Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
28 ottobre 2024
Flussi 2025: pubblicata la circolare congiunta con le indicazioni operative

Dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024, arrivano le indicazioni operative per procedere alla trasmissione delle domande inerenti ai flussi di ingresso 2025. Precompilazione delle istanze dal 1° al 30 novembre.

di La Redazione

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024, è stata pubblicata la circolare a firma congiunta (Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Agricoltura e Ministero del Turismo) che illustra le indicazioni operative sui flussi di ingresso 2025 per i lavoratori stranieri.

Complessivamente, per l'anno 2025 sono autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 per lavoro autonomo e 110.000 per lavoro subordinato stagionale.
Si conferma anche per il 2025 che i settori occupazionali per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono:

precisazione

  • Autotrasporto merci per conto di terzi;
  • Edilizia;
  • Turistico-alberghiero;
  • Meccanica;
  • Telecomunicazioni;
  • Alimentare;
  • Cantieristica navale;
  • Trasporto passeggeri con autobus;
  • Acconciatori;
  • Elettricisti;
  • Idraulici.

La precompilazione della domanda di nulla osta sarà possibile dal 1° al 30 novembre 2024 direttamente sul Portale servizi Ali del Ministero dell'Interno, portale che sarà poi utilizzato in un secondo momento per l'invio delle domande nei c.d. click days, previsti per il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia dei lavoratori.
Si ricorda che per accedere al Portale è necessario il possesso di SPID o CIE e che i datori di lavoro sono ora obbligati a dotarsi di un domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all'iter della domanda.

Prima di instaurare il rapporto di lavoro subordinato non stagionale, i datori di lavoro devono verificare presso il Centro per l'impiego l'assenza di lavoratori già presenti sul territorio in grado di ricoprire il posto richiesto. Se entro 8 giorni il CPI non comunica detta disponibilità, la verifica si intende aver avuto un esito negativo.

Documenti correlati