Con il presente provvedimento, il Tribunale di Bergamo chiarisce la differenza tra il CTU e l'esperto di cui all'art. 473-bis.26 c.p.c..
Le parti chiedono al Tribunale di Bergamo di sostituire la nomina di una professionista ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c. con altra professionista conferendole l'incarico di Coordinatore genitoriale.
Il Tribunale adito rileva anzitutto che la CTU espletata suggerisce l'affido congiunto con collocamento paritario e l'individuazione di un...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
letta l’istanza depositata dalle parti in data (omissis), volta ad ottenere la sostituzione del professionista incaricato ai sensi dell’art. 473-bis. 26 c.p.c., avendo le parti formulato richiesta congiunta diretta al conferimento dell’incarico di Coordinatore Genitoriale a (omissis);
ritenuto che l’istanza possa essere accolta e che quindi debba essere revocata la nomina della (omissis);
rilevato che la c.t.u. ha suggerito, come soluzione maggiormente tutelante dell’interesse dei minori, l’affido congiunto con un collocamento paritario, suggerendo altresì “l’individuazione di un Coordinatore Genitoriale che possa garantire la comunicazione tra i sig.ri (omissis), permettendo loro, di riappropriarsi delle significative competenze genitoriali presenti e garantendo una bigenitorialità”, evidenziando, in particolare, “il percorso di Coordinamento Genitoriale sia importante rispetto alle dinamiche relazionali disfunzionali evidenziate. Si ritiene, inoltre, di suggerire un percorso di 9 mesi al termine del quale il Coordinatore Genitoriale possa relazionare alla Giudice sull’andamento della modalità di collocamento”;
rilevato che entrambe le parti, con note congiunte del (omissis), hanno richiesto la nomina di (omissis) quale Coordinatore Genitoriale al fine di coadiuvare e sostenere le parti a realizzare un progetto di genitorialità condivisa nel primario interesse della prole;
osservato che, in attuazione del criterio di delega di cui all’art 1, comma 23, lett. ee), l. n. 206/2021, il d.lgs. n. 149/2022 ha previsto all’art. 473-bis. 26 c.p.c. la facoltà per il Giudice, su istanza congiunta delle parti, di nominare ai sensi dell’art. 68 c.p.c. uno o più ausiliari per intervenire sul nucleo familiare, al fine di superare conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli, facoltà oggi normata ma che prende spunto dalle buone prassi di alcuni tribunali che vedevano il Giudice avvalersi dell’ausilio di professionisti esperti in altri saperi, non tanto a fini valutativi del singolo genitore, quanto al fine di attuare specifici interventi a sostegno delle relazioni intrafamiliari,
osservato, infatti, che a differenza del c.t.u., l’Esperto di cui all’art. 473-bis. 26 c.p.c. si pone al di fuori del processo e non deve fornire al giudice elementi valutativi, ma compiere specifiche attività allo stesso demandate al fine di superare la conflittualità in seno alla coppia genitoriale e supportare i figli e la relazione con i genitori, laddove emergano specifiche difficoltà nei minori;
ritenuto necessario ricordare, in ogni caso, che l’Esperto nominato in dispositivo dovrà interloquire con questo Giudice ogni qual volta emergano, nel corso della sua attività, situazioni che possano compromettere l’esito dell’intervento, ma anche elementi da cui desumere un rapporto non di parità tra le Parti, che mini la natura di intervento volontario scelto di comune accordo tra i genitori;
letto e applicato l’art. 473-bis. 26 c.p.c., revoca la nomina quale ausiliario, ex art. 473-bis. 26 c.p.c., di (omissis), iscritta a (omissis); nomina in sostituzione di (omissis), quale ausiliario, ex art. 473-bis. 26 c.p.c., (omissis), iscritta all’albo dell’Associazione Italiana di Coordinazione Genitoriale Mediazione Familiare e Pratica Collaborativa, il cui compenso sarà versato da (omissis) in misura del 70% e da (omissis) in misura del 30%, onerando le Parti di provvedere alla formalizzazione dell’incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, avendo cura di depositare telematicamente copia del contratto sottoscritto con l’ausiliario;
prevede
che l’Esperta persegua i seguenti obiettivi:
- intervenire sul nucleo famigliare al fine di superare i conflitti tra le parti;
- aiutare le parti a realizzare un progetto di genitorialità condivisa che riduca il più possibile la conflittualità tra Loro e aumenti la fiducia reciproca, fornendo precise raccomandazioni in caso di disaccordo su aspetti di ordinaria amministrazione, ovvero favorendo il raggiungimento di una intesa tra Loro in caso di disaccordo su aspetti di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o delle attività ludico-sportive praticate dai figli), che tengano conto in misura prioritaria dei bisogni espressi dalle figlie;
- coadiuvare i genitori nell’organizzazione degli impegni quotidiani delle figlie, scolastici ed extrascolastici, fornendo Loro, in caso di disaccordo, precise raccomandazioni, ed agevolando lo scambio di informazioni (attraverso modalità condivise preventivamente) e la capacità di considerare l’altro genitore come una valida risorsa di cui avvalersi anche nei periodi di propria “spettanza”, promuovendo sempre l’altra figura genitoriale rispetto a terze persone (es. baby-sitter);
- sostenere ciascun genitore nella capacità di cogliere e sintonizzarsi maggiormente sui bisogni specifici di ciascuna figlia, oltre che sulle fatiche, disagi e/o malesseri che dovessero insorgere o essere riscontrati;
che i difensori delle parti trasmettano all’Esperto nominato tutti gli atti di parte e tutti gli atti del processo, invitando a tal fine le parti e i rispettivi difensori a una comunicazione con l’Esperto ispirata a canoni di correttezza e trasparenza;
P.Q.M.
dispone
che l’Esperto relazioni a questo Giudice delegato in ordine all’effettivo avvio del percorso di supporto alla genitorialità e al suo andamento con una prima relazione da trasmettere a questo ufficio entro il (omissis), onerando i Legali delle parti, ove l’Esperto non riesca a provvedere direttamente al deposito telematico, di depositare la relazione dell’Esperto nel fascicolo telematico entro il (omissis);
revoca
l’udienza fissata il (omissis); fissa l’udienza del (omissis), da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino al (omissis) per il deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti (omissis) e all’Esperto nominato (omissis).