Nel caso di specie, gli allievi di una classe di «ginnastica dolce» per «over 60» dovevano lanciare a turno al compagno una pallina da tennis facendola prima rimbalzare sul pavimento. L'attrice rimaneva ferita proprio durante questo esercizio, in quanto veniva colpita dalla pallina all'occhio destro, già affetto da glaucoma e citava, quindi, in giudizio l'istruttrice e la struttura sportiva.
Secondo il Giudice di merito, tuttavia, l'attività svolta dagli anziani in palestra non può considerarsi pericolosa, ma ordinaria che, nemmeno considerando l'età avanzata dei partecipanti, rende realisticamente più probabile la verificazione di incidenti e sinistri. La scelta dell'esercizio non è stata dettata dalla negligenza e dall'imprudenza della convenuta, in quanto considerato semplice e banale e non era prevedibile che una persona lanciasse l'oggetto con forza tale da provocare lesioni oculari, tenuto anche conto che si trattava di un esercizio non nuovo e che veniva svolto frequentemente. L'allenamento e lo strumento utilizzato appaiono, dunque, adeguati alla tipologia di corso e dei suoi partecipanti e non è configurabile alcun profilo di responsabilità in capo all'insegnante. Piuttosto, sarebbe addebitabile la colpa alla compagna di allenamento dell'attrice che ha tenuto una condotta di lancio «abnorme», comportamento che comunque non è stato censurato. Non viene riconosciuto alcun risarcimento, quindi, alla parte lesa.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016). *** classe 1936, esponeva di essere iscritta da tempo all'*** sportiva *** in movimento e di frequentare il corso di “ginnastica dolce” per “over 60”, organizzato dalla predetta associazione, due volte alla settimana. Allegava, dunque, che, durante la lezione tenuta in data ***, l'istruttrice *** divideva i partecipanti a coppie assegnando loro un esercizio che prevedeva l'impiego di una pallina da tennis. A turno, un partecipante doveva lanciare la pallina previo rimbalzo a terra e l'altro doveva riprenderla al volo. *** esponeva, pertanto, che, durante l'esecuzione dell'esercizio con la compagna *** la pallina la colpiva con veemenza all'occhio destro, già affetto da glaucoma, procurandole gravi lesioni oculari. *** pertanto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, *** e l'*** sportiva *** in movimento chiedendone a vario titolo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro, quantificati in circa 240.000 euro.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute, eccependo l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedevano ampio rigetto, e domandando autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicuratore *** per essere da questo in subordine manlevate.
Autorizzatane la chiamata, *** S.p.a. si costituiva chiedendo anch'essa il rigetto delle domande di parte attrice ed eccependo altresì, in relazione alla domanda di manleva, prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952 Escussi taluni testimoni ed espletata CTU medica, conclusasi con relazione a firma dott. *** e dott.ssa *** depositata il ***, la causa, riassegnata nuovamente a questo Giudice in data ***, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 13.03.2024.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e le domande di parte attrice sono infondate.
1. Sulla responsabilità delle parti convenute *** chiarire, in limine, che la responsabilità dell'associazione convenuta dedotta da parte attrice è soltanto di tipo extracontrattuale.
Sebbene in atto di citazione, nel titoletto a pagina 8, l'attrice citi l'articolo 1218 del codice civile, è poi chiara la sua volontà di dedurre soltanto una responsabilità extracontrattuale e di allegare soltanto fatti costitutivi di tale responsabilità. ***, infatti, scrive espressamente “La responsabilità dell'associazione è indiretta ex artt. 2049 e 2050 c.c. e pertanto dovrà rispondere perché il fatto lesivo si è prodotto in occasione dello svolgimento dell'attività svolta sotto la direzione della propria incaricata” (pag. 8 citazione).
La responsabilità dell'associazione non è dunque mai evocata come responsabilità in forza di obbligazioni contrattuali dalla stessa direttamente assunte nei confronti dell'attrice ma sempre come responsabilità extracontrattuale (donde il riferimento all'art. 2049 e mai all'art. 1228 c.c.) per fatto illecito della *** Alcun cenno a responsabilità di tipo contrattuale vi è nemmeno nelle conclusioni le quali (né in citazione né nel foglio di p.c.) nemmeno menzionano l'art. 1218 c.c. citato nel corpo della citazione.
Inoltre, seppure l'attrice deduca di essere iscritta all'associazione e al corso di ginnastica dolce, a tale mera allegazione di fatto (pag. 1-2 citazione) - peraltro alquanto generica, non producendo nemmeno il contratto sottoscritto o le condizioni generali applicabili - non fa seguire alcuna allegazione di inadempimento contrattuale, eventualmente fondativo di una responsabilità ex contractu dell'*** Pertanto, la responsabilità dedotta dall'attrice è soltanto la responsabilità extracontrattuale diretta dell'istruttrice *** (ex artt. 2048 e 2050 c.c.) e poi quella, sempre extracontrattuale, ex art. 2049 c.c., dell'*** per fatto illecito del proprio dipendente o collaboratore.
Ciò premesso, deve escludersi una responsabilità della *** ai sensi dell'art. 2048, comma 2, per la seguente assorbente ragione.
Uno dei presupposti della responsabilità del “maestro” per fatto dell'allievo è la commissione da parte di costui di un fatto illecito, che va allegata e provata dal soggetto danneggiato (cfr. ex multis 6844/2016; Cass. 1322/2016).
Parte attrice, tuttavia, non addebita alla signora *** (colei che ha lanciato la pallina che ha colpito l'attrice) alcun fatto illecito ed alcuna negligenza o imprudenza nell'esecuzione dell'esercizio. Nessuna allegazione di condotta illecita di costei si scorge in citazione né in memoria 183.6 n.1 c.p.c.
Parte attrice, in altre parole, non addebita alla *** di aver tenuto una condotta (nell'esecuzione dell'esercizio) con finalità lesive o con violenza e modalità abnormi e incompatibili con le finalità dell'esercizio, negligentemente travalicando la funzione e le regole di corretta e ordinata esecuzione dell'esercizio.
La condotta della *** viene meramente descritta in punto di fatto (punto 13 citazione) ma essa non viene connotata da parte attrice in termini di condotta negligente, imprudente o anche solo non conforme alle regole dell'esercizio, sicché manca, a monte, l'allegazione specifica (e la dimostrazione) di un fatto costitutivo essenziale del paradigma di responsabilità di cui all'art. 2048 comma 2
Deve altresì escludersi una responsabilità ex art. 2050 c.c. della *** in quanto lo svolgimento di un corso di ginnastica dolce in palestra con l'utilizzo di palline da tennis non può configurarsi come attività pericolosa per se. Si tratta infatti di una attività ordinaria che, nemmeno considerando l'età avanzata dei partecipanti, rende realisticamente più probabile la verificazione di incidenti e sinistri, non avendo caratteristiche intrinseche di pericolosità (né per il luogo di svolgimento né per gli strumenti utilizzati) e non presentando passaggi di particolare difficoltà (si trattava di un semplice esercizio svolto da seduti e consistente nel passaggio della pallina da un partecipante all'altro a distanza ravvicinata) (cfr. ex multis Cass. 20790/2024).
Pertanto, l'unica responsabilità astrattamente configurabile in capo alla convenuta *** è quella di cui all'art. 2043 c.c. per violazione del neminem laedere, sotto lo specifico profilo - ampiamente dedotto da parte attrice - della negligente scelta dell'esercizio da compiere e degli strumenti da utilizzare (pallina da tennis), anche alla luce di età e condizioni di salute delle partecipanti (*** e ***, e della negligente vigilanza sull'esecuzione dell'esercizio e dell'omessa predisposizione di cautele adeguate (cfr. pag. 4-5 conclusionale).
La responsabilità della *** ai sensi dell'art. 2043 c.c., seppur non espressamente dedotta dall'attrice, che evoca la responsabilità di costei ai sensi degli articoli 2048 e 2050 c.c., può comunque ritenersi implicitamente dedotta nell'evocazione stessa della responsabilità dell'*** ex art. 2049 c.c., il cui presupposto è l'accertamento in generale di un fatto illecito del proprio collaboratore, ed in ogni caso l'accertamento della sua ricorrenza si basa sui medesimi fatti allegati a sostegno della dedotta responsabilità ex art. 2050 c.c..
Sussunta la responsabilità dedotta nella cornice normativa dell'art. 2043 c.c., con il conseguente onus probandi interamente in capo a parte attrice, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova di una effettiva responsabilità colposa dell'istruttrice convenuta.
È presumibile, e per vero nemmeno contestato (pag. 4 primo paragrafo comparsa costituzione ***, che la *** fosse a conoscenza del fatto che la *** fosse ipovedente, essendo evidente ictu oculi.
Tuttavia, non vi è prova che ella conoscesse funditus le patologie di cui era affetta e la presenza di fattori di aggravamento del rischio in relazione agli esercizi di ginnastica; non vi è cioè prova che la convenuta sapesse che l'attrice, a causa del glaucoma o di altre patologie, fosse esposta al rischio di conseguenze più gravi in caso di urto accidentale agli occhi. Nulla specifica il certificato medico prodotto (doc. 1 conv.) e nulla è stato provato dall'attrice. *** della *** (capo 1) e la prova testimoniale sul punto (capo 8) sono ininfluenti, afferendo genericamente alla conoscenza di “problemi visivi”, il che è pacifico, donde la corretta non ammissione del capitolo di prova. ***, per come dedotto da parte attrice (punto 10 citazione) e come descritto dai testimoni escussi (cfr. in particolare teste ***, si svolse con la *** e la *** a circa 1-1,5 metri di distanza e consisteva nel passaggio della pallina da una all'altra. *** deduce che la pallina avrebbe dovuto rimbalzare ma la teste *** riferisce con sicurezza che quel giorno la pallina non veniva fatta rimbalzare e veniva dunque semplicemente lanciata da lei alla *** e viceversa.
Orbene, ritiene il Tribunale che la scelta di un esercizio siffatto non costituisca scelta negligente e imprudente da parte della convenuta, pur considerando le condizioni specifiche delle partecipanti.
Si tratta di un esercizio molto semplice e banale che non rende prevedibile, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, un esito come quello poi occorso in concreto.
Non è cioè ragionevolmente prevedibile che una persona, pur anziana e ipovedente, lanci alla propria compagna, posta al più a 1,5 metri di distanza, una pallina da tennis con forza tale da provocare lesioni oculari, considerato che si trattava di un esercizio non nuovo e che veniva svolto frequentemente (teste ***, capi 13 e 16).
Non si ravvisa dunque negligenza della *** nella scelta del tipo di esercizio e dello strumento utilizzato, che appaiono adeguati alla tipologia di corso (ginnastica dolce) e di partecipanti (persone anziane), non concretando negligenza la scelta di per sé di consentire l'utilizzo di una pallina da tennis da parte di soggetti ipovedenti, potendo l'istruttrice ragionevolmente attendersi che le partecipanti si sarebbero reciprocamente lanciate la pallina con forza assai moderata, attesa l'estrema e nota vicinanza (1-1,5 metri).
Se poi una delle partecipanti - soggetto non minorenne, non incapace e che frequentava quel tipo di corsi da anni - ha tenuto una condotta di lancio abnorme, imprimendo alla pallina una forza tale da colpire “con veemenza” (punto 13 citazione) l'occhio dell'attrice, è fatto che devia dal prevedibile decorso dell'azione sportiva e che non può addebitarsi alla negligenza dell'istruttrice ma semmai a colpa del soggetto agente, di cui tuttavia, come si è detto, non è stata compiutamente allegata e dedotta alcuna responsabilità.
Né può ascriversi alla *** di aver omesso la dovuta vigilanza durante l'esecuzione dell'esercizio, avendo i testi (cfr. teste *** e *** riferito che la convenuta era attenta e precisa, controllava l'esecuzione degli esercizi e correggeva eventuali difetti, spostandosi da un punto all'altro della palestra. Inoltre, le modalità di verificazione del sinistro sono tali - per repentinità e rapidità dell'azione, trattandosi evidentemente di questione di decimi di secondo - da rendere concretamente inevitabile l'evento da parte dell'istruttrice, salvo ipotizzare una (non esigibile) esecuzione dell'esercizio in modalità fisicamente guidata passo per passo e one-to-one.
Non vi è dunque prova di colpa della *** e, dunque, di una sua condotta illecita, con conseguente rigetto, anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., di ogni domanda risarcitoria nei suoi confronti.
Esclusa la responsabilità della *** deve altresì escludersi la dedotta responsabilità dell'*** ai sensi dell'art. 2049 c.c. per fatto illecito del proprio collaboratore, con conseguente rigetto delle domande attoree anche nei confronti dell'*** Il rigetto di tutte le domande di parte attrice comporta l'assorbimento della domanda subordinata di manleva nei confronti dell'assicuratore, terzo chiamato. 2. Sulle spese di CTU e di lite Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Le spese di lite, sia di parte convenuta che del terzo chiamato, sono poste a carico di parte attrice soccombente.
A carico di parte attrice devono, infatti, essere poste anche le spese di lite dell'assicuratore terzo chiamato in quanto la chiamata in garanzia da parte delle convenute si è resa necessaria a fronte della domanda di parte attrice e l'iniziativa delle convenute chiamanti non può dirsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (cfr. Cass. ***/2019; Cass. 23123/2019).
A riguardo, infatti, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata da *** non appare virtualmente fondata, in quanto il fatto è del gennaio 2019, è documentata la comunicazione a *** della richiesta risarcitoria dell'attrice danneggiata nel gennaio 2020 (sia da parte di *** in movimento via *** doc. 27 conv, sia da parte dell'attrice stessa doc. 25 conv.) - con effetti sospensivi ex art. 2952 comma 4 c.c. - e *** è stata poi chiamata in causa nel marzo 2021, sicché non risulta essere mai decorso in tale sequenza di fatti il termine biennale di prescrizione.
Le spese sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al petitum, cfr. foglio di p.c.) nella misura di cui al dispositivo, considerato un lieve aumento per parte convenuta ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014 e una generale riduzione degli importi medi per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, riduzione più accentuata per la fase istruttoria nonché per le spese del terzo chiamato, le cui difese si sono concentrate prevalentemente sui profili assicurativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, *** le domande tutte di *** *** contro *** in *** A.S.D. e *** DICHIARA assorbita la domanda subordinata di manleva proposta dalle parti convenute contro la terza chiamata *** PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nei rapporti interni, ferma la solidarietà nei confronti del consulente; *** *** a rimborsare a *** in *** A.S.D. e *** del *** in solido tra loro, e a *** le spese di lite, che si liquidano, quanto a *** in *** e *** in complessivi euro 9.300 per compensi (euro 1.800 per fase di studio; euro 1.200 per fase introduttiva; euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 3.300 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro 759 per esborsi (C.U. chiamata di terzo); quanto a *** in complessivi euro 7.550 per compensi (euro 1.400 per fase di studio; euro 900 per fase introduttiva; euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.400 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.