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19 giugno 2024
Esclusa l’utilizzabilità ai fini della decisione di informazioni tratte in camera di consiglio dai siti internet

Per la Cassazione, si tratta di «acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti».

di La Redazione

ildiritto

«Non sono utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio da siti internet di meteorologia o climatologia, in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti».

È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24117 del 18 giugno 2024 in una controversia avente ad oggetto l'assoluzione di Tizio dai reati di omicidio aggravato di Caio e di rapina aggravata ai danni dello stesso.
Tra i motivi di doglianza, il Procuratore e le parti civili denunciano la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 526 c.p.p. con riguardo all'utilizzazione di informazioni tratte in camera di consiglio da una non meglio specificata tabella di conversione delle misure europee e anglosassoni delle calzature, che ha portato il giudice di secondo grado ad assolvere immotivatamente l'imputato.

Per la Cassazione, le censure concernenti l'utilizzo di prove non acquisite in contraddittorio, ma piuttosto basate sulla cd. “scienza” del giudice sono fondate: la sentenza impugnata ha effettivamente utilizzato materiale proveniente da internet (previsioni meteorologiche) che non risulta acquisito agli atti, in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è, infatti, chiarito che «non sono utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio dal sito internet google maps, in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti».

Applicando quanto detto al caso di specie, si tratta di documentazione illegittimamente impiegata per la decisione cui è stata attribuita valenza decisiva per scardinare il ragionamento del primo giudice, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: «in tema di prova, le c.d. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete "internet", possono costituire solo un parametro con cui valutare l'impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione».

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