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11 ottobre 2024
Protezione internazionale: le procedure di «presa in carico» e di «ripresa in carico» hanno scadenze e termini perentori

«Ne consegue che se il Paese membro nel quale lo straniero, ivi trasferitosi, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale, successivamente al rigetto di una prima domanda proposta in Italia, non invia alcuna richiesta, ex art.23 del Reg. Dublino III, all'Italia di «ripresa in carico», anzi accetta la «ripresa in carico» richiesta dall'Italia, a fronte della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, ex art.18 Reg. UE n. 604/2013, tale Stato assume la competenza sulla domanda di asilo e non è nullo il decreto di trasferimento adottato dall'Unità di Dublino».

di La Redazione

Un cittadino del Pakistan propone ricorso avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per l'Immigrazione aveva disposto il suo trasferimento in Francia, Paese in cui lo straniero risultava avere già presentato (nel 2019) una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema Eurodac,...

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