Svolgimento del processo
La Corte di appello di Genova, con ordinanza datata 28 settembre 2023, ha dichiarato inammissibile, per tardività, la richiesta, avanzata dalla difesa di B., di rescissione del giudicato formatosi in merito alla sentenza del Tribunale di Genova del 4 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2015, con la quale, l'istante era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 6-ter della I. n. 401 del 1989.
Formulando due motivi di ricorso per cassazione, il condannato, tramite il proprio difensore, ha censurato, da un lato, la suddetta sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale di Genova e tutti gli atti ad essa propedeutici, dall'altro ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello della medesima città ha ritenuto inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato formatosi in virtù dello stesso provvedimento.
In particolare, con il primo motivo di doglianza, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto né la sentenza di primo grado né, a monte di questa, l'invito ad eleggere domicilio in Italia, l'avviso di conclusione delle indagini e il decreto di citazione diretta a giudizio sarebbero stati tradotti in lingua conosciuta dal B, trattandosi di atti la cui comprensione risulterebbe necessaria per l'esercizio del diritto di difesa e trovando appunto l'art. 143 cod. proc. pen. il proprio fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. e 6, comma 3, lett. a), b), e c), della CEDU; inoltre, la giurisprudenza di legittimità avrebbe precisato che la dedotta invalidità degli atti processuali in parola, sospendendo i termini per l'impugnazione da parte dell'imputato finché questi non abbia conoscenza dell'atto in lingua a lui accessibile (circostanza, ha rilevato il ricorrente, non ancora verificatasi nel caso del B) impedirebbe il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna.
Peraltro, ha osservato il ricorrente, nemmeno la Corte di appello di Genova avrebbe provveduto a far tradurre le due ordinanze - da ritenersi pertanto affette dalla stessa invalidità - con cui ha dichiarato inammissibili, rispettivamente, una prima istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Genova e la successiva richiesta di rescissione della medesima, avanzata dal difensore del condannato.
Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 1, 2 e 2-bis della legge n. 742 del 1969, 91 del R.d. n. 12 del 1941 e 629-bis cod. proc. pen. poiché la Corte di appello di Genova, nel ritenere che l'istanza di rescissione del giudicato, depositata in data 22 settembre 2023, fosse tardiva, avrebbe omesso di considerare la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla menzionata legge del 1969 per l'intero mese di agosto; cosicché, non rientrando la fattispecie di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. tra quelle in cui detta sospensione non opera ai sensi della stessa legge, la scadenza dei 30 giorni per il deposito della richiesta di rescissione avrebbe dovuto individuarsi nel giorno 30 settembre 2023, decorrendo il termine a partire a dalla notifica al B, in lingua a lui comprensibile, dell'ordine di esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna, cioè dal 31 luglio 2023.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato.
Ritiene il Collegio di dovere prioritariamente esaminare il secondo dei motivi di impugnazione presentati dal ricorrente.
Come è agevole rilevare tramite l'esame del provvedimento oggetto di impugnazione, la Corte di Genova, nel dichiarare inammissibile, stante la sua ritenuta tardività, il ricorso proposto dall'attuale istante, espressamente qualificato dalla Corte ligure come destinato a sollecitare la rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2481 pronunziata dal Tribunale di Genova a carico di B in data 5 maggio 2015, divenuta irrevocabile, stante la mancata presentazione di alcuna impugnazione della medesima, il successivo 22 giugno 2015, ha rilevato che, secondo quanto riportato nella ordinanza, lo stesso ricorrente avrebbe affermato che la richiesta in questione è stata presentata oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza della esistenza della sentenza di condanna.
Osserva il Collegio che siffatta affermazione non è pienamente rispondente al vero, posto che in realtà il ricorrente, lungi dall'affermare di avere presentato il proprio ricorso oltre il termine perentorio a lui assegnato per il predetto incombente ha, viceversa, riferito di essere venuto a conoscenza della esistenza della sentenza de qua in data 28 luglio 2023 in occasione del suo arresto, avvenuto, allorchè lo stesso si trovava in vacanza all'interno dei confini dello Stato italiano, in particolare nei pressi di Asti, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, onde procedere alla esecuzione della sentenza medesima, in data 21 dicembre 2016; precisava il ricorrente che il successivo 29 luglio 2023 veniva disposta la rinnovazione della notificazione nei suoi confronti dell'ordine di esecuzione della citata sentenza nonché della sua sospensione, di tal che lo stesso ritrovava la libertà; di lì a pochi giorni il B indirizzava alla Corte di appello di Genova richiesta di rimessione in termini per la impugnazione della sentenza dianzi ricordata; siffatta istanza, con provvedimento assunto in data 18 settembre 2023, notificato all'istante il successivo 20 settembre 2023, era dalla Corte di appello di Genova dichiarata inammissibile, avendo tale giudice individuato nel ricorso per la rescissione del giudicato il rimedio processuale esperibile in favore dell'attuale ricorrente.
Ricorso che il B depositava il successivo 22 settembre 2023 e che, con il provvedimento ora censurato, la citata Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività.
Nella puntuale scansione temporale degli atti non vi è - come non vi sarebbe potuta essere - alcuna affermazione del tipo di quella evocata dalla Corte ligure (si tratta, infatti, di una valutazione giuridica che sarebbe spettato esclusivamente alla Corte investita della istanza operare) promanante dall'istante in ordine alla presentazione della sua istanza oltre il termine perentorio previsto per legge per il predetto incombente.
Il giudizio sulla tardività della istanza è perciò frutto della valutazione compiuta dalla Corte territoriale; si tratta di una valutazione errata.
E' ben vero che l'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede, al comma 2, che la richiesta di rescissione del giudicato è presentata "a pena di inammissibilità (...) entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza", data quest'ultima che è più che ragionevole collocare al 28 luglio 2023, cioè al momento in cui il B, in esecuzione della sentenza oggetto di impugnazione straordinaria, è stato arrestato (si veda, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 ottobre 2018, n. 46083); deve, pertanto ritenersi che i 30 giorni utili per la presentazione del ricorso per la rescissione del giudicato abbiano iniziato a decorrere dal 29 luglio 2023, dovendosi applicare alla decorrenza anche di questo termine processuale la ordinaria regola, sancita in via generale dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale dies a quo non computatur in termino, regola che non risulta derogata dall'art. 629- bis cod. proc. pen.
Non ha, tuttavia, considerato la Corte ligure che siffatto termine non risulta essere fra quelli per i quali non opera la ordinaria sospensione dei termini processuali dettata, in via generale, dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969; disposizione quest'ultima che, come è noto, prevede che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie (...) è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Invero le eccezioni alla efficacia di tale disposizione costituiscono eccezioni ad una regola generale e, pertanto, sono soggette a stretta interpretazione, di tal che le stesse non sono applicabili al di fuori delle specifiche ipotesi per le quali le stesse sono previste.
Non risulta che questa Corte già abbia avuto occasione di applicare la regola ora in esame alla specifica ipotesi della rescissione del giudicato, ma essa già è stata adottata, fra la altre ipotesi, sia per fattispecie caratterizzate da profili di particolare specificità, come ad esempio in tema di proposizione del reclamo avverso i provvedimenti in materia di limitazione e controllo della corrispondenza dei detenuti, da cui è lecito inferire la irrilevanza rispetto alla operatività del principio del fatto che esso concerna soggetti sottoposti alla privazione della libertà (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 aprile 2009, n. 17350), ovvero in tema di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto contenuto in provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione, potendosi, in tale senso, questa volta inferirsi che la straordinarietà del mezzo, lato sensu, impugnatorio non incide, limitandola, sulla efficacia della regola generale (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 27 luglio 2015, n. 32744); né, infine di questa brevissima rassegna, risulta che la regola sia stata derogata in relazione alla materia, per certi versi limitrofa a quella ora in discorso, della restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 gennaio 2014, n. 1456).
Non vi è, pertanto, alcuna ragione, né di carattere strettamente normativo né di carattere sistematico, che possa indurre a ritenere che il termine di 30 giorni utile ai fini della presentazione del ricorso per rescissione del giudicato, decorrente dalla data di conoscenza della sentenza di cui si tratta, non sia sottoposto all'ordinario regime di sospensione dettato dalla legge n. 742 del 1969.
Considerato, pertanto, che, quanto al caso che interessa, il termine per il B, la cui decorrenza è iniziata, come detto, il 29 luglio 2023, deve intendersi sospeso a decorrere dal 1 agosto successivo e sino al 31 dello stesso mese - di tal che dello stesso, al momento della ripresa della decorrenza, cioè il 1 settembre 2023. ancora dovevano essere conteggiati 27 dì - alla data di presentazione della istanza di rescissione del giudicato, quindi, secondo quanto affermato nella stessa ordinanza ora censurata, il 22 settembre 2023, esso era ancora lungi dall'essere integralmente spirato.
La ordinanza pronunziata dalla Corte ligure deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla medesima Corte che, in diversa composizione personale, ed evidentemente con ampia salvezza della decisione di merito e degli eventuali provvedimenti conseguenti, dovrà esaminare la richiesta di rescissione del giudicato a suo tempo presentata nell'interesse di B avverso la sentenza n. 2481 emessa a carico di costui dal Tribunale di Genova in data 4 maggio 2015, divenuta irrevocabile il successivo 22 giugno 2015.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.