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2 ottobre 2024
Le soluzioni del Giudice di Pace: prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni per violazione del Codice della strada
Qual è il termine di prescrizione in presenza di violazione del Codice della strada?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a cartella esattoriale

ilcaso

Il contenzioso. Tizio proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento relativamente alla cartella di pagamento dell'importo avente per oggetto una sanzione amministrativa ex L. n. 689/81 per violazione del Codice della Strada eccependo la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n. 689/81. Si costituiva l'Ente opposto che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della domanda, chiedendone il rigetto. Nella specie sussisteva la legittimazione passiva dell'Ente in qualità di esattore che aveva emesso la cartella di pagamento ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art.  27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'istituto in contestazione

esempio

Anche con riguardo alle sanzioni amministrative vale il principio, sancito dall'art. 2934 c.c., secondo cui «Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge». L'art. 209 Codice della Strada prevede che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quest'ultima disposizione prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma. Anche se l'articolo 28 L. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna. In particolare, il diritto di credito dell'amministrazione sorge direttamente dalla violazione, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza ingiunzione di pagamento ha l'effetto di “determinare la somma dovuta”.

Orientamenti giurisprudenziali

giurisprudenza

In tema di sanzioni amministrative per la violazione del Codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del Codice della strada - relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali -, sia dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Cass. civ. sez. II 20 febbraio 2008, n. 4375). Dunque, in tal caso, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2024, n. 18152). In sintesi, si verifica la prescrizione relativamente al credito richiesto dalla PA, quando è decorso il termine quinquennale dalla data di maturazione della sanzione amministrativa e non dalla notificazione (Giudice di Pace Perugia 5 gennaio 2024, n. 6).

Le soluzioni del Giudice di Pace

ildiritto

L'opposizione è fondata e quindi accolta.  Invero, dalla documentazione depositata agli atti, la cartella di pagamento era stata notificata il 24 febbraio 2015.  In ogni caso, il 25 marzo 2016 era stata notificata l'intimazione di pagamento. Tenuto conto di ciò, rilevato che l'intimazione di pagamento impugnata era stata notificata il 7 marzo 2022, in mancanza di idonei e documentati atti interruttivi, è stata dichiarata la prescrizione del diritto a riscuotere le relative somme, poiché era maturato il termine di cinque anni previsto dall'art.  28 L. n. 689/81 (art. 209 C.d.S.). Del resto, nella fattispecie in esame non trovava applicazione la sospensione del termine prevista a seguito dell'emergenza Covid 19, poiché il ruolo era stato affidato al concessionario della riscossione in un periodo antecedente a quello previsto dalla relativa normativa.
In conclusione, l'opposizione è stata accolta e la cartella revocata.