Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con decreto provvisorio emesso in data 21.11.2023 e depositato in data 28.11.2023 il Tribunale per i Minorenni di Brescia – sentite le parti all’udienza del 4.11.2023 - ha incaricato il Servizio tutela minori territorialmente competente di svolgere indagine psico-sociale al fine di evidenziare le condizioni del minore e degli adulti di riferimento, relazionando entro il 29.2.2024 e ha sospeso, fino all’esito dell’istruttoria, le videochiamate tra i nonni paterni e il nipote.
Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha osservato che:
- era emerso che i nonni paterni vedevano il nipote in videochiamata durante le videochiamate protette del bambino con il padre e che non lo vedevano dal giorno del Battesimo;
- le videochiamate protette padre-figlio erano state interrotte da una quindicina di giorni, senza che se ne conoscesse il motivo;
- appariva necessario svolgere una indagine sul nucleo familiare dei ricorrenti.
2. Con reclamo depositato in data 7.12.2023 M. M. e A. O., nonni paterni del minore, hanno chiesto, previa sospensione del provvedimento provvisorio impugnato, la revoca del decreto nella parte in cui aveva sospeso, allo stato e fino a diversa decisione, le videochiamate tra i nonni paterni e il nipote e la revoca della disposta indagine psicosociale. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.
I reclamanti hanno osservato che il Tribunale di Cremona, con ordinanza resa nell’ambito del giudizio di separazione tra G.O. e R.M., aveva disposto l’affidamento esclusivo di P. alla madre, con diritto del padre di frequentare il figlio secondo quanto stabilito dai Servizi Sociali territorialmente competenti e che dal 2021 O. G. settimanalmente vedeva il figlio tramite incontri protetti. Hanno, altresì, osservato di vedere il nipote solo per pochi minuti tramite videochiamata nell’ora di visita che G. aveva con P., in quanto, pur essendosi sempre interessati al nipote, la madre del minore aveva sempre impedito loro ogni possibile contatto. I reclamanti hanno, inoltre, osservato che né l’educatrice presente nel corso degli incontri padre -figlio né la madre di P. avevano mai segnalato situazioni di potenziale pregiudizio per il minore e che, pertanto, non era comprensibile la decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni di Brescia nella parte in cui, alla luce della sospensione degli incontri padre-figlio, aveva sospeso i contatti nonni paterni-nipote. Superflua era pure - sociale disposta nei confronti del nucleo paterno (costituito esclusivamente dai reclamanti), avendo la nonna paterna lavorato per circa 40 anni come insegnante presso le scuole dell’infanzia ed essendo il nonno paterno titolare di una tabaccheria ed essendo pertanto persone affidabili.
3. Con comparsa depositata in data 10.4.2024 si è costituita in giudizio R.M. chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibile il reclamo e, in via principale e nel merito, rigettarsi la proposta impugnazione, con vittoria di spese di causa. La madre del minore ha osservato come il decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni non aveva in alcun modo introdotto, ai sensi dell’art. 473bis.24, co. 2 cpc sostanziali modifiche nell’assetto di vita del minore. I nonni paterni, infatti, non avevano mai avuto una regolamentazione né delle visite né delle videochiamate ma si erano nell’ultimo anno limitati a ricevere delle videochiamate dal figlio - padre del minore - in occasione delle visite protette con il figlio effettuate alla presenza di un’educatrice. Di conseguenza, posto che non era peraltro la prima volta che i Servizi Sociali interrompevano le visite protette a causa del comportamento pregiudizievole del sig. O. e che in tali momenti anche i nonni avevano visto sospendersi le videochiamate, non si comprende quali siano le “sostanziali modifiche nell’assetto di vita del minore” che avrebbero giustificato il deposito di un reclamo ai sensi dell’art. 473bis.24, co. 2, C. P. C., anche perché con il provvedimento reclamato il Tribunale per i Minorenni aveva sì sospeso le videochiamate tra i ricorrenti e il nipote ma aveva anche conferito incarico ai Servizi sociale regolamentazione dei rapporti nonni paterni-nipote. Il reclamo doveva, altresì, essere dichiarato inammissibile in quanto nel testo, peraltro generico e poco chiaro, non erano state indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale per i Minorenni nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La madre del minore ha, altresì, osservato che gli incontri protetti tra il sig. O. e il figlio erano ancora sospesi e che erano stati interrotti a causa degli agiti del sig. O. altamente disfunzionali posti in essere, tanto che i Servizi sociali avevano dichiarato l’impossibilità di proseguire con la regolamentazione degli incontri se non a seguito di una valutazione psicodiagnostica sul genitore. A conclusione, ha osservato che mai i sig.ri M. – O. le avevano avanzato alcuna offerta di supporto morale o economico, così dimostrando un totale disinteresse nei confronti della crescita e dello sviluppo del nipote.
4. In data 11.4.2024 il Procuratore Generale ha espresso parere del seguente tenore: “…letto il reclamo in data 07/12/2013 presentato da O.A. e M.M., nonni paterni del minore O.P., avverso il decreto cui in data 21/11/2023, in via provvisoria, sospendeva le videochiamate tra i ricorrenti ed il nipote, incaricando nel contempo i servizi tutela minori…” di svolgere indagine psicosociale per accertare in particolare le condizioni personali e familiari del minore e degli adulti di riferimento, suggerendo eventualmente le soluzioni che garantiscano la migliore tutela del minore rispetto ad eventuali incontri minore-nonni paterni”. Rilevato che il predetto provvedimento veniva adottato in considerazione della brusca interruzione delle videochiamate protette padre-figlio (nel corso delle quali i nonni paterni residenti in Calabria avevano modo di interloquire con il nipote, residente nel cremasco): interruzione i cui motivi non erano noti al Tribunale. Ritenuto pertanto che correttamente il Tribunale abbia adottato la sospensione in via provvisoria delle videochiamate nonni-nipote, essendovi un’evidente esigenza cautelare di consentire la ripresa solo una volta accertata – da parte dei servizi sociali all’uopo incaricati – l’attuale situazione relazionale dell’intero nucleo familiare del minore, e che le “spiegazioni” evidenziate nel ricorso non possono di per sé superare l’esigenza di acquisire informazioni da una fonte conoscitiva maggiormente affidabile, e soprattutto dopo minore: indagine in assenza della quale non vi sarebbe una concreta possibilità di comprendere l’opportunità o meno di autonome videochiamate tra nonni e nipote, ovviamente nell’ottica di tutelare nel migliore dei modi la serenità di quest’ultimo,
CHIEDE il rigetto del reclamo
5. In data 12.4.2024 si è costituito il nuovo difensore dei reclamanti, riportandosi a quanto già dedotto dal precedente difensore che, in data 17.4.2024, ha depositato atto di rinuncia al mandato.
6. In data 7.5.2024 è pervenuta relazione sociale di aggiornamento dalla comunità sociale cremasca, nella quale si dà atto del forte legame sussistente tra la sig.ra M. e il figlio P., e in data 31.5.2024 è pervenuta relazione sociale di aggiornamento dal Comune di Z. (VV) nella quale si dà atto del fatto che i sig.ri M. e O. sembrano persone capaci e dotate degli strumenti necessari per avere rapporti significativi con il nipote, eventualmente con il sostegno di figure professionali.
7. All’udienza del 14.6.2024 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte si è riservata la decisione.
8. Preliminarmente deve essere affrontata la questione della inammissibilità del reclamo eccepita da R. M..
Il ricorso ex art. 317 bis c.c. è stato proposto dai signori M. e O. nel maggio 2023 e dunque si applicano le norme del nuovo rito, in vigore per tutti i procedimenti promossi dopo il 28.2.2023.
La Riforma c.d. Cartabia prevede la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, nei limiti indicati dall’art. 473 bis.24 cpc.
I rilievi di parte M. sono corretti e condivisibili nel caso si fosse in presenza di un provvedimento emesso in corso di causa ex art. 473 bis.24 comma 2.
Il provvedimento provvisorio impugnato ne richiama uno emesso in precedenza, ovvero il 6.10.2023. Se da un lato tale richiamo può trarre in inganno, portando a ritenere che si tratti di un provvedimento reclamabile solo nei limiti indicati dal secondo comma dell’art. 473 bis.24 (come ritenuto da parte M. e, quindi, inammissibile per le ragioni indicate) un più attento esame del fascicolo di primo grado porta peraltro a ritenere che l’ordinanza reclamata sia stata emessa ai sensi del primo comma dell’art. 473 bis.22 (provvedimenti temporanei e urgenti reclamabili ai sensi del primo comma dell’art. 473 bis.24). Infatti, una volta depositato il ricorso, la giudice relatrice ha fissato la prima udienza di comparizione per il 20.9.2023 avanti a sé (come prevede la riforma) riservando la fissazione di successiva udienza per l’interrogatorio libero delle parti (che ha invece potuto delegare al giudice onorario).
All’udienza del 20.9.23 la giudice ha verificato la regolare costituzione delle parti e si è riservata su una eccezione di carattere processuale. Con il provvedimento richiamato del 6.10.2023 ha poi della memoria di controparte) e ha fissato udienza davanti al giudice onorario per l’interrogatorio libero delle parti per il giorno 4.11.2023. All’esito di tale seconda udienza il giudice onorario si riservava di riferire alla relatrice. È stato quindi emesso il provvedimento collegiale impugnato che, sostanzialmente, altro non è che l’ordinanza emessa ex art. 473bis.22, come tale reclamabile ai sensi del 473 bis.24. Ciò premesso, il reclamo va senza dubbio respinto.
Appare opportuno premettere che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con il reclamo ex art. 473 bis.24 cpc previsto dalla recente riforma se da un lato il legislatore richiede che vi sia un controllo, immediato e anche in itinere, del merito delle decisioni provvisorie assunte in primo grado, dall’altro la valutazione che deve essere fatta dalla Corte di Appello non è a cognizione piena ma è “allo stato degli atti”, valutazione quindi simile a quella propria dei procedimenti cautelari, dovendosi comunque escludere che la Corte possa sovrapporre una propria e diversa attività istruttoria rispetto a quella che si sta svolgendo nel primo grado; pertanto, anche con il nuovo reclamo introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, ogni istanza istruttoria deve essere dalle parti rivolta al giudice di primo grado, che ancora non si è pronunciato in via definitiva, e che può sempre modificare i provvedimenti emessi, e ogni circostanza sopravvenuta deve essere dedotta davanti al giudice di merito. Ne consegue che anche la produzione documentale che si riferisce a fatti successivi rispetto alla emissione dell’ordinanza impugnata deve essere ritenuta inammissibile in sede di reclamo, dovendo essere sottoposta al vaglio del giudice di primo grado.
La Corte può solo assumere sommarie informazioni, ma solo se indispensabili per la decisione.
Dunque, la Corte è sì chiamata a rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato, ma deve limitarsi a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento, se sia ragionevole e se corrisponda, in quel determinato momento, all’interesse superiore del minore.
Ciò premesso, la Corte osserva che il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha motivato in modo esaustivo e non contraddittorio i provvedimenti provvisori assunti, disponendo una istruttoria mirata proprio a rispondere alle istanze dei nonni paterni; non era ragionevole aspettarsi un immediato accoglimento di quanto richiesto proprio perché non vi era un pregresso rapporto naturale e continuativo tra il minore e i nonni, che si vedevano solo attraverso videochiamate e per di più destinate al padre del minore. Il provvedimento è stato pertanto prudentemente adottato nell’esclusivo interesse del minore, apparendo assolutamente necessario assumere prima informazioni sui reclamanti. Pertanto, anche la doglianza sui provvedimenti di carattere istruttorio, oltre che inammissibile è del tutto infondata.
La motivazione del Tribunale appare equilibrata e condivisibile e le doglianze dei reclamanti non sono idonee a censurare la decisione assunta.
L’esito degli accertamenti successivi svolti dal Servizi Sociali non possono che essere valutati dal Tribunale per i Minorenni, in applicazione dei presupposti e principi enunciati dall’art. 473 bis.24.
Le spese di questo procedimento sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti, e liquidate come da dispositivo in base ai parametri ex DM 147 del 13.8.2022 previsti per i procedimenti avanti alla Corte d’Appello, cause valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi (fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva € 709,00, fase decisionale € 1.735,00), avuto riguardo alla natura provvisoria del provvedimento oggetto di reclamo.
Si dà inoltre atto che sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, nel caso sia dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE
RIGETTA il reclamo e conferma l’ordinanza emessa il 21.11.2023, depositata il 28.11.2023 ex art. 473 bis.22 dal Tribunale per i Minorenni di Brescia.
Visto l’art. 473 bis.24 comma 4cpc
CONDANNA M. M. e O. A. a rifondere a M.R. le spese di questo procedimento, che liquida in euro 3.473,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.
DA’ ATTO che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo da parte dei reclamanti, qualora dovuto.