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Si tratta del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio 2024, funzionale all'erogazione delle indennità di integrazione salariale ai lavoratori del settore, ivi inclusi gli apprendisti.
In Gazzetta Ufficiale n. 159 è stato pubblicato il Decreto del 21 maggio 2024 con il quale il Ministero del Lavoro ha disposto l'adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Come prevede l'articolo 2:
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«Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli |
Il comma 2 precisa che ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale si computano anche apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.
Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da 6 esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge, nominato attraverso decreto del Ministro del Lavoro e che dura in carica 4 anni.
Il Fondo prevede l'erogazione di un assegno di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
A copertura delle prestazioni è dovuto al Fondo:
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Al comma 4 dell'art. 6 si precisa che
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«A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, ai sensi del precedente art. 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%». |
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Con il messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla disciplina del Fondo, chiarendo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i destinatari, le nuove aliquote e le modalità operative. |