Svolgimento del processo
1. La G. Ass.ni Spa propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, nei confronti di G. Srl e di S. S. Srl, per la cassazione della sentenza n.307 del 2020 della Corte d'Appello di Lecce, sezione dist. di Taranto, pubblicata il 1 ottobre 2020, notificata il 19 ottobre 2020, regolarmente depositata in copia notificata.
2. Resiste la sola S. S. Srl con controricorso illustrato da memoria. La G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. Questa la vicenda per quanto ancora di rilievo: la G. conveniva in giudizio la S. S. Srl, che chiamava in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile non automobilistica G., chiedendo che si accertasse la responsabilità esclusiva della società convenuta e del conducente dell'autogru di sua proprietà per aver dato causa ad uno scontro con un mezzo semovente di proprietà della G. nell'area interna dello stabilimento ILVA di Taranto, causando danni al mezzo, di proprietà dell'attrice, una piattaforma aerea di sollevamento.
4. La domanda era accolta dal Tribunale.
5. La corte d'appello, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello di G., che ribadiva l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, prestata a garanzia della responsabilità civile della società verso terzi con precisa esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. La corte d'appello confermava che nel caso di specie il sinistro non dovesse ricadere nell'ambito di applicazione delle norme sulla responsabilità civile automobilistica, escludendo che l'area interna allo stabilimento ILVA potesse considerarsi area aperta al pubblico, non rilevando l'ampia estensione di esso ma dovendo piuttosto farsi esclusivo riferimento al fatto che a quell'area potevano aver accesso solo mezzi dotati di autorizzazione, dal che derivava l'esclusione della configurabilità dell'area come aperta alla circolazione dei veicoli.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ. All'esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
La società ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato, deduce a mezzo di un unico motivo la violazione dell'art. 122 del D.Lgs. n. 209 del 2005, contestando che l'area nella quale si ebbe a verificare l'incidente - l'area interna dello stabilimento ILVA di Taranto, estesa quanto una città di medie dimensioni - potesse considerarsi area sottratta alla circolazione dei veicoli e all'accesso del pubblico, area privata non soggetta ad uso pubblico e pertanto che dei danni causati dalla circolazione entro quell'area dovesse rispondere la G. quale assicuratore per la responsabilità civile della società anziché l'assicuratore per la r.c.a. del veicolo. Sottolineava che la polizza era stata predisposta a copertura esclusiva dei danni provocati dalla contraente o dai suoi dipendenti ai terzi, con precisa esclusione della copertura assicurativa in relazione ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.
Il motivo è fondato e va accolto, alla luce della ampia revisione della nozione di circolazione su area pubblica fatta e su aree equiparate alle strade fatta propria da questa Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 21983 del 2021, alla stregua della quale ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C - 162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C - 514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C - 334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C - 80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C - 100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (conformemente, dopo la pronuncia a Sezioni Unite, si sono già espresse Cass. 40607 del 2021, nonché questa Sezione con Cass. n. 12554 del 2022).
Come chiarito da Cass. Sez. U. n. 40607 del 2021, almeno per l'assicurato - danneggiante non opera la copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a. soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato "in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private". Per tali devono intendersi, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale. Solo detta interpretazione estensiva della nozione di "circolazione" su "aree... equiparate" alle "strade di uso pubblico" di cui all'art. 122 Cod. ass., risulta, secondo la decisione in esame, oltre che costituzionalmente orientata, conforme al diritto dell'U.E. come interpretato dalla Corte di Giustizia.
L'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie esaminata comporta l'accoglimento del motivo di ricorso, in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti di un soggetto che non è l'assicuratore per la r.c.a. del veicolo danneggiante si è inequivocabilmente basata sulla mancata dimostrazione, da parte del richiedente, che l'area teatro dell'incidente fosse di libero accesso per il pubblico - circostanza divenuta ormai priva di rilievo alla luce della recente interpretazione giurisprudenziale, che pone l'accento non sulle caratteristiche dell'area, ma sulle modalità di utilizzo del mezzo.
La sentenza impugnata, infatti, fa riferimento, ai fini di escludere che si potesse considerare l'intera area interna dello stabilimento ILVA di Taranto area aperta al pubblico e come tale soggetta alle regole sulla circolazione e all'operatività della garanzia assicurativa per la responsabilità civile automobilistica, ad una nozione diversa da quella fatta propria da questa Corte, che si è in tal modo uniformata alla giurisprudenza Europea - l'impossibilità di accesso libero all'area da parte di soggetti terzi non autorizzati.
La Corte territoriale in sede di rinvio procederà a nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto sopra richiamato, verificando se il mezzo meccanico di proprietà della S. circolasse e fosse utilizzato all'interno dell'area interna allo stabilimento ILVA di Taranto in modo conforme alla sua funzione abituale, potendo essere chiamato a rispondere in questo caso di eventuali danni causati dalla circolazione del veicolo a terzi non l'assicuratore per la responsabilità civile della società proprietaria, ma l'assicuratore per la responsabilità civile automobilistica, assicurazione obbligatoria alla quale il mezzo, idoneo alla circolazione su strada, era tenuto.
La corte d'appello, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.