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18 luglio 2024
Gli avvocati della Regione devono passare il badge

Questa modalità di controllo non lede la libertà di patrocinio, ma è la conseguenza del fatto che sono dei dipendenti pubblici e come tali soggetti al controllo del datore di lavoro.

di La Redazione
Il caso di specie riguarda degli avvocati, in servizio presso l'ufficio legale della Regione, che ricorrevano avverso la circolare del coordinatore degli affari generali e del personale della Giunta della Regione che aveva esteso il meccanismo della rilevazione automatica delle presenze indistintamente a tutto il personale dipendente

Il provvedimento era stato impugnato perché l'obbligo di utilizzo del badge era ritenuto incompatibile con l'indipendenza e l'autonomia professionale proprie della qualifica di avvocato della Regione.
Tale ricorso veniva accolto
Secondo il giudice di primo grado gli avvocati regionali sono tenuti ad attestare in proprio, attraverso l'autocertificazione e sotto la personale responsabilità, lo svolgimento della propria attività lavorativa, non solo per garantire l'autonomia professionale ma per tener conto del fatto che spesso la loro attività si svolge fuori dell'ufficio.
La Regione impugna tale decisione.
Per il Consiglio di Stato non c'è dubbio che l'avvocatura degli enti pubblici costituisce un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica a salvaguardia delle prerogative di libertà nel patrocinio dell'amministrazione che si caratterizza per l'assenza di ingerenza nelle modalità di esercizio della professione, ma resta pur sempre un dato normativo ineludibile ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel caso di specie, con la Regione.
Pertanto, fermo restando che tutte le attività esterne presso uffici giudiziari saranno riscontrate dall'Amministrazione mediante le autodichiarazioni che gli avvocati presenteranno a tempo debito, in occasione della loro presenza presso gli uffici comunali non c'è alcuna ragione per cui non devono timbrare all'ingresso e all'uscita. Tale modalità di controllo non lede in alcun modo la libertà di patrocinio ma è la conseguenza che, seppur con la particolarità prima ricordata, sono comunque dipendenti pubblici, e come tali soggetti al controllo del datore di lavoro.
 
In definitiva, il Consiglio di Stato con sentenza n. 5878 del 3 luglio 2024, accoglie il ricorso della Regione.
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