Per la Cassazione, «la sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che ha chiesto l'ammissione al concordato rende inammissibili, e se già proposte improcedibili, le impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione. L'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe infatti l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa».
La Corte d'Appello di Firenze accoglieva il reclamo ex art. 183 l. fall e revocava l'omologazione del concordato preventivo di una s.p.a. disposta dal Tribunale. Proposto ricorso, la società reclamante resisteva con controricorso deducendo l'improcedibilità del ricorso perché il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della...
Svolgimento del processo
1.1. La Corte d’appello di Firenze, con decreto dell’8 giugno 2023, in accoglimento del reclamo ex art. 183 l. fall. proposto da A.U. s.p.a., ha revocato l’omologazione del concordato preventivo di S.T. s.p.a. disposta dal tribunale di Siena.
1.2. S.T. s.p.a., con ricorso notificato in data 8/7/2023 e illustrato da memorie, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.3. A.U. s.p.a. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memorie, deducendo, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso perché il Tribunale di Siena, con sentenza del 28/7/2023 divenuta definitiva perché non reclamata, ha dichiarato il fallimento di S.T. s.p.a. .
1.4. La commissaria giudiziale del concordato preventivo S.T. s.p.a. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
2.1. Come documentato dalla controricorrente, il Tribunale di Siena, con sentenza del 28/7/2023, ha dichiarato il fallimento di S.T. s.p.a..
2.2. Ora, secondo quanto chiarito da Cass. S.U. n. 9146 del 2017, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che ha chiesto l’ammissione al concordato rende inammissibili, e se già proposte improcedibili, le impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione. L’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe infatti l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, perché “non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti” (Cass. SU n. 1521 del 2013.
2.3. In particolare, le Sezioni Unite, dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass. S.U. n. 27073 del 2016) dell’immediata impugnabilità del decreto con cui la corte d’appello definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, come avvenuto nel caso in esame, hanno osservato che: - nella giurisprudenza di questa Corte è ormai indiscusso che “la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., né ne consente la sospensione” (Cass. S.U. n. 9935 del 2015); - “non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico
- giuridica tra le procedure”, la statuizione di rigetto della domanda di omologazione del concordato, benché non definitiva in quanto ancora reclamabile o già impugnata, rende immediatamente possibile la dichiarazione del fallimento, che “non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo” (Cass. S.U. n. 9935 cit.); - vero è, infatti, che “tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza” (Cass. S.U. n. 9935 cit.) ma, una volta che sia stato dichiarato il fallimento, può solo essere impugnata la relativa sentenza; - non è, dunque, possibile che il giudizio sulla omologabilità del concordato prosegua dopo la dichiarazione del fallimento; - in questo caso, contro la sentenza di fallimento “l’impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo” (peraltro non reclamabile, secondo quanto espressamente prevede l’art. 162 l.fall., né ricorribile per cassazione).
2.4. In sostanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sopravvenuto il fallimento, i motivi d’impugnazione proposti contro il diniego di omologazione del concordato devono necessariamente tradursi in motivi d’impugnazione della sentenza dichiarativa, non essendo ipotizzabile che, in accoglimento del reclamo del debitore proponente, sia omologato un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento.
2.5. Né sarebbe possibile la sospensione del giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento in attesa della definizione del giudizio di omologazione, perché le questioni relative all’omologazione sono integralmente e necessariamente assorbite nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento (Cass. S.U. n. 1521 del 2013).
2.6. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
4. Le spese del giudizio, a fronte del sopravvenuto verificarsi di una causa d’improcedibilità del ricorso, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.