Il Tribunale di Brescia affronta una questione non ancora emersa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'ammissibilità del cumulo della domanda di divorzio nell'ambito di un giudizio instaurato ai fini della modifica delle condizioni di separazione.
Le parti contraevano matrimonio civile a Brescia nel 2019, ma poco dopo, nel 2022, veniva omologata con decreto la loro separazione personale.
Con il giudizio in esame, la ricorrente chiede al Tribunale di Brescia una modifica delle condizioni di separazione, mentre in sede di costituzione in giudizio, il resistente chiede in via riconvenzionale lo...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. (omissis) e (omissis) contraevano matrimonio civile a Brescia in data 3.8.19 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 169 parte I dell'anno 2019).
La separazione personale dei coniugi veniva omologata con decreto del 26.10.22.
2. Nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione.
Il resistente si è costituito in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale lo scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto, mediante l'apertura della visibilità del fascicolo.
A seguito della prima udienza, con ordinanza del 23.6.24, il giudice ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti.
Con istanza del 25.6.24, il resistente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale di divorzio. Il giudice ha concesso un termine per prendere posizione sull'ammissibilità della domanda. Le parti hanno depositato note il 28.6.24 e il 2.7.24: la ricorrente si è rimessa alla decisione del Tribunale, senza opporsi alla pronuncia sullo status coniugale; il resistente vi ha insistito.
3. L'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede he <<negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a queste connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale>>.
Ad avviso del Collegio, l'utilizzo del plurale ''atti introduttivi'' e ''parti'' consente sicuramente al convenuto di proporre la domanda riconvenzionale di divorzio in un giudizio di separazione personale.
Dalle norme entrate in vigore il 28.2.23 per disciplinare il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e ss. c.p.c.) possono desumersi argomenti sia contrari sia favorevoli all'ammissibilità di tale domanda anche in un giudizio di modifica delle condizioni di separazione.
Senza pretese di esaustività, quanto ai primi si segnalano: - il dato letterale dell'art. 473-bis.49 c.p.c., che prevede il c.d. cumulo soltanto <<negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale>> (e dunque non anche in quelli per le relative modifiche); - il poco tempo (dieci giorni) a disposizione del ricorrente per approntare una difesa sulla domanda riconvenzionale (in particolare, si· pensi· ai presupposti per l’eventuale assegno divorzile).
Quanto ai secondi: - l'unicità del rito per i procedimenti di separazione, divorzio e modifiche (non più soggetti, questi ultimi, al c.d. rito camerale); - il generale favor per la trattazione unitaria in caso di connessione soggettiva e oggettiva (oltre allo status, infatti, si controverte in entrambi i casi di affidamento e tempi di permanenza dei figli con i genitori, di assegni di mantenimento per la prole e il coniuge; per l'ammissibilità. del c.d. cumulo nei procedimenti congiunti, cfr. Cass. ·n. 28727/23); - motivi cli opportunità pratica, cioè di risparmio di energie processuali, perché si evita al resistente la presentazione di un separato ricorso di divorzio da trattare parallelamente a quello di modifica. Per inciso, si osserva come il poco. tempo per la difesa del ricorrente sia già stato contemplato dal Legislatore nel cumulo tra separazione e divorzio; l'art. 473-bis.17 co. 1 ult. periodo c.p.c., inoltre, prevede che, <<nel caso in cui· il convenuto abbia formulato domande di contributo economico>>, l'attore debba procurarsi e depositare i documenti sulla propria posizione reddituale.
3.1. In attesa di meglio approfondire la questione - a quanto consta, non ancora emersa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale - il Collegio ritiene, nel caso concreto, di poter accogliere la domanda del resistente, poiché la ricorrente non si è opposta alla pronuncia del divorzio.
Nel merito, si può ravvisare l’impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, visti il tenore degli atti di parte e il fallimento del tentativo di conciliazione. Ricorre, nello specifico, l’ipotesi prevista dall’art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70: sono decorsi, infatti, oltre sei mesi dalla prima udienza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi:
(omissis)
(omissis)
unitisi con matrimonio civile a Brescia in data 3.8.19 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 169 parte I dell'anno 2019);
dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
rinvia la liquidazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.