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27 settembre 2024
Il socio senza poteri di amministrazione non risponde dell’evasione IVA commessa in favore della s.r.l.
Il delitto di omessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA ha natura di reato omissivo (proprio, istantaneo e uni-sussistente) e può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti.
di La Redazione
Tizia, socia di Alfa s.r.l., ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello con cui, in parziale riforma del Tribunale, è stata confermata la condanna emessa nei suoi confronti per il reato ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000. Nello specifico, la ricorrente lamenta di essere stata identificata come liquidatrice di Alfa, con sede operativa ed amministrativa in Provincia X, mentre era solo proprietaria di una quota di partecipazione sociale.
 
La Cassazione, con sentenza n. 35984 del 26 settembre, ricorda innanzitutto che, in tema di reati tributari, «i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA e di omesso versamento dell'IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti». In conseguenza di ciò, i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare l'IVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l'autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso.
 
Ciò presupposto, risulta che, nel caso di specie, Tizia fosse unica quotista di Alfa, ma non anche liquidatrice, dato che tale incarico era stato assunto da Caio. Successivamente la società è stata cancellata dal Registro della Provincia di X per trasferimento nella Provincia Y. Tenuto conto di questi presupposti, gli Ermellini ritengono che la Corte territoriale abbia errato nell'aderire acriticamente alla decisione di primo grado, affermando che l'imputata era la legale rappresentante della società, senza tuttavia verificare la legittimazione della stessa a presentare le dichiarazioni e il suo eventuale coinvolgimento nel reato come amministratore di fatto della società. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio sulla responsabilità.
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