmente incaricati, si rischierebbe di pregiudicare la possibilità per l'esperto di agire in maniera tempestiva e realmente efficiente.
Questa interpretazione, peraltro, appare assolutamente coerente con la volontà del legislatore desumibile dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 149/2022, dalla quale si evince che la norma in esame è stata pensata proprio per "consentire al giudice della famiglia e dei minori di essere coadiuvato da professionisti esperti in altri saperi, non solo a fini di valutazione ma anche al fine di attuare specifici interventi".
L'esperto, dunque, può sia assumere compiti di natura valutativa che individuare le attività necessarie per risolvere i conflitti e offrire sostegno.
Il legislatore non ha precisato se l'esperto debba rendere giuramento.
Sul punto va comunque evidenziato che trattasi di figura che è pur sempre un ausiliario del giudice più esattamente appartenente alla categoria residuale degli "altri ausiliari" cli cui all'art. 68 c.p.c. contrapposta a quella degli ausiliari tipici e nominati quali il consulente tecnico o il custode che opera in una situazione di terzietà.
Pertanto, poiché per altre tipologie di ausiliari che rientrano in questa categoria residuale il legislatore ha espressamente previsto che debbano rendere il giuramento di rito (cfr. ad esempio art. 161 e 194 disp. att. c.p.c.), facendo applicazione analogica dell'art. 193 c.p.c. può affermarsi che anche l'esperto previsto dall'art. 473 bis.26 c.p.c. debba svolgere la sua funzione sotto il vincolo del giuramento.
6. Nel caso di specie la nomina dell'esperto appare assolutamente utile, considerato che l'intero nucleo familiare in questa fase iniziale della separazione ha bisogno di essere sostenuto e aiutato, considerato che:
• il minore (omissis) necessita di supporto psicologico, come consigliato dalle neuropsichiatre infantili;
• per comprendere come riavvicinare il padre al figlio vanno ricercate le ragioni che hanno determinato il rifiuto di (omissis) rispetto alla figura paterna;
• al momento i genitori non riescono a comunicare tra loro.
L'individuazione di un'unica figura appare particolarmente utile poiché avrà conoscenza sia dei genitori che del minore e, dunque, possederà una visione complessiva e d'insieme delle problematiche e delle criticità della famiglia (osservazione globale che, viceversa, non si avrebbe nel caso in cui ciascun componente si rivolgesse ad un distinto specialista che, inevitabilmente, avrebbe informazioni unilaterali e, dunque, parziali) e non avendo alcun interesse specifico (non si tratta infatti di un mero consulente di parte) potrà esercitare il suo compito imparzialmente, individuando in maniera terza ed obiettiva quali saranno i migliori interventi per superare i conflitti tra il signor (omissis) e la signora (omissis) e per agevolare la ripresa delle relazioni tra padre e figlio.
L'attività dell'esperto dovrà dunque essere rivolta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire a (omissis) il supporto psicologico necessario;
b) comprendere le ragioni che hanno determinato il rifiuto di (omissis) rispetto alla figura paterna;
c) favorire la ripresa dei rapporti tra il padre ed il figlio;
d) aiutare i genitori a ritrovare un equilibrio che possa aiutarli nella gestione dei loro rapporti e, di conseguenza, nell'esercizio della genitorialità.
L'esperto dovrà inoltre depositare all'interno del fascicolo telematico una relazione sull'attività svolta ogni tre mesi e le parti potranno depositare note scritte nei successivi trenta giorni.
P.Q.M.
visti gli articoli 473 bis.15 c.p.c. e 473 bis. 26 c.p.c.:
dispone la sospensione degli incontri padre figlio fino a quando l'esperto nominato ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c. ne riterrà opportuna la ripresa;
nomina ai sensi dell'art. 473 bis.26 c.p.c. la dott.ssa (omissis);
rinvia per il conferimento dell'incarico e per il giuramento all'udienza del 13.3.2023 ore 10.30.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali del Comune di (omissis) ed alla dott.ssa (omissis).