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2 luglio 2024
Semaforo rosso del Garante al trattamento dei dati biometrici dei dipendenti attraverso riconoscimento facciale

Pesante la sanzione irrogata dall'Autorità alla società in seguito al reclamo presentato da un dipendente che lamentava l'installazione illecita di un hardware di rilevazione delle presenze mediante riconoscimento facciale.

di La Redazione

La questione

Nell'occhio del Garante la violazione della disciplina in materia di privacy da parte di una società consistente nell'illecito trattamento dei dati personali dei dipendenti per mezzo di un software gestionale e di un hardware installato per regolare l'accesso al luogo di lavoro mediante riconoscimento facciale.

Gli accertamenti ispettivi

In seguito al reclamo presentato da un dipendente, l'Autorità delegava la Guardia di Finanza ad effettuare i dovuti accertamenti ispettivi, dai quali era emerso tra le altre cose che l'hardware utilizzato ai fini del riconoscimento facciale era utilizzato solo per elaborare le presenze ai fini della redazione delle buste paga dei dipendenti e che tutti erano stati informati prima della sua installazione mediante apposita informativa cui essi avevano prestato il loro consenso.
Quanto alle caratteristiche tecniche di detto dispositivo, esso consentiva il riconoscimento facciale dei dipendenti all'entrata e all'uscita dall'azienda, fornendo un elenco delle persone presenti in azienda e la stampa dei report delle ore di presenza di ognuno. Tali dati biometrici venivano poi cancellati una volta che il dipendente avesse cessato la sua attività presso l'azienda.
A fronte di tali accertamenti, il Garante notificava alla società l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 166, comma 5, Codice Privacy.

Le violazioni riscontrate

Agli esiti delle indagini, era emerso che l'utilizzo del sistema biometrico basato sul riconoscimento facciale era in uso sin dal 2018, non essendo però chiaro da quale preciso momento fosse iniziata la registrazione dei dati dei dipendenti attraverso l'acquisizione delle loro foto.
Posto che i dati biometrici rientrano nel novero delle c.d. categorie particolari di dati, il Garante rileva che il relativo trattamento è vietato ai sensi dell'art. 9, par. 1, Regolamento, mentre è consentito solo al ricorrere delle condizioni di cui al par. 2.
Con riguardo a queste ultime, in ambito lavorativo la norma prevede che il trattamento è consentito solo ove

legislazione

necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale nella misura in cui sia autorizzato dal diritto UE o dagli Stati membri o da un contratto collettivo, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti coinvolti.

Occorre dunque che il trattamento dei dati biometrici trovi fondamento in una disposizione normativa che abbia le caratteristiche richieste dalla disciplina sulla protezione dei dati, ma ad oggi l'ordinamento italiano non consente il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio, come ribadito più volte dalla stessa Autorità.

attenzione

In tale contesto, non è rilevante la dichiarazione di conformità del dispositivo poiché essa non fa venir meno la responsabilità della società che nelle vesti di titolare del trattamento avrebbe dovuto verificarne la liceità e conformità ai principi applicabili alla luce del principio di accountability.

Alla luce di ciò, il sistema utilizzato dalla società nel caso esaminato risulta contrario ai principi di minimizzazione e di proporzionalità di cui al GDPR.
Anche l'informativa rilasciata ai dipendenti era risultata carente e non idonea a rappresentare le caratteristiche principali del trattamento.

In conclusione

Alla luce delle suddette violazioni riscontrate, il Garante Privacy irroga alla società una sanzione amministrativa pari a 120mila euro attraverso ordinanza ingiunzione, ordinando il divieto di effettuare il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti attraverso il sistema di riconoscimento facciale.

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