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18 giugno 2024
Assegnazione della casa familiare: l’arredo è compreso?

Sì perché contribuisce a conservare l'habitat domestico nel quale il minore è nato o cresciuto.

di La Redazione

In giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'assegno di divorzio e l'assegnazione della casa familiare, la Corte d'Appello accoglieva il gravame proposto dall'ex marito disponendo la revoca dell'assegnazione dell'immobile di cui si discute sul rilievo che quest'ultimo fosse di proprietà della ex moglie. Pertanto, osservava la Corte, «le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno dell'assegnazione stessa (vi sono gli arredi e, perciò, gli stessi vanno in qualche modo bloccati) è giuridicamente insostenibile, in quanto la pronuncia si risolverebbe in un'assegnazione degli arredi, legislativamente non prevista».

Avverso tale decisione, l'ex moglie ricorre per cassazione. Tra le censure, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non ha considerato che la proprietà della casa familiare non deve rilevare al fine dell'assegnazione della casa all'interesse dei figli, e, in secondo luogo che gli arredi devono essere considerati parte integrante dell'habitat domestico tutelato dall'art. 337-sexies c.c..

Per la Cassazione il motivo è fondato. A sostegno della sua decisione, la Corte ricorda che «l'assegnazione della casa familiare si estende- anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi».
Inoltre, l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ex art. 155, c. 4, c.c., ricomprende, per la finalità soprainidcate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell'altro ex coniuge.
Secondo la Cassazione, «il logico collegamento tra immobile e mobili ai fini di tutelare l'interesse del minore alla conservazione dell'ambiente familiare va ribadito anche se la proprietà dell'immobile è di proprietà esclusiva del coniuge non proprietario dei beni mobili al fine di garantire al minore quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare».
Anche se la coabitazione con il genitore non è quotidiana, è sufficiente che sia compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo, che vi faccia ritorno periodicamente e sia accertato che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico.
Uno degli indici probatori può essere la circostanza che l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

Ciò detto, la Cassazione osserva che nel caso di specie la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare e porre in relazione con il diritto all'assegnazione della casa familiare nella sua completezza. Per questi motivi, accoglie il ricorso con ordinanza n. 16691 del 17 giugno 2024.

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