Nel caso di specie si paventava infatti il pericolo che la madre potesse portare i figli in Bielorussia, e che da lì non facesse più ritorno.
La vicenda
L'odierna ricorrente è una donna nata in Bielorussia e sposata con un cittadino italiano. Dall'unione, suggellata da matrimonio avvenuto in Sicilia, nacquero due figli di cui ora, nelle more del procedimento di separazione, chiede l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ovvero dei passaporti.
Il marito si opponeva alla richiesta, spaventato dalla possibilità che la donna potesse condurre i figli in Bielorussia e non rientrare più in Italia, per cui chiedeva al Tribunale di Caltagirone disporsi la separazione personale accompagnata dalla richiesta urgente di divieto di espatrio dei figli minori.
La Questura di Catania provvedeva al ritiro dei passaporti dei minori, mentre il Tribunale di Caltagirone, non ravvisando alcuna urgenza improcrastinabile tale da legittimare un provvedimento de plano, fissava l'udienza per valutare l'interesse preponderante dei minori.
Rilascio dei passaporti ai minori senza il consenso del genitore
Con il decreto dell'11 maggio 2024, il Tribunale di Caltagirone richiama anzitutto l'orientamento secondo cui l'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore, senza l'assenso dell'altro, non ha natura vincolata, restando subordinata alla valutazione dell'interesse del minore.
Il diritto ad ottenere i documenti validi per l'espatrio costituisce espressione del diritto costituzionalmente tutelato di cui al comma 2 dell'art. 16 Cost., dell'art. 13 Carta dei diritti dell'uomo adottata dall'ONU e dell'art. 2 protocollo 4 CEDU.
Preso atto di ciò, il Tribunale sottolinea che non si possono imporre delle limitazioni così rilevanti alla libertà di circolazione e di espatrio, a patto che esse non si fondino su esigenze di rango superiore e normativamente previste, e una di esse è certamente l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da parte di entrambi i genitori. In tale contesto, l'ingerenza dello Stato si giustifica solo nell'interesse e a tutela dei figli minori.
Ciò detto, il Tribunale rammenta che
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«nel caso in cui siano già in corso un giudizio ordinario di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si discute di affido, frequentazione e mantenimento tra i genitori e minori è certamente quest'ultimo giudice che possiede la più ampia conoscenza del caso. Per questo motivo il giudice tutelare deve coordinarsi nei contenuti del provvedimento da adottare, di sua esclusiva competenza, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, il quale può avere una più ampia conoscenza del caso». |
Preso atto di ciò, il Giudice rigetta il ricorso.
Il Giudice Tutelare, in sede di esame, deve limitarsi a valutare se vi è l'interesse del minore e, in particolare, dovrà valutare se vi possa essere il pericolo che il genitore sottragga i figli all'altro e, nel caso di specie, tale pericolo non può escludersi per diversi motivi: il legame di sangue tra la ricorrente e la famiglia di origine, la mancanza di una sua stabile occupazione in Italia, la situazione conflittuale con il coniuge, la presenza sul territorio di alcuni amici che tuttavia “hanno la loro vita”.
Tutto ciò lascerebbe ragionevolmente presumere, secondo il Giudice, la possibilità che la donna possa decidere di recarsi in Bielorussia stabilmente.
Tale rischio, unito a quelli legati al territorio (si ricorda che la Bielorussia non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1980 e che la situazione dei diritti umani si è deteriorata in occasione del conflitto in atto) e all'esigenza di tutelare il superiore interesse dei minori a rimanere nel territorio italiano, portano il Tribunale a disporre il divieto di espatrio in mancanza del formale ed esplicito consenso del padre.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
In data 09.09.2022 D. T., nata a Minsk (Bielorussia) il (omissis) 1986, c.f. (omissis) inoltrava il ricorso volto ad ottenere autorizzazione al rilascio di documento valido per l’espatrio ovvero al rilascio e/o restituzione dei passaporti dei figli minori A. e S. Esponeva nel ricorso:
-che ha contratto matrimonio religioso e civile a Minsk (Bielorussia) con il sig. D. G., nato a Caltagirone (CT) il (omissis) 1985, c.f. (omissis), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caltagirone;
- che dall’unione sono nati i figli A. a (omissis) (RG) il (omissis) 2015 e S. a (omissis) (RG) il (omissis) .2017;
- che i coniugi stabilivano la propria residenza in Caltagirone, Via (omissis);
- che mediante ricorso per separazione giudiziale datato 02.04.2021 il sig. D. chiedeva al Tribunale di Caltagirone disporsi la separazione personale dei coniugi e proponeva ingiustificatamente istanza urgente per il divieto di espatrio dei figli minori con delega al Commissariato di Caltagirone per l’attuazione del provvedimento di ritiro dei documenti.
- che, nonostante il Tribunale nulla avesse disposto al riguardo se non la fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi, il D. revocava l’assenso al rilascio dei passaporti per i figli minori paventando che la moglie volesse portarli con sé in Bielorussia, sottraendoli alla responsabilità genitoriale del padre e la Questura di Catania provvedeva a ritirare i predetti passaporti sia italiani che Bielorussi, avendo i minori doppia cittadinanza e quindi doppi passaporti, apponendo la dicitura “documento non valido per l’espatrio” mediante provvedimento del 09.04.2021 prot. Cat (omissis).
A sostegno della domanda richiamava le considerazioni espresse dal CTU Dott.ssa M. nominato nel giudizio di separazione e le valutazioni sul punto espresse dal Presidente S. nel provvedimento presidenziale del 26.07.2021.
Questo Tribunale, in persona del Giudice Tutelare, ritenuto non sussistere nella fattispecie una situazione di urgenza improcrastinabile tale da legittimare un provvedimento de plano, inaudita altera parte che, nella materia della genitorialità può costituire violazione diretta dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 6 comma 1, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (cogente con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, v. art. 6), disponeva la comparizione personale delle parti all’udienza del 12.10.2022 al fine di valutare l'interesse preponderante dei minori, quindi la compatibilità dell'espatrio con l'interesse dei minori stessi. Si costituiva parte resistente a mezzo procuratore depositando in data 07.10.2022 memoria difensiva.
Nella memoria difensiva parte resistente reiterava formale e sostanziale diniego al rilascio del passaporto nei confronti dei minori con articolata specificazione dei motivi e tra questi… già dall’inizio del 2020, al rientro da un viaggio in Bielorussia, la moglie cominciò ad esternare al marito la sua volontà (non il suo desiderio) di tornare in Bielorussia definitivamente, portando con sé i figli minori. Prima tra tutte la possibilità, attese le premesse sopra evidenziate, che questi non facciano più rientro in Italia, circostanza che configurerebbe un enorme danno per la loro crescita serena ed armoniosa, danneggiando sia la prole che il padre nel loro inviolabile diritto alla bigenitorialià. Sarebbero pressoché inutili le sanzioni previste per il grave reato di sottrazione internazionale di minori, attese le infinite pastoie burocratiche di un procedimento volto a favorire il forzato rientro in Italia della prole, che sarebbe peraltro aggravato dalla situazione politica in atto nella predetta nazione ed il regime dittatoriale del suo presidente.
Quindi chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso ritenendo che la decisione sul punto spettasse al giudice istruttore della separazione; ritenendo strumentale il ricorso diretto ad arginare l’istruttoria del giudizio di separazione e, in ultimo, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità anche al fine di evitare un duplicato di pronunce potenzialmente in contrasto. Al ricorso parte resistente allegava documenti.
All’udienza del 12.10.2022, le parti insistevano nelle rispettive richieste.
Parte ricorrente contestava l’eccezione di inammissibilità del ricorso e la produzione documentale sia per la modalità di acquisizione e sia per il contenuto. Chiedeva ammettersi prova per testi qualora fosse stata ammessa la prova richiesta da controparte.
Venivano sentite personalmente le parti ed il Giudice si riservava.
Con decreto del 09.05.2024 questo Giudice, ritenuto necessario acquisire documentazione integrativa ovvero il provvedimento emesso dal Tribunale di Caltagirone sull’esercizio del diritto di visita e sulla regolarizzazione e stabilizzazione dei rapporti genitori-figli (R.G.n. 418/21) ne chiedeva l’acquisizione d’ufficio.
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Tanto premesso, considerate le deduzioni, pretese, eccezioni e difese delle parti, osserva quanto segue:
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza in subiecta materia “l'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore (e senza l'assenso ovvero in contrasto con la volontà dell'altro) non ha, a fronte di un diritto soggettivo non sottoposto a limiti, natura vincolata, ma resta subordinata alla valutazione dell'interesse del minore, rispondendo tale soluzione alla disciplina introdotta con l'art. 10 comma 5 lett. c) d.l. n. 70 del 2011, conv. con modificazioni nella l. n. 106 del 2011, attuativo del regolamento Ce n. 444 del 2009, la cui ratio non mira a prescindere dal consenso dei genitori, ma è diretta ad assicurare una tutela ulteriore dell'interesse dei minori” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/02/2013, n. 2696), di talché “in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dall'art. 3, lett. b), della legge n. 1185 del 1967, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2015, n. 21667);
Il diritto ad ottenere i documenti validi per l’espatrio costituisce un’espressione del diritto costituzionalmente garantito dal secondo comma dell’articolo 16 della Costituzione (Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge), dall’articolo 13 della Carta dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese) nonché dall’art. 2 del protocollo 4 Carta EDU (diritto alla libertà di circolazione :1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza. 2.Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
Non si possano quindi imporre a taluno così rilevanti limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2, Costituzione della Repubblica italiana), se esse non siano fondate su esigenze di rango superiore, e normativamente previste. Una di tali esigenze, come è intuitivo, è rappresentata dall'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori affidatari ed esercenti la responsabilità.
L’ingerenza dello Stato di cui all’art. 3 Legge 1185/1967 nella limitazione del diritto alla libera circolazione della persona si giustifica solo nell’interesse e a tutela dei figli minori. L’essenza dell’art. 3 di cui alla Legge n. 1185 del 1967 è “garantire che il genitore assolva i suoi obblighi” (così Corte Costituzionale sentenza 0464/1997).
Nella coeva pendenza del giudizio ordinario di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si controverta della responsabilità dei genitori verso i figli (artt. 337-bis c.c. e segg.) - e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, frequentazione e mantenimento, tra i genitori e minori - si impone al giudice tutelare, o, ancora, al tribunale per i minorenni, che siano stati investiti, per le rispettive competenze, della domanda, della L. n. 1185 del 1967, ex art. 3, lett. b), di uno dei genitori di rilascio del documento di espatrio per i figli minori, nel dissenso frapposto dall'altro, di coordinarsi, nei contenuti dell'adottando provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, la cui più ampia cognizione, guidata dal principio dell'interesse preminente del minore, ben può sostenere la statuizione ancillare alla cui adozione sono chiamati i giudici del procedimento di volontaria giurisdizione (così Corte di Cassazione 4799/2022).
Infatti, nel caso in cui siano già in corso un giudizio ordinario di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si discute di affido, frequentazione e mantenimento tra i genitori e minori è certamente quest’ultimo giudice che possiede la più ampia conoscenza del caso. Per questo motivo il giudice tutelare deve coordinarsi nei contenuti del provvedimento da adottare, di sua esclusiva competenza, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, il quale può avere una più ampia conoscenza del caso.
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Orbene, alla luce dei principi di diritto testé enunciati, la domanda di inammissibilità del ricorso non può essere accolta stante la competenza di questo Giudice.
Parimenti, alla luce dei medesimi principi di diritto e delle risultanze istruttorie, la domanda di rilascio del documento non può essere accolta per i motivi che verranno di seguito illustrati.
La richiesta dei documenti validi per l’espatrio non deve essere “agganciata” ad un preciso viaggio e a precisi interessi (culturali, affettivi, ecc.) essendo generico interesse del cittadino ottenere la possibilità di uscire dai confini dello Stato tutte le volte che lo desideri.
L’esame del Giudice Tutelare deve quindi limitarsi a valutare se vi è interesse del minore, data la strumentalità della richiesta autorizzazione alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori e, in particolare dovrà valutare se vi possa essere il pericolo in generale che il genitore sottragga i figli all’altro, così finendo per impedire che l’altro genitore adempia ai propri doveri ed eserciti i diritti verso il figlio minore.
Dal tenore del ricorso e dall’istruttoria non può escludersi tale pericolo sussistendo nel caso di specie il rischio che la ricorrente trasferisca la propria residenza e quella dei minori all’estero, in Bielorussia, con pregiudizio e lesione dei diritti dei minori e del padre.
Dalla documentazione in atti e acquisita d’ufficio da questo Giudice è emerso quanto segue: I minori appartengono a nucleo familiare disgregato in situazione di conflittualità.
All’udienza del 18.03.2024 nel giudizio di separazione (RG 418/21) le parti- personalmente presenti dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice: “affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, il loro collocamento presso la madre e le visite del padre così come già fissato in sede presidenziale…”(cfr sentenza n.309/24 del 29.04.2024) .
L’ordinanza presidenziale così statuiva: che il padre possa vederli e tenerli con sé in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, tre pomeriggi settimanali feriali (dalle ore 16 alle ore 20), compatibilmente con le esigenze di studio e di svago, due week-end al mese (sabato e domenica, con pernottamento) e per un periodo di trenta giorni complessivi e frazionabili durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive (cfr. ordinanza del 26.07.2021).
L’accordo citato non contemplava- né se ne faceva riferimento in sentenza- la possibilità di espatrio dei minori.
Sicché è lecito presumere che permanga il dissenso del padre al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei minori.
Sentito all’udienza del 12.10.2022, il resistente ha dichiarato di opporsi alla restituzione ed al rilascio dei passaporti per il timore che i figli vengano portati via dalla madre perché già in tal senso minacciato dopo l’ultimo rientro dalla Bielorussia, circa a marzo 2020, …di avere un ottimo rapporto con gli stessi e, ad ulteriore domanda, rispondeva di frequentare loro anche in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli disposti con ordinanza, ovvero quando gli stessi lo desiderano.
Sentita la ricorrente alla stessa udienza del 18.01.2023 ha dichiarato di non avere una occupazione in Italia; di essere casalinga; di non aver trovato opportunità lavorative dalle 9 alle 13 e di non aver nessuno che si occupi dei bambini. …di svolgere attività di baby sitter quando non ci sono i figli a casa, presso altri. Non ha parenti in Italia; ha alcuni amici che “hanno la loro vita”…, che non ha intenzione di trasferirsi in Bielorussia ove vi sono meno opportunità di vita … meno opportunità per i figli trattandosi di un paese non parte della Comunità europea, oltre che per il clima….
Orbene, le giustificazioni addotte dalla ricorrente non ha intenzione di trasferirsi in Bielorussia ove vi sono meno opportunità di vita non appaiono di per sé ostative al trasferimento presso altro Stato.
Al contrario, il legame di sangue tra la ricorrente e la famiglia di origine; la mancanza di una stabile occupazione lavorativa; il “non aver nessuno che si occupi dei bambini”; la mancanza di parenti in Italia; la situazione conflittuale con il padre dei bambini e la presenza di amici “che hanno la loro vita”; lasciano ragionevolmente presumere che la ricorrente possa decidere di recarsi stabilmente in Bielorussia, di trasferire lì la propria residenza con i bambini , ricongiungendosi così con la famiglia di origine ed i propri affetti.
Quanto accertato è sufficiente per una pronuncia di rigetto della domanda.
Nessun rilievo può darsi invece al contenuto delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche e dei messaggi WhatsApp atteso che, in presenza di contestazione specifica e di disconoscimento dei messaggi, la trascrizione è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni. Nel caso di specie non è stato prodotto il supporto informatico.
Tanto premesso in fatto e in diritto, ritiene questo Giudice che l’eventuale trasferimento all’estero - non escluso dalle risultanze istruttorie sia certamente ostativo all’esercizio e alla condivisione delle responsabilità e funzioni genitoriali, così come previsto dall’affido congiunto, e contrario agli interessi dei minori.
Il genitore straniero può essere indotto a sottrarre il figlio e a condurlo nel proprio paese d’origine, sradicando il minore dal proprio contesto sociale, scolastico e geografico. Non solo la sottrazione del minore priverebbe lo stesso di una delle figure parentali, ma comporterebbe quindi per lo stesso il completo distacco dal contesto nel quale era inserito e che rappresentava non solo la sua “residenza abituale”, ma il suo luogo di vita.
Considerato che la Bielorussia non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1980, per cui non sarebbe possibile per un genitore italiano chiedere il rimpatrio in Italia dei propri figli portati o trattenuti illegalmente in Bielorussia, nonché il ripristino del diritto di visita n ossequio alla convenzione medesima;
considerato il deterioramento della situazione dei diritti umani in Bielorussia;
considerato il superiore interesse dei minori a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori affidatari ed esercenti la responsabilità;
ritenuto il superiore interesse dei minori alla permanenza nel territorio italiano, nel loro ambiente di vita e nella attuale residenza; ritenuto necessario vietare l’espatrio dei minori in mancanza di esplicito e formale consenso del padre.
P.Q.M.
Vista la legge 21.11.67 N° 1185 RIGETTA
il ricorso e dispone il divieto di espatrio dei minori in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori
Le spese meritano integrale compensazione, in considerazione delle ragioni dedotte dalle parti, meritevoli di approfondimento in sede giurisdizionale, e del superiore interesse dei minori.