In materia di giudizio di legittimità, il ricorso deve essere infatti sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale e, pertanto, è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se viene conferita all’estero da cittadino straniero.
Il
In via preliminare, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso in quanto la procura speciale alle liti risultava essere stata rilasciata prima che venisse adottata la decisione impugnata.
Con l'ordinanza n. 19905 del 19 luglio 2024, la Cassazione ha infatti ribadito che ai sensi dell'
«Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale». |
La procura speciale per il ricorso in Cassazione è valida solo se rilasciatain data successiva alla sentenza impugnata, in vista dell'esigenza di garantire dal punto di vista giuridico la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; di conseguenza, il ricorso è inammissibile qualora la procura risulti essere stata rilasciata in data anteriore a quella della sentenza impugnata.
Tali requisiti devono altresì operare nel caso in cui si tratti di una procura rilasciata all'estero da cittadino straniero, considerato che l'
Con riferimento al caso in esame, la procura risultava essere stata rilasciata all'estero da cittadino straniero e recava lo specifico riferimento al precedente giudizio di legittimità, dunque il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché sottoscritto da avvocato privo di procura speciale.
Tali argomentazioni sono in conclusione cristallizzate nel seguente principio di diritto:
«In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell' |
Svolgimento del processo
Con la sentenza in questa sede impugnata il Giudice di Pace ha statuito nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito della cassazione del provvedimento con cui era stato respinto il ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, proposto da K. F. contro il decreto di espulsione del Prefetto di Catania (e del conseguente ordine di accompagnamento alla frontiera del Questore di Catania) del 25/08/2020.
Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c. (motivazione apparente).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 28, 29, 30 e 31 del d.lgs. n. 283 del 1998, in combinato disposto con l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 (violazione diritto all’unità familiare ex art 8 CEDU), oltre all’omesso esame di un fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 1 d.lgs. n.159 del 2011.
2. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso, risultando la procura speciale alle liti rilasciata prima che venisse adottata la decisione impugnata.
2.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. «Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.»
Questa Corte ha più volte precisato che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024; cfr. le fattispecie esaminate da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014).
I requisiti appena descritti devono ritenersi operanti anche nel caso in cui la procura sia rilasciata all’estero da cittadino straniero, tenuto conto che l’art. 12 l. n. 218 del 1995, espressamente prevede che il processo civile che si svolge in Italia è regolato è regolato dalla legge italiana (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015).
2.2. Nella specie, la procura risulta rilasciata all’estero da cittadino straniero in data 09/04/2021 e reca lo specifico riferimento al precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza 25653/2022 (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25653 del 31/08/2022).
La sentenza impugnata risulta pubblicata successivamente, con precisione in data 26/06/2023, e comunicata il 06/07/2023, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché sottoscritto di un avvocato privo di procura speciale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio:
«In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale e, pertanto, è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se viene conferita all’estero da cittadino straniero, poiché ai sensi dell’art. 12 l. n. 218 del 1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana».
4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto difese.
5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.