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3 settembre 2024
Respinto il ricorso di Ryanair: nessun costo extra per i posti degli accompagnatori di minori e disabili

Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la pronuncia in esame, confermando il provvedimento dell'ENAC con il quale era stato posto l'accento sul fatto che dietro alla necessità di sedili vicini tra minore e accompagnatore si cela un obbligo di sicurezza che non può essere legato a costi extra.

di La Redazione

Con la sentenza n. 7206 del 22 agosto 2024, il Consiglio di Stato si è occupato della questione riguardante l'applicazione di un costo extra, ulteriore rispetto a quello già sostenuto ai fini dell'acquisto del biglietto aereo, per la fruizione del servizio di selezione del posto a sedere a bordo del velivolo anche con riferimento al posto dell'accompagnatore di minori di 12 anni e di persone con mobilità ridotta. Essendo infatti indispensabile la presenza dell'accompagnatore in tali casi, si riteneva detto extra pregiudizievole verso gli interessi dei passeggeri di cui si tratta, dunque il Codacons aveva presentato nel 2021 un esposto in seguito al quale l'ENAC aveva costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di accertare la correttezza di tale policy.
Ebbene, dalle risultanze delle indagini era emerso che la scelta del posto era ritenuta dalla quasi totalità dei vettori aerei un servizio extraa pagamento, indipendentemente dalla tipologia di passeggero. Al momento del check in, infatti, non era fornita alcuna garanzia di effettiva realizzazione della vicinitas, pur consentendo di esprimere una preferenza.
Per questa ragione, l'ENAC disponeva in capo alle compagnie aeree l'obbligo di assegnare gratuitamente all'accompagnatore delle Special Categories of Passengers (SCP) un posto vicino ad esse, prevedendo anche la ripetibilità del sovrapprezzo corrisposto per i viaggi eseguiti dopo l'entrata in vigore del provvedimento.
Tale regolamento veniva impugnato da Ryanair nella parte in cui tale obbligo era previsto anche con riguardo al posto dell'accompagnatore di minori, considerato che la normativa europea non imponeva ciò.

Visto il rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio, Ryanair ripropone le censure dinanzi al Consiglio di Stato, il quale anzitutto chiarisce che le indicazioni fornite da EASA riguardano il Regolamento (UE) 965/2012 e stabiliscono che il vettore aereo può sì decidere le proprie procedure di volo, ma tenendo conto del fatto che se un passeggero rientra nella definita categoria speciale e viaggia con un accompagnatore, allora essi dovrebbero essere seduti vicini. In tal senso, nessuna compagnia aerea può costringere gli utenti a pagare un costo aggiuntivo per assicurarsi il posto vicino al passeggero minore di 12 anni.
Detto ciò, vero è che tali indicazioni non hanno natura legislativa, ma poiché esse sono state volute dal legislatore per fornire certezza del diritto e per contribuire a una applicazione uniforme dei regolamenti UE, esse possono allora presumersi conformi alle normative e quindi le autorità competenti degli Stati membri devono impegnarsi a rispettarle.
Ciò comporta che 

attenzione

«la safety assicurata dalla vicinitas dell'accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. La necessità della contiguità dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all'obbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento».

Alla stregua di ciò, i Giudici rilevano che l'ENAC non ha inteso sanzionare una pratica commerciale scorretta, come assunto da Ryanair nel ricorso, ma abbia solamente voluto assicurare il rispetto della prescrizione di safety di cui alla normativa comunitaria in presenza di SCP.
Ciò chiarito, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso proposto dalla società.

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