Svolgimento del processo
B.B., con ricorso depositato il 24/05/2016 adiva il Tribunale di Roma per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, A.A., con il quale aveva contratto matrimonio il 10.11.1999 e dall'unione con il quale erano nati i figli C.C. e D.D..
Il Tribunale di Roma, a seguito del procedimento di separazione giudiziale di cui sopra R.G. 34765/2016, emetteva la sentenza definitiva n. 16814/2021 pubblicata il 27 ottobre 2021 nella quale negava l'assegno di mantenimento.
Con ricorso depositato il 03.12.2021la B.B. proponeva appello al fine di chiedere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore, negatole in primo grado e la decorrenza dell'assegno di mantenimento a favore dei figli dalla domanda e non, come invece statuito, dalla sentenza.
La Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello dichiarando A.A. tenuto a versare alla B.B. l'assegno mensile di 400,00 Euro per il mantenimento di lei stessa a decorrere dalla domanda (maggio 2016), defalcando quanto già allo stesso titolo corrisposto, e per il tempo di efficacia del regime di separazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la Sentenza n.2907/2023, emessa dalla Corte d'Appello civile di Roma, Sezione Famiglia, ad esito del procedimento d'appello NRG 7127/2021, pubblicata in data 24.4.2023, notificata il 4.5.2023, A.A. propone ricorso per Cassazione con due motivi e memoria.
B.B. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia:
1-Violazione e/ o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 156 c.c., e dell'art. 115, comma 1, e violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, dell'art. 116 c.p.c. (error in iudicando; omessa, contraddittoria, inesistente motivazione; mancata valutazione di un fatto decisivo).
2-Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n.3) c.p.c., in relazione agli artt. 118, 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'Appello, che non ha disposto indagini istruttorie sulla consistenza del patrimonio della signora B.B., in violazione del dovere istruttorio ufficioso, anche in considerazione della tardiva e parziale produzione documentale avversaria.
Il ricorso è inammissibile.
È opportuno premettere che il 15.12.2021 il A.A. ha depositato davanti al Tribunale ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto con la B.B. e che nel giudizio così instaurato è stata emessa, in data 2.4.2022, l'ordinanza presidenziale con la quale sono stati confermati i provvedimenti vigenti sulla base della pronuncia di separazione.
Tanto premesso, va rilevato che la B.B. ha impugnato, con appello del 3 dicembre 2021, la sentenza di primo grado che aveva posto a carico del marito l'assegno per i figli in misura di 400,00 Euro ciascuno, ed aveva dichiarato non dovuto alcun assegno di separazione per la moglie. La Corte d'Appello ha dato atto che, nelle more del giudizio, su ricorso per divorzio proposto dal A.A., era stata emessa ordinanza presidenziale che aveva confermato i presidenti emessi in sede di separazione, non stabilendo alcun assegno per la moglie e confermando l'assegno per i figli emessi in sede di separazione.
Orbene, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione (Cass. 3852/2021). Nella specie, peraltro, tali provvedimenti si sono limitati a confermare quanto disposto in sede di separazione. Orbene, al riguardo va osservato che - contrariamente a quanto assume il ricorrente, che invoca erroneamente la giurisprudenza in tema di assegno divorzile -, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017; Cass. 16809/2019; Cass. 4327/2022). Nel caso di specie, la Corte ha ampiamente e adeguatamente motivato sulle condizioni patrimoniali delle parti, e sulla spettanza e quantificazione dell'assegno, ed i tre motivi involgono essenzialmente questioni di merito.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della controricorrente che si liquidano in Euro 2200,00 complessivi per compensi, più Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone altresì che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.