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23 luglio 2024
Ricorso inammissibile se la procura conferita all’estero da cittadino straniero è stata rilasciata dopo la decisione impugnata

In materia di giudizio di legittimità, il ricorso deve essere infatti sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale e, pertanto, è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se viene conferita all’estero da cittadino straniero.

di La Redazione

Il Giudice di Pace statuiva nel giudizio di rinvio instaurato a seguito della cassazione del provvedimento con cui era stato respinto il ricorso dell'attuale ricorrente contro il decreto di espulsione del Prefetto.
In via preliminare, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso in quanto la procura speciale alle liti risultava essere stata rilasciata prima che venisse adottata la decisione impugnata.
Con l'ordinanza n. 19905 del 19 luglio 2024, la Cassazione ha infatti ribadito che ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

legislazione

«Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale».

La procura speciale per il ricorso in Cassazione è valida solo se rilasciatain data successiva alla sentenza impugnata, in vista dell'esigenza di garantire dal punto di vista giuridico la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; di conseguenza, il ricorso è inammissibile qualora la procura risulti essere stata rilasciata in data anteriore a quella della sentenza impugnata.
Tali requisiti devono altresì operare nel caso in cui si tratti di una procura rilasciata all'estero da cittadino straniero, considerato che l'art. 12 L. n. 218/1995 prevede che il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Con riferimento al caso in esame, la procura risultava essere stata rilasciata all'estero da cittadino straniero e recava lo specifico riferimento al precedente giudizio di legittimità, dunque il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché sottoscritto da avvocato privo di procura speciale.
Tali argomentazioni sono in conclusione cristallizzate nel seguente principio di diritto:

giurisprudenza

«In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale e, pertanto, è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se viene conferita all'estero da cittadino straniero, poiché ai sensi dell'art. 12 l. n. 218 del 1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana».

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