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12 giugno 2024
Niente passaporto ai figli minori se il padre non è d’accordo con l’espatrio

Nel caso di specie si paventava infatti il pericolo che la madre potesse portare i figli in Bielorussia, e che da lì non facesse più ritorno.

di La Redazione

La vicenda

L'odierna ricorrente è una donna nata in Bielorussia e sposata con un cittadino italiano. Dall'unione, suggellata da matrimonio avvenuto in Sicilia, nacquero due figli di cui ora, nelle more del procedimento di separazione, chiede l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ovvero dei passaporti.
Il marito si opponeva alla richiesta, spaventato dalla possibilità che la donna potesse condurre i figli in Bielorussia e non rientrare più in Italia, per cui chiedeva al Tribunale di Caltagirone disporsi la separazione personale accompagnata dalla richiesta urgente di divieto di espatrio dei figli minori.
La Questura di Catania provvedeva al ritiro dei passaporti dei minori, mentre il Tribunale di Caltagirone, non ravvisando alcuna urgenza improcrastinabile tale da legittimare un provvedimento de plano, fissava l'udienza per valutare l'interesse preponderante dei minori.

Rilascio dei passaporti ai minori senza il consenso del genitore

Con il decreto dell'11 maggio 2024, il Tribunale di Caltagirone richiama anzitutto l'orientamento secondo cui l'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore, senza l'assenso dell'altro, non ha natura vincolata, restando subordinata alla valutazione dell'interesse del minore.
Il diritto ad ottenere i documenti validi per l'espatrio costituisce espressione del diritto costituzionalmente tutelato di cui al comma 2 dell'art. 16 Cost., dell'art. 13 Carta dei diritti dell'uomo adottata dall'ONU e dell'art. 2 protocollo 4 CEDU.
Preso atto di ciò, il Tribunale sottolinea che non si possono imporre delle limitazioni così rilevanti alla libertà di circolazione e di espatrio, a patto che esse non si fondino su esigenze di rango superiore e normativamente previste, e una di esse è certamente l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da parte di entrambi i genitori. In tale contesto, l'ingerenza dello Stato si giustifica solo nell'interesse e a tutela dei figli minori.
Ciò detto, il Tribunale rammenta che

ildiritto

«nel caso in cui siano già in corso un giudizio ordinario di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si discute di affido, frequentazione e mantenimento tra i genitori e minori è certamente quest'ultimo giudice che possiede la più ampia conoscenza del caso. Per questo motivo il giudice tutelare deve coordinarsi nei contenuti del provvedimento da adottare, di sua esclusiva competenza, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, il quale può avere una più ampia conoscenza del caso».

Preso atto di ciò, il Giudice rigetta il ricorso.
Il Giudice Tutelare, in sede di esame, deve limitarsi a valutare se vi è l'interesse del minore e, in particolare, dovrà valutare se vi possa essere il pericolo che il genitore sottragga i figli all'altro e, nel caso di specie, tale pericolo non può escludersi per diversi motivi: il legame di sangue tra la ricorrente e la famiglia di origine, la mancanza di una sua stabile occupazione in Italia, la situazione conflittuale con il coniuge, la presenza sul territorio di alcuni amici che tuttavia “hanno la loro vita”.
Tutto ciò lascerebbe ragionevolmente presumere, secondo il Giudice, la possibilità che la donna possa decidere di recarsi in Bielorussia stabilmente.
Tale rischio, unito a quelli legati al territorio (si ricorda che la Bielorussia non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1980 e che la situazione dei diritti umani si è deteriorata in occasione del conflitto in atto) e all'esigenza di tutelare il superiore interesse dei minori a rimanere nel territorio italiano, portano il Tribunale a disporre il divieto di espatrio in mancanza del formale ed esplicito consenso del padre.

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