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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La pretesa creditoria azionata da ... si fonda sull'attività professionale svolta nei confronti degli opponenti relativa a varie prestazioni di assistenza tecnico-edilizia, in virtù delle quali veniva emessa fattura pro-forma indicante la descrizione delle attività espletate e richiesto il pagamento di € 15.555,50.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ... e ... quest'ultimo anche nella qualità di procuratore generale della madre... giusta procura generale agli atti del 02.07.2020, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sul rilievo preliminare della inidoneità della fattura pro-forma a legittimare l'emissione del provvedimento monitorio, emesso oltretutto in difetto del parere di conformità dei compensi reso dal competente ordine professionale, e nonostante la fattura pro-forma prodotta recasse un importo inferiore (€ 13.066,20) a quello domandato.
Eccepivano inoltre che tutti i lavori indicati dall'opposto erano stati pagati con assegni circolari del 29.06.2010 pari ad € 3.400,00 e con denaro contante per € 4.000,00, somme che dovevano ritenersi satisfattive dell'attività prestata dall'opposto; ritenevano esosa la richiesta economica prima di allora peraltro mai formulata, alla luce del fatto che gli opponenti avevano corrisposto sempre gli acconti richiesti dal professionista.
Concludevano, pertanto, per l'accoglimento della spiegata opposizione e la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed alle spese di giudizio.
Costituitosi in lite, ... ha invocato il rigetto della opposizione, sia con riferimento ai dedotti vizi attinenti ai presupposti normativi per l'emissione del decreto ingiuntivo, sia in ordine al merito della pretesa, evidenziando che i pagamenti effettuati con gli assegni circolari erano relativi ad altri lavori commissionati dagli opponenti in epoca precedente alle prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo, e che inoltre non vi era prova dei pagamenti in contanti dedotti dagli opponenti.
Evidenziava che a causa di un errore materiale veniva depositata nota proforma di ammontare inferiore rispetto alla richiesta di € 15.555,00; non modificava pertanto il quantum della pretesa creditoria e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con la condanna degli attori ex art. 96, comma 3 c.p.c., ed alle spese di lite.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.
Va intanto rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'opposto in seguito alla rinuncia del precedente difensore depositata in atti in data 25.03.2022, alla luce di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 301 c.p.c., a tenore del quale “Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa”, dovendosi ritenere non equiparabile pertanto la rinuncia al mandato - con la quale permane lo jus postulandi in capo al precedente difensore nei confronti della controparte fino alla costituzione del nuovo difensore, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. - alle ipotesi di cancellazione dall'albo, nel caso di specie avvenuta in data successiva alla costituzione in giudizio del nuovo difensore Avv. ... Nel merito, va premesso che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. introduce un ordinario ed autonomo giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale il giudice, anche laddove accerti essere stata emessa ingiunzione in difetto delle condizioni richieste dagli artt. 633 ss. c.p.c., deve comunque pronunciarsi nel merito sul diritto fatto valere dal creditore con la domanda di cui al ricorso monitorio, formando il proprio convincimento anche sulla base di mezzi di prova diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento opposto e indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi documentali in ragione dei quali il medesimo è stato emesso (Cass. 7020/2019; Cass. 4121/2001); che, inoltre, nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti che non interferisce, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle medesime. La qualità di attore sostanziale, pertanto, spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nella specie ... - sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito ( 21101/2015), e quella di convenuto al debitore opponente (... e i germani ..., sul quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (Cass. 2421/2006).
Ciò premesso deve ritenersi sussistente il contratto d'opera professionale tra le parti, stante la sollevata eccezione di pagamento svolta dagli opponenti, altrimenti incompatibile con l'inesistenza del rapporto contrattuale.
La controversia ha pertanto ad oggetto la debenza della somma nella misura portata dal decreto ingiuntivo, risultando incontestato il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale. ... un consolidato principio giurisprudenziale “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Ove però il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cass. 2276/2020).
Va osservato nel caso concreto che: -alla prima udienza, del 04.11.2020, parte opponente ha eccepito l'ulteriore pagamento (in aggiunta ai 7.400,00 dedotti nell'atto di opposizione) di € 5.200,00, a mezzo n. 2 assegni circolari del 29.06.2010, di € 2.600,00 cadauno, emessi da ... e ... imputandoli all'attività volta all'ottenimento dell'autorizzazione a costruire sul suolo agricolo di ... di cui alle p.lle 377 e 730 foglio 141; -con le prime memorie istruttorie ha eccepito l'ulteriore pagamento di due assegni circolari di ammontare complessivo di € 600,00 emessi il 30.05.2011.
Alla luce di tali difese emerge che l'importo totale eccepito in pagamento dagli opponenti assomma ad € 13.200,00, di cui € 4.000,00 attraverso pagamenti in contanti.
Parte opposta ha ribadito che la somma di € 3.400,00 era da imputare ad una perizia stragiudiziale allegata alla compravendita del 28.06.2010 relativa ad un immobile degli opponenti, e deduceva che gli ulteriori pagamenti eccepiti (€ 5.200,00) si riferivano ad altri lavori precedentemente commissionati e diversi rispetto a quelli relativi alla richiesta di ingiunzione, e segnatamente: -frazionamento del 06.08.2009 del terreno indicato al catasto del Comune di ... fg. 120, part. 600; -attività relativa alla richiesta di manutenzione di un immobile protocollata al Comune di ... il 09.12.2010.
Nel caso di specie si rileva l'incongruenza delle difese di parte opposta, la quale dopo aver contestato le eccezioni di pagamento di parte opponente, ha dedotto successivamente, ed in via generica, che tutti i pagamenti corrisposti con gli assegni circolari del 29.06.2010 erano da imputare ai lavori scaturiti nella perizia di cui al frazionamento del 06.08.2009 e nella pratica per la richiesta di manutenzione di un immobile degli opponenti, protocollata al Comune di ... il 09.12.2010 …che è stata allegata al contratto di compravendita a rogito del Notaio Dott. M., stipulato dagli opponenti in data 28.06.2010… (vedi prima memoria istruttoria; difesa ribadita pure nella seconda memoria istruttoria) dovendosi evidenziare che la relazione tecnica del 09.12.2010 riguarda invece altro immobile rispetto a quello compravenduto il 28.06.2010; conclude parte opposta affermando che tali somme erano comunque state “…versate per le attività prodromiche dovute per la perizia di rivalutazione immobili, assistenza all'atto di compravendita, rilievi e misurazioni del lotto” (cfr. prima memoria istruttoria), descrivendo in tal modo attività poco dettagliate e generiche.
Va osservato, peraltro, che le somme in oggetto (€ 8.600,00) appaiono eccessive se rapportate esclusivamente alle prestazioni dedotte da parte opposta, la quale inoltre non allega prove a sostegno della diversa imputazione offerta, quali fatture o quietanze di pagamento, idonee a consentire di ritenere riferibili tali pagamenti alle prestazioni diverse rispetto a quelle descritte nella nota pro forma in atti.
Parte opponente ha versato di contro documentazione (matrici assegni circolari) attestante il pagamento nel periodo di conferimento degli incarichi professionali, e che vanno portati a deconto di quanto dovuto.
Va detratto l'ulteriore pagamento (allegato con la prima memoria 183 cpc) di € 600,00 avvenuto con assegni del 30.05.2011, sul quale va evidenziato che parte opposta nulla ha eccepito sino al deposito delle terze memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. - che entrambe le parti in causa hanno invero utilizzato inammissibilmente come controrepliche alle rispettive seconde memorie istruttorie - in cui allegava le fatture nn. 32 e 33 del 2011, la cui produzione va pertanto dichiarata inammissibile stante le preclusioni istruttorie già maturate.
A fronte, infine, della contestazione relativa agli eccepiti pagamenti in contanti, gli opponenti non hanno fornito prova in giudizio della circostanza dedotta, con la conseguenza che l'importo di € 4.000,00 non può essere detratto dall'ammontare del credito richiesto da parte opposta.
Può pertanto concludersi, alla luce di quanto sopra, che non sussista nel caso di specie prova adeguata del credito nella misura richiesta da ... Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e il credito rideterminato nella misura di € 6.355,00 (€ 15.555,00 detratti i pagamenti complessivi con assegni circolari di € 9.200,00); rigetta le domande di responsabilità ex art. 96 c.p.c. svolte da entrambe le parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 395/2020 (R.G. 644/2020);
-condanna gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 6.355,00 nei confronti di ... oltre interessi di legge dal 18.5.2020 fino al pagamento;
-rigetta le domande di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. svolte da entrambe le parti; -compensa integralmente le spese di lite tra le parti.