Con il termine da danno da vacanza rovinata, disciplinato dall'
L'attore chiedeva così il risarcimento, sia del disagio provocato dall'evento, che delle spese sostenute per comprare i beni. Tuttavia, non vi è prova del danno economico, in quanto il bagaglio era stato successivamente ritrovato e nel resoconto degli acquisti vi erano oggetti, come i gioielli, che non possono in alcun modo considerarsi necessari alla vacanza. Il Tribunale accoglie, così, parzialmente la domanda dell'attore, liquidandogli solo il danno patrimoniale.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con sentenza n. 19 del 2020 il Giudice di Pace di Noto, definizione del procedimento n. 29/2020R.G., ha rigettato in quanto sfornita di prova la domanda di Tizio di condanna della omissis al pagamento della somma di Euro 3.500,00 a titolo di risarcimento dei danni sia per spese sostenute che per vacanza rovinata a seguito dello smarrimento del proprio bagaglio in occasione di un viaggio in crociera, nulla disponendo sulle spese di lite.
Tizio ha proposto appello avverso la sentenza n. 19 del 2020 facendo leva su un unico profilo di doglianza con il quale ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione della prova fornita ritenendo che la denuncia di smarrimento di bagaglio non poteva assurgere a prova in quanto contenente dichiarazioni provenienti dalla parte interessata; a dire del Tizio, il Giudice di Pace non aveva preso in considerazione il fatto che la denuncia di smarrimento conteneva dichiarazioni rese dall'appellante soltanto nella parte riguardante la descrizione delle caratteristiche del bagaglio, e che in realtà in essa erano presenti le dichiarazioni di mancato ritrovamento del bagaglio inserite dal responsabile di bordo con apposizione del timbro ufficiale della nave da crociera.
Tizio ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con la condanna della società omissis al risarcimento del danno da vacanza rovinata, per non avere potuto rilassarsi e godere della vacanza a causa dello smarrimento del proprio bagaglio, nonché al risarcimento dei danni per le spese sostenute l'acquisto di prodotti sostitutivi e vestiti necessari per la vacanza; Tizio ha infine prodotto in giudizio una mail di formazione successiva alla sentenza di primo grado con la quale la società convenuta aveva confermato che il bagaglio era stato riconsegnato solo in data x, ovvero cinque giorni dopo la data prevista.
La società convenuta sebbene regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed è rimasta contumace.
Radicatosi il contraddittorio la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del Tizio e della concessione dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile. Esaminati i fatti di causa il Tribunale ritiene parzialmente fondato l'appello proposto da Tizio avverso la sentenza n. 19 del 2020 del Giudice di Pace di Noto per i motivi di seguito indicati.
Nella vicenda in esame dai fatti narrati dall'appellante è emerso che Tizio, in occasione di un viaggio in crociera, aveva provveduto all'acquisto di un servizio di spedizione bagaglio con ritiro previsto in data y e riconsegna a bordo della nave da crociera della compagnia omissis in data non successiva a quella della partenza nave, prevista da (...) il (...); che l'esborso del servizio era stato effettuato, in virtù del possesso da parte di Tizio del privilegio denominato (...)", da (...) in nome e per conto del passeggero con il quale materialmente si era perfezionato il contratto di trasporto; che il ritiro del bagaglio era stato effettuato solo in data (...) ma comunque con la garanzia della consegna a bordo della nave da crociera per la data di partenza prevista; che qualche giorno prima della partenza, mentre l'odierno attore appellante e la propria compagna erano in viaggio in crociera su altra nave, la omissis gli aveva comunicato, tramite mail, un breve ritardo nella consegna, ritardo comunque non quantificato; che il giorno dell'imbarco, al porto di (...), Tizio non aveva rinvenuto la presenza del bagaglio spedito; che, essendo domenica, nessuno rispondeva al call center della omissis e che solo il giorno successivo, a nave ormai salpata, la omissis aveva comunicato a Tizio che il bagaglio era presumibilmente smarrito; che Tizio e la sua compagna, i cui oggetti personali e beni di prima necessità erano all'interno del bagaglio, essendo sprovvisti di tutto e avendo solo i vestiti indossati al momento dell'imbarco, erano stati costretti a provvedere, su indicazione della compagnia di navigazione, all'acquisto di beni sostitutivi, spendendo del denaro il cui impiego era originariamente destinato ai servizi e alle escursioni della propria vacanza non più goduti; che pertanto la vacanza prenotata era del tutto rovinata dallo smarrimento del bagaglio; che l'ultimo giorno di crociera, la omissis aveva comunicato alla compagnia di navigazione che il bagaglio era stato ritrovato e sarebbe stato consegnato da lì a qualche giorno al luogo di partenza; che con mail datata x, prodotta nel presente giudizio di appello in quanto successiva al momento in cui la causa era stata presa in decisione dal Giudice di Pace di Noto, la omissis aveva confermato che il bagaglio era stato riconsegnato solo in data (...).
Ciò premesso il Tribunale ritiene di accogliere la domanda attorea di risarcimento danni da cosiddetta "vacanza rovinata" e di rigettare la domanda di risarcimento del danno derivante dai costi sostenuti per l'acquisto dei beni necessari a godere della vacanza.
Per danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento è disciplinato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 79 del 2011 cd. Codice del Turismo, si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall'afflizione subiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, inquadrabile come voce di danno non patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale consistente nel caso specifico nel pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio.
Oggetto del risarcimento a titolo di vacanza rovinata è, sempre secondo l'articolo 46 del Codice del Turismo, l'inadempimento che non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e superi una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (vedasi Cass. n. 17724 del (...), Cass. n. 14662 del (...) e Cass. n. 7256 del (...)); quanto poi all'onere probatorio in capo al viaggiatore, egli "ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale" Cass. n. 12143 del (...)).
Nella vicenda in esame (...) ha dato prova di non avere potuto fruire del proprio bagaglio come risulta sia dalla dichiarazione di smarrimento bagaglio, sottoscritta (...) dove era stata sbarrata la risposta "no" nella casella "bagaglio ritrovato" e aggiunta in calce la nota in inglese "luggage did not arrive on board, but was localized and will be delivered to guest's home address after the cruise" ovvero "il bagaglio non è arrivati a bordo, ma è stato localizzato e verrà consegnato all'indirizzo di casa dell'ospite dopo la crociera" sia dalla mail della ... (...)dell'(...)dove si confermava che il bagaglio era stato riconsegnato soltanto in data (...). (...) ha anche dimostrato che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli ha permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere del viaggio in quanto con la mancanza dei propri effetti personali e del proprio abbigliamento non ha potuto partecipare ad escursioni, attività sportive e serate a tema causandogli un evidente stato di stress che non gli ha consentito di rilassarsi come aveva previsto.
Con riferimento al quantum del risarcimento il Tribunale ritiene che la quantificazione debba avvenire in senso equitativo ai sensi dell'art. 1226c.c., tenendo conto della irripetibilità del viaggio, del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei disservizi, da valutarsi equitativamente in Euro 1.500,00 come dallo stesso appellante quantificato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (…) (data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere consegnato) sino al soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per le spese sostenute per l'acquisto di beni ordinari necessari per la vacanza deve rilevarsi che non vi è prova di un danno economico in quanto Tizio è tornato in possesso del proprio bagaglio e in quanto dalla documentazione delle spese sostenute vi è la presenza di spese, quali acquisto di occhiali da sole e articoli di gioielleria, che non possono in alcun modo considerarsi beni ordinari necessari allo svolgimento della propria vacanza. In definitiva deve parzialmente accogliersi l'appello avanzato da Tizio e riformarsi la sentenza appellata n. 19 del 2020 del Giudice di Pace di Noto con conseguente condanna della omissis al risarcimento a favore di Tizio del danno da vacanza rovinata valutato equitativamente in Euro 1.500,00 mentre devesi rigettare la domanda attorea di risarcimento delle spese sostenute per l'acquisto di beni sostitutivi per lo svolgimento della vacanza.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellato omissis come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando quale Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da (...) e, in riforma della sentenza di primo grado n. 19/2020 del Giudice di Pace di Noto, condanna la omissis al pagamento, in favore di Tizio, della somma di Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre rivalutazione ... monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (…) sino al soddisfo; 2. Condanna omissis al pagamento in favore di Tizio delle spese processuali di primo grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato, Euro 44,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,i.v.a. e c.p.a. come per legge; 3. Condanna omissis al pagamento in favore di Tizio delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 900,00 per compenso di avvocato, Euro 178,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,i.v.a. ec.p.a. come per legge.