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26 giugno 2024
Le soluzioni ai contratti pubblici: rotazione e maggiori costi
Il MIT ha fornito alcune soluzioni operative in relazione alle modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.
di La Redazione
Il quesito
È stato chiesto al Ministero un parere tecnico. In particolare, gli istanti hanno posto alcuni interrogativi sulla questione della rotazione. Dunque, nel caso in cui, nel rispetto del principio di rotazione, non ricorrendo le eccezioni e la deroga (infra € 5000) previste dall'art. 49, la stazione appaltante effettui un affidamento diretto, il cui importo risulti superiore a quello pagato in relazione all'affidamento immediatamente precedente, avente le medesime caratteristiche e quantità, è comunque corretto procedere anche a fronte di maggiori costi? In altri termini, le previsioni dell'art. 49 e le loro finalità di contrappeso alla discrezionalità dell'affidamento diretto, le si possono considerare prioritarie rispetto al principio di economicità, mettendo al riparo la stazione appaltante da eventuali censure di danno erariale?
La normativa di riferimento

legislazione

L'art. 23 del D.Lgs. n. 36/2023 (Principio di rotazione degli affidamenti) prevede che gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, cioè:

  • in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
  • per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
  • è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
L'analisi normativa

esempio

L'art. 49 del Codice appalti disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia. La norma vieta “l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. Una deroga al principio di rotazione è prevista solo in “casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”, nei quali “il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

La soluzione

precisazione

Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che la Relazione illustrativa del Codice ha specificato che, per procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma. Si veda al riguardo il recente parere in funzione consultiva di ANAC n.58/2023.

Riferimento
Risposta del Ministero (MIT) del 21 giugno 2024 n. 2624
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